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Sentenza 6160/2000 della
IV sezione del Consiglio di Stato: la funzione del presidente della
Commissione principale si sostanza nella più rilevante funzione di
coordinamento dei lavori delle varie sottocommissioni senza essere
necessariamente presente alle adunanze delle sottocommissioni. I
commissari supplenti sostituiscono qualsiasi membro effettivo. Si riporta
un ampio stralcio di questa sentenza:
“II.2. Possono essere
esaminate congiuntamente le questioni attinenti alle effettive modalità
di funzionamento delle sottocommissioni, con particolare riguardo alla
sostituzione dei componenti effettivi con quelli supplenti, alla
qualificazione dei membri delle sottocommissioni e all’unicità della
funzione del presidente della commissione stessa.
“II.2.1. Occorre al
riguardo osservare che ai sensi del quarto comma dell’art. 22 del R.D.L.
27 novembre 1933 n. 1578 le commissioni sono nominate dal Ministro di
grazia e giustizia e sono composte da cinque membri, di cui due titolati e
due supplenti sono avvocati (iscritti da almeno otto anni ad un ordine del
distretto di corte d’appello sede dell’esame); due titolari e due
supplenti sono magistrati dello stesso distretto (con qualifica non
inferiore a consigliere di corte d’appello) e un titolare ed un
supplente sono professori ordinari o associati di materie giuridiche
presso un’università della Repubblica ovvero presso un Istituto
superiore.
Il successivo quinto
comma stabilisce che i supplenti intervengono nella commissione in
sostituzione di qualsiasi membro effettivo.
Il sesto comma, infine,
prevede che, quando i candidati all’esame di abilitazioni siano
superiori a 250 unità, le commissioni esaminatrici possono essere
integrate, con apposito decreto ministeriale, da un numero di membri
supplenti aventi i medesimi requisiti stabiliti per i membri effettivi
tale da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in
sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a
quello delle commissioni originarie.
II.2.2. Ad avviso del
Collegio, dall’esame della predetta normativa si evince innanzitutto che
il legislatore col comma 3 del predetto articolo 22 del citato R.D.L. n.
1578 del 1933 ha ritenuto di fissare i principi fondamentali in materia di
composizione della commissione esaminatrice degli esami di abilitazione
all’esercizio della professione forense, assicurando in essa la presenza
di tutte le componenti professionali atte a garantire un adeguato giudizio
di idoneità sui candidati.
Il successivo comma 5,
con lo stabilire che i supplenti intervengono nella commissione in
sostituzione di qualsiasi membro, ha codificato il principio della
fungibilità di ogni membro effettivo della commissione con qualsiasi
membro supplente (Cons. giust. Amm. Sicilia, 11 ottobre 1999 n. 473) che,
peraltro, solo apparentemente è in contrasto col precedente comma 3.
Infatti è proprio
l’alto profilo di professionalità insito in ogni componente della
commissione, in ragione della sua qualifica professionale, ad assicurare
l’adeguatezza della valutazione dell’idoneità dei candidati,
indipendentemente dal fatto, irrilevante sotto ogni altro profilo, che il
membro supplente non appartenga alla stessa categoria professionale del
membro effettivo sostituito.
In altri termini la norma
che ammette espressamente la fungibilità dei membri effettivo con uno
qualsiasi dei membri supplenti si giustifica con l’essenza stessa
dell’istituto della supplenza che è quello di assicurare l’effettiva
dello svolgimento delle funzioni della Commissione, stante il rilevante
interesse pubblico a che le sessioni di esami di abilitazioni si
esauriscono celermente nel rispetto dei principi costituzionali fissati
dall’art. 97.
Sotto tale profilo la
doglianza dell’appellante, secondo cui nel caso di specie le
sottocommissioni avrebbero concretamente operato con l’intervento dei
membri supplenti senza rispettare la composizione numerica fissata dal 3°
comma dell’art. 22 del R.D.L. n. 1578 del 1933 è priva di fondamento.
II.2.3. Anche il
successivo comma sei del predetto articolo 22 ha un chiaro valore
organizzatorio, finalizzato al perseguimento dell’interesse pubblico
alla celerità ed alla continuità delle funzioni della commissione
esaminatrice ed al rapido accertamento dell’idoneità dei candidato allo
svolgimento della professione forense.
