Il
Dottorato di Ricerca (DR)
istituito in Italia all’inizio degli anni ‘80 è stato
recentemente modificato dalla legge che detta le nuove “Norme per il
reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di
ruolo" (Legge n°210 del 3 luglio 1998; art. n°4).
La riforma snellisce le
procedure istitutive del dottorato - che dalla competenza
centralizzata attraverso bando di concorso ministeriale vengono
decentrate presso le singole istituzioni universitarie - e
contribuisce all’internazionalizzazione del sistema universitario
italiano, facilitando sia l’inserimento di dottorandi italiani in
programmi di ricerca presso università straniere sia l’istituzione
di dottorati in cotutela e altre forme di cooperazione italo-estera in
materia di ricerca a livello universitario avanzato.
Il regolamento attuativo
della riforma prevede che i DR
siano istituiti da singole università, da università consorziate tra
loro o da università convenzionate con soggetti pubblici o privati in
possesso sia di requisiti di elevata qualificazione
scientifico-culturale che di strutture e attrezzature idonee.
Ogni università
istituisce dunque i propri DR con
decreto del Rettore, su proposta delle strutture universitarie che a
norma di statuto sono competenti per il coordinamento della ricerca, e
previa delibera degli organi competenti per la didattica e il governo
dell’ateneo. Il Rettore deve comunicare tempestivamente l’istituzione
dei DR al Ministero dell’Università
e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (MURST).
Obbiettivo comune a
tutti i corsi di DR è l’acquisizione
da parte degli iscritti di una corretta metodologia della ricerca
scientifica, comprensiva dell’utilizzo delle nuove tecnologie, di un
periodo di studio all’estero e di un eventuale stage presso soggetti
pubblici e privati; rientra poi nelle competenze degli organi
accademici dei singoli atenei la determinazione degli obbiettivi
formativi e programmi di studio di ciascun corso di dottorato.
Per l’accesso ai corsi
non si pone alcuna limitazione di età o cittadinanza; requisito di
base è il possesso di Laurea italiana o di analogo titolo accademico
conseguito all’estero e preventivamente riconosciuto dalle autorità
accademiche italiane.
Per l’ammissione è
necessario superare una selezione che, abolito il concorso nazionale,
viene effettuata dalle singole università. Il bando di concorso con
cui l’università interessata dà pubblica notifica di un nuovo DR,
indica:
-
il numero
complessivo dei laureati da ammettere al dottorato di ricerca;
-
il numero delle
borse di studio e l’ammontare delle stesse, previa valutazione
comparativa del merito dei candidati;
-
i contributi a carico
dei dottorandi nonché le disposizioni per eventuali esoneri; questi
ultimi devono essere subordinati ad una valutazione comparativa del
merito e del disagio economico dei richiedenti;
-
le modalità di
svolgimento delle prove di ammissione.
Rientra nei
compiti del Rettore la nomina delle commissioni d’esame incaricate
delle valutazioni comparative dei candidati all’ammissione.
Quanto alla definizione
dei contributi per l’accesso e la frequenza ai corsi di DR
e per il conferimento delle borse di studio, le università agiranno
in conformità ad alcuni criteri stabiliti da regolamento nazionale,
fra i quali si evidenziano:
-
numero
delle borse di studio: non deve essere inferiore alla metà dei
dottorandi;
-
il calcolo dei
contributi che deve essere effettuato in base a criteri e
parametri che tengano conto del merito dei candidati e della loro
situazione economica in rapporto al nucleo familiare;
-
importo
delle borse di studio: non può essere inferiore a quanto
determinato dal DM 11.09.1998;
-
assegnazione
delle borse di studio: va effettuata a seguito di una valutazione
comparativa del merito dei candidati; a parità dì merito,
prevale la valutazione della situazione economica effettuata
secondo i criteri del DPCM 30
aprile 1997;
-
esonero
dei dottorandi titolari di borse di studio - incluse quelle
assegnate dalle università per l’effettuazione di attività di
ricerca post-laurea - dai contributi per l’accesso e la
frequenza dei corsi;
-
durata
dell’erogazione di ogni borsa: è pari all’intera durata del
rispettivo corso di DR
e comunque non inferiore a 3 anni;
-
nel
caso di corsi di DR
che prevedano un periodo di ricerca all’estero, maggiorazione
dell’importo delle borse di studio per tutto quel periodo.
Nell’ambito
del progetto di internazionalizzazione del nostro sistema
universitario, il 13.02.98 è stato siglato un Accordo fra la
Conferenza dei Rettori delle università italiane (CRUI) e la
Conferenza dei Presidenti di quelle francesi (CPU), in cui si
prevede la fattiva collaborazione tra le istituzioni dei due Paesi per
pervenire alla stesura di tesi di dottorato in cotutela Italia-Francia.
Le
università hanno la facoltà di affidare ai dottorandi - sulla base
di un apposito regolamento - un’attività didattica limitata,
sussidiaria o integrativa, in modo però da non comprometterne la
formazione alla ricerca; la collaborazione dei dottorandi alla
didattica è facoltatìva, senza oneri per il bilancìo dello Stato, e
non da luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli universitari.
Quanto
alla strutturazione dei corsi di DR
e al conseguimento del titolo, la durata
minima è fissata in 3
anni; gli obblighi e i diritti dei
dottorandi sono disciplinati dai regolamenti universitari, che
prevedono anche la sospensione o l’esclusione dal corso sulla base
di una decisione motivata del collegio dei docenti e previa verifica
dei risultati conseguiti.
Il
titolo di Dottore di Ricerca si consegue con il superamento dell’esame
finale in cui il candidato discute la propria tesi; questa può essere
redatta anche in lingua straniera, previa autorizzazione del collegio
dei docenti.
Il
suddetto titolo è valutabile ai fini dell’ammissione a concorsi
pubblici per attività di ricerca non universitaria; tale posslità è
da stabilirsi in ciascun caso con uno o più decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’Università
e della Ricerca, di concerto con gli altri Ministri interessati.
La
legislazione nazionale prevede la possibilità di equipollenza con il
Dottorato di Ricerca dei Diplomi di Perfezionamento rilasciati da
alcune Scuole Superiori italiane a ordinamento speciale, come pure del
PhD conseguito presso l'Istituto
Universitario Europeo di Firenze.
Fissa inoltre le condizioni per il riconoscimento per il dottorato
rilasciato dalla Scuola Superiore di Studi Storici dell'Università di
San Marino.
Altri
titoli analoghi al DR
italiano ma conseguiti all'estero possono essere riconosciuti o ai
sensi dell'art.74 del DPR 382/80, oppure - ma ai soli
fini dell’ammissione ai concorsi per ricercatori - ai sensi del D.Lgs.
115/92, che ha recepito nella nostra legislazione la Dir.
89/48/CEE.