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Dottorati di ricerca

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Il Dottorato di Ricerca (DR) istituito in Italia all’inizio degli anni ‘80 è stato recentemente modificato dalla legge che detta le nuove “Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo" (Legge n°210 del 3 luglio 1998; art. n°4).

La riforma snellisce le procedure istitutive del dottorato - che dalla competenza centralizzata attraverso bando di concorso ministeriale vengono decentrate presso le singole istituzioni universitarie - e contribuisce all’internazionalizzazione del sistema universitario italiano, facilitando sia l’inserimento di dottorandi italiani in programmi di ricerca presso università straniere sia l’istituzione di dottorati in cotutela e altre forme di cooperazione italo-estera in materia di ricerca a livello universitario avanzato.

Il regolamento attuativo della riforma prevede che i DR siano istituiti da singole università, da università consorziate tra loro o da università convenzionate con soggetti pubblici o privati in possesso sia di requisiti di elevata qualificazione scientifico-culturale che di strutture e attrezzature idonee.

Ogni università istituisce dunque i propri DR con decreto del Rettore, su proposta delle strutture universitarie che a norma di statuto sono competenti per il coordinamento della ricerca, e previa delibera degli organi competenti per la didattica e il governo dell’ateneo. Il Rettore deve comunicare tempestivamente l’istituzione dei DR al Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (MURST).

Obbiettivo comune a tutti i corsi di DR è l’acquisizione da parte degli iscritti di una corretta metodologia della ricerca scientifica, comprensiva dell’utilizzo delle nuove tecnologie, di un periodo di studio all’estero e di un eventuale stage presso soggetti pubblici e privati; rientra poi nelle competenze degli organi accademici dei singoli atenei la determinazione degli obbiettivi formativi e programmi di studio di ciascun corso di dottorato.

Per l’accesso ai corsi non si pone alcuna limitazione di età o cittadinanza; requisito di base è il possesso di Laurea italiana o di analogo titolo accademico conseguito all’estero e preventivamente riconosciuto dalle autorità accademiche italiane.

Per l’ammissione è necessario superare una selezione che, abolito il concorso nazionale, viene effettuata dalle singole università. Il bando di concorso con cui l’università interessata dà pubblica notifica di un nuovo DR, indica:

  • il numero complessivo dei laureati da ammettere al dottorato di ricerca;

  • il numero delle borse di studio e l’ammontare delle stesse, previa valutazione comparativa del merito dei candidati;

  • i contributi a carico dei dottorandi nonché le disposizioni per eventuali esoneri; questi ultimi devono essere subordinati ad una valutazione comparativa del merito e del disagio economico dei richiedenti;

  • le modalità di svolgimento delle prove di ammissione.

Rientra nei compiti del Rettore la nomina delle commissioni d’esame incaricate delle valutazioni comparative dei candidati all’ammissione.

Quanto alla definizione dei contributi per l’accesso e la frequenza ai corsi di DR e per il conferimento delle borse di studio, le università agiranno in conformità ad alcuni criteri stabiliti da regolamento nazionale, fra i quali si evidenziano:

  • numero delle borse di studio: non deve essere inferiore alla metà dei dottorandi;

  • il calcolo dei contributi che deve essere effettuato in base a criteri e parametri che tengano conto del merito dei candidati e della loro situazione economica in rapporto al nucleo familiare;

  • importo delle borse di studio: non può essere inferiore a quanto determinato dal DM 11.09.1998;

  • assegnazione delle borse di studio: va effettuata a seguito di una valutazione comparativa del merito dei candidati; a parità dì merito, prevale la valutazione della situazio­ne economica effettuata secondo i criteri del DPCM 30 aprile 1997;

  • esonero dei dottorandi titolari di borse di studio - incluse quelle assegnate dalle università per l’effettuazione di attività di ricerca post-laurea - dai contributi per l’accesso e la frequenza dei corsi;

  • durata dell’erogazione di ogni borsa: è pari all’intera durata del rispettivo corso di DR e comunque non inferiore a 3 anni;

  • nel caso di corsi di DR che prevedano un periodo di ricerca all’estero, maggiorazione dell’importo delle borse di studio per tutto quel periodo.

Nell’ambito del progetto di internazionalizzazione del nostro sistema universitario, il 13.02.98 è stato siglato un Accordo fra la Conferenza dei Rettori delle università italiane (CRUI) e la Conferenza dei Presidenti di quelle francesi (CPU), in cui si prevede la fattiva collaborazione tra le istituzioni dei due Paesi per pervenire alla stesura di tesi di dottorato in cotutela Italia-Francia.

Le università hanno la facoltà di affidare ai dottorandi - sulla base di un apposito regolamento - un’attività didattica limitata, sussidiaria o integrativa, in modo però da non comprometterne la formazione alla ricerca; la collaborazione dei dottorandi alla didattica è facoltatìva, senza oneri per il bilancìo dello Stato, e non da luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli universitari.

Quanto alla strutturazione dei corsi di DR e al conseguimento del titolo, la durata minima è fissata in 3 anni; gli obblighi e i diritti dei dottorandi sono disciplinati dai regolamenti universitari, che prevedono anche la sospensione o l’esclusione dal corso sulla base di una decisione motivata del collegio dei docenti e previa verifica dei risultati conseguiti.
 

Il titolo di Dottore di Ricerca si consegue con il superamento dell’esame finale in cui il candidato discute la propria tesi; questa può essere redatta anche in lingua straniera, previa autorizzazione del collegio dei docenti.
Il suddetto titolo è valutabile ai fini dell’ammissione a concorsi pubblici per attività di ricerca non universitaria; tale posslità è da stabilirsi in ciascun caso con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’Università e della Ricerca, di concerto con gli altri Ministri interessati.

La legislazione nazionale prevede la possibilità di equipollenza con il Dottorato di Ricerca dei Diplomi di Perfezionamento rilasciati da alcune Scuole Superiori italiane a ordinamento speciale, come pure del PhD conseguito presso l'Istituto Universitario Europeo di Firenze. Fissa inoltre le condizioni per il riconoscimento per il dottorato rilasciato dalla Scuola Superiore di Studi Storici dell'Università di San Marino. 
Altri titoli analoghi al
DR italiano ma conseguiti all'estero possono essere riconosciuti o ai sensi dell'art.74 del DPR 382/80, oppure - ma ai soli fini dell’ammissione ai concorsi per ricercatori - ai sensi del D.Lgs. 115/92, che ha recepito nella nostra legislazione la Dir. 89/48/CEE.

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*Da "La formazione post laurea nelle università italiane 1999-2000" - Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica - Stampa: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Sito Web: www.murst.it 

 

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