Infatti il legislatore ha
ivi previsto la possibilità di integrare la Commissione nell’ipotesi in
cui i candidati siano in numero superiore a 250 unità: tale integrazione
avviene con la nomina di membri supplenti in numero tale da permettere,
unico restando il presidente, la costituzione di sottocommissione con un
numero di membri pari a quello delle commissioni originarie.
Si può facilmente
osservare, innanzitutto, che è lo stesso legislatore a qualificare
“supplenti” i membri che, chiamati ad integrare le commissioni
esaminatrici, vanno a costituire le sottocommissioni; inoltre l’unicità
della funzione del Presidente della commissione esaminatrice e dunque la
sostanziale unicità della commissione, ancorché attraverso la relativa
integrazione essa si articoli in una o più sottocommissioni, consente di
affermare che non si può negare che i membri effettivi possano
partecipare, iure proprio, se non impediti alla adunanze delle singole
sottocommissione (seppure deve ammettersi che si tratti di una ipotesi del
tutto residuale).
Proprio in considerazione
della espressa qualificazione di “supplenti” dei membri delle
sottocommissioni e della norma di cui al quinto comma dell’art. 22, deve
ammettersi che legittimamente le adunanze delle sottocommissioni siano
valide e legittime anche quando non siano rispettata la presenza dei
membri secondo la ripartizione fra le singole professionalità prevista
dal comma 3 e d’altra parte deve ammettersi che un membro effettivo, per
il solo fatto di tale sua qualifica, possa in ogni momento validamente e
legittimamente partecipare all’adunanza della sottocommissione.
L’unicità della
funzione di Presidente della commissione, poi, diversamente da quanto
opina la ricorrente, non si ricollega necessariamente alla presenza del
presidente alle adunanze delle sottocommissione, perché in tal modo
sarebbe effettivamente frustrata la stessa ratio della norma
dell’articolo 6, rallentandosi - invece che snellendosi e accelerandosi
- le funzioni della Commissione attraverso le sottocommissioni: al
contrario l’unicità di tale figura si sostanza nella più rilevante
funzione di coordinamento dei lavori delle varie sottocommissioni.
Alla luce di tali
osservazioni le doglianze svolte dall’appellante sono state
correttamente respinte dai giudici di primo grado, con osservazioni
pertinenti ed esaurienti che non meritano i rilievi sollevati in
appello” (www.giust.it; Il Sole
24 Ore del 9 dicembre 2000).
L’unicità della figura
del presidente della Commissione “si sostanza nella più rilevante
funzione di coordinamento dei lavori delle varie sottocommissioni”
(sentenza 6160 della IV sezione del CdS) al fine di “salvaguardare la
par condicio degli esaminandi attraverso la permanenza di un soggetto
particolarmente qualificato nel contesto di tutte le sottocommissioni”
(sentenza 1855/2000 della IV sezione del CdS). Un filo lega le due
sentenze nel senso che, comunque, il presidente, anche se non presente
alle adunanze delle sottocommissioni, svolge un ruolo che punta a
garantire la par condicio tra i candidati.
Considerato che, ai sensi
dell'art. 22 comma 5, r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, da ultimo
modificato con l'art. 1, l. 27 giugno 1988 n. 242, la commissione
esaminatrice negli esami da avvocato non ha natura di collegio perfetto, e
che, tuttavia, la partecipazione ai lavori della commissione costituisce
preciso obbligo d'ufficio, ai sensi dell'art. 84, r.d. 31 agosto 1933 n.
1592, e dell'art. 1, l. 18 marzo 1958 n. 311, l'esaminando ha una mera
chance di essere valutato da un collegio composto secondo i criteri
ordinariamente contemplati dalla norma; la fungibilità dei membri
dimissionari deve però avere carattere occasionale e contingente, e non
strutturale: pertanto, la circostanza che nessuno dei professori
universitari nominati membri della commissione ha partecipato alla
preventiva formulazione dei criteri di valutazione di massima e, solo in
minima parte, alle operazioni di correzione degli elaborati, rende
illegittimo il singolo provvedimento di non ammissione agli orali e gli
atti presupposti, nei limiti in cui questi ultimi hanno compromesso detta
chance di ciascun interessato, di talché l'annullamento non coinvolge
posizioni antitetiche di terzi (Tar
Veneto, sez. I, 17 ottobre 1998, n. 1695; Parti in causa Rosato e altro c.
Comm. esami avv. App. Venezia e altro; Riviste Foro Amm., 1999, 1555; Rif.
Legislativi RD 31 agosto 1933 n. 1592, art. 84; RDL 27 novembre 1933 n.
1578, art. 22; L 18 marzo 1958 n. 311, art. 1; L 27 giugno 1988 n. 242,
art. 1).
La commissione d’esame
per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, che ha
natura di collegio perfetto con funzione decisoria e, quindi, con un
proprio quorum essenziale ai fini del funzionamento, è illegittimamente
composta non solo nel caso in cui alle sedute non vi sia il plenum dei
componenti, ma anche se, pur essendo presenti tutti e cinque i suoi
membri, manchi in blocco, a tutte o quasi tutte le sedute, il
rappresentante di una delle tre categorie individuate (avvocati,
magistrati, docenti universitari, ndr) dall’articolo 22 del Rd
1578/1933. È pertanto illegittimo l’operato della commissione ove
risulti che essa si sia riunita senza che fosse mai presente la componente
rappresentata dai professori universitari (Tar
Basilicata, sentenza 83/2000, in www.giust.it-rivista internet di diritto
pubblico).
La grande questione
irrisolta: la motivazione del punteggio tra Tar, Consiglio di Stato e
Corte costituzionale
La valutazione degli
aspiranti procuratori leali, essendo finalizzata a verificare il possesso
da parte dei candidati delle necessarie conoscenze di base di diritto
sostanziale e processuale, desumibili dalla correttezza giuridica delle
soluzioni date alle questioni oggetto delle prove scritte, non può essere
sorretta da un mero punteggio numerico (idoneo, di per sé. ad esprimere
soltanto un apprezzamento di valore del candidato esaminato, ma non ad
esternare le rioni che ne hanno giustificato l'attribuzione),
richiedendosi l'espressione di un giudizio, sia pure sintetico, ma idoneo
a dare conto della negatività della valutazione, con riguardo alla
gravità delle lacune dimostrate nella preparazione richiesta (Tar
Marche, 12.02.1993, n. 66, in Giur. Merito, 1993, 408 ss., e in Giust.
Civ., 1993, 1, 1140 ss).
E' illegittimo il
giudizio di non ammissione di un candidato alla prova orale (nella specie,
per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di
procuratore legale) qualora - in disparte la considerazione che la
particolare ed elevatissima qualificazione dell'esame impone complesse
valutazioni, difficilmente sintetizzabili nel solo voto numerico - esso,
peraltro espresso sulla base di astratti criteri di valutazione
caratterizzati da genericità, appaia inidoneo ad esplicitare l'effettiva
osservanza dei criteri e delle modalità predeterminati dalla commissione
e, perciò, tale da non esprimere assolutamente le ragioni della
valutazione (Tar Puglia, sez. I
Lecce, 27 marzo 1996, n. 120; Parti in causa Messuti c. Min. giust.;
Riviste Foro Amm., 1996, 3464, n. Colzi).
Il giudizio espresso da
una commissione giudicatrice sulla prova scritta di un candidato agli
esami per l'iscrizione nell'albo di procuratore legale è soggetto
all'obbligo di motivazione ex art. 3 l.
7 agosto 1990 n. 241, che non può ritenersi soddisfatto con
l'attribuzione di un semplice voto numerico (Tar.
Lombardia, sez. III Milano, 29 giugno 1996, n. 890; Riviste: Foro Amm.,
1997, 523; Rif. Legislativi L 7 agosto 1990 n. 241, art. 3).
L'art. 3 comma 1 l. 7
agosto 1990 n. 241, dopo aver prescritto l'obbligo di motivazione per ogni
provvedimento amministrativo, ivi compreso quello attinente allo
svolgimento di pubblici concorsi, collega la sufficienza della motivazione
alle risultanze dell'istruttoria, di modo che sembra fare riferimento
all'attività amministrativa più propriamente provvedimentale che non
all'attività di giudizio conseguente a valutazione, quale generalmente si
qualifica quella relativa al giudizio espresso con l'attribuzione di un
punteggio sulla preparazione culturale o tecnica del candidato ad un
concorso in seguito a prova scritta o orale (Cons.
Stato. Sez. VI, 15 ottobre 1993, n. 727; Riviste: Riv. Amm. della
Repubblica Italiana, 1994, 184, 782; Riv. Giur. Scuola, 1994, 355; Giust.
Civ., 1994, I,1141, 2057, n. Adilandi. Moneta; Rif. Legislativi L 7 agosto
1990 n. 241, art. 3).
Il difetto di motivazione
dell'atto amministrativo impedisce di comprendere in base a quali dati
specifici sia stata operata la scelta della pubblica amministrazione,
nonché di verificarne il percorso logico seguito nell'applicare i criteri
generali nel caso concreto, così contestando di fatto una determinazione
assolutamente discrezionale e non controllabile e violando non solo
l'obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi, indicando, ai sensi
dell'art. 3 legge 7 agosto 1990 n. 241, i presupposti di fatto e le
ragioni giuridiche che li hanno determinati in relazione alle risultanze
dell'istruttoria, ma anche i principi di imparzialità e buon andamento,
di cui all'art. 97 Cost. (Cons.
Stato, Sez. IV, 4 settembre 1996 n. 1009; Riviste: Foro Amm., 1996, 2593).
I provvedimenti
amministrativi, ed in particolare quelli che incidono negativamente sulle
situazioni soggettive, debbono contenere una chiara e congrua indicazione
dell'iter logico seguito per la loro adozione, allo scopo di far conoscere
al terzo interessato il ragionamento seguito dando contezza dei motivi
della scelta soluzione (Cons.
Stato, Sez. IV, 29 gennaio 1998 n. 102; Riviste Cons. Stato, 1998, I, 38)
Anche in materia di esami
di abilitazione alla professione di avvocato la non ammissione alle prove
orali deve fondarsi su una motivazione che, ai sensi dell'articolo 3 della
legge 7 agosto 1990 n. 241, ponga il destinatario del provvedimento nella
condizione di ricostruire l'iter logico seguito dalla commissione
esaminatrice, la quale non può limitarsi alla mera indicazione dei voti
numerici assegnati alle prove scritte che, nella fattispecie, risultano
essere di alta difficoltà tecnica e comportanti la soluzione di complesse
questioni giuridiche specie quando tali prove appaiono anche essere state
oggetto di una sommaria lettura, dal momento che gli elaborati acquisiti a
seguito di istruttoria non portano segni di correzione o annotazioni che
possano quanto meno consentire l'individuazione di specifici argomenti sui
quali la commissione abbia soffermato negativamente la sua attenzione (Tar.
Lazio, Latina, 5 marzo 1999, n. 188; Parti in causa Pesce c. Min. giust.;
Riviste Foro Amm., 1999, 1084; Rif. legislativi L 7 agosto 1990 n. 241,
art. 3).
L'orientamento seguito in
tema di pubblici concorsi secondo cui l'obbligo della motivazione deve
essere limitato all'attività provvedimentale in senso stretto, con
esclusione dell'attività di giudizio
conseguente a valutazione non può essere condiviso nell'ipotesi di esami
di abilitazione all'esercizio di una libera professione i quali sono
preordinati all'accertamento dell'idoneità degli interessati
all'espletamento delle funzioni connesse al diritto garantito loro
direttamente dall'art. 41, cost. e non all'individuazione dei soggetti da
assumere attraverso la selezione tra i vari aspiranti, se così non fosse,
si avrebbe, da una parte, che il provvedimento di esclusione dalle prove
orali sarebbe adeguatamente motivato con l'indicazione del voto numerico
assegnato alle prove scritte, dall'altra, che nessuna indicazione sarebbe
necessaria circa le ragioni di fatto e le valutazioni giuridiche
discrezionali in base alle quali è stato formulato il giudizio negativo
in ordine alle prove, ciò in palese violazione delle garanzie che il
legislatore ha inteso introdurre con la l. 7 agosto 1990 n. 241, al
