Parere di diritto civile n°1
|
Tizio dà
incarico alla banca Alfa di acquistare duemila azioni della società
Beta (società non quotata in borsa ed estranea ai mercati
regolamentati) e corrisponde alla banca, per dette azioni, la somma di Lit .
18.000.000, somma che l’istituto di credito preleva dal conto corrente
intestato al committente.
Decorso un mese, Tizio, non vedendosi consegnare le azioni, si reca
presso la banca chiedendo spiegazioni circa l’accaduto. Il funzionario
incaricato riferisce che la banca aveva acquisito la disponibilità
delle azioni, a mezzo di un agente di cambio ed aveva richiesto alla
società emittente, che le deteneva, la relativa intestazione,
inoltrando la domanda di ammissione a socio di Tizio.
La società emittente, a dire del funzionario, aveva opposto che le
azioni, a norma di statuto, non potevano essere cedute senza il proprio
consenso. Ne concludeva la banca che nessuna ulteriore operazione poteva
essere richiesta e che l’incarico conferitole doveva essere
considerato adempiuto.
Tizio, ritenendo di avere diritto - non avendo la banca fatto uso della
normale diligenza - sia al recesso, sia al conseguente risarcimento dei
danni, si rivolge ad un legale.
Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga motivato parere,
illustrando le problematiche sottese alla fattispecie in esame.
|
|
Parere di diritto civile n°2
|
Tizio,
separato di fatto dalla moglie Caia sin dal 1968, trascorsi 21 anni dalla
separazione, chiede a Caia e a Mevia di rilasciare una dichiarazione dalla
quale risulti che l’immobile sito in * è di sua esclusiva proprietà.
Asserisce, infatti, Tizio di avere acquistato detto immobile da Mevia, con
rogito del 19/12/1983, ma che detto atto di vendita dissimulava, in realtà,
una donazione, così come era da desumersi da una scrittura privata del
20/12/1980, controfirmata da Tale Sempronio, con cui Mevia dichiarava di
donare tutti gli immobili di sua proprietà a Tizio, in cambio delle cure che
egli le andava prestando.
Tizio chiede comunque che, a conferma di quanto avvenuto, venga rilasciata
adeguata dichiarazione da cui risulti la simulazione e l’inefficacia della
compravendita e, al contempo, la validità ed efficacia della donazione
dissimulata.
Mevia aderisce spontaneamente a quanto richiesto da Tizio.
Caia, invece, sostenendo di essere separata solo di fatto e in comunione di
beni e contestando che fosse intervenuta donazione, si oppone alla richiesta
ed afferma che, in ogni caso, si tratta di donazione a lei non opponibile.
Tizio si reca da un legale cui fa presente, tra l’altro, di essere in
possesso, a riprova del suo diritto, di copia di un testamento olografo,
datato 2/12/1983, consegnato a mani del Notaio Sempronio, con il quale Mevia
lasciava ad esso Tizio tutti i suoi beni, a condizione che egli si fosse
curato di lei in vita.
Il candidato, assunte le vesti di legale di Tizio, rediga motivato parere,
illustrando le problematiche sottese alla fattispecie in esame.
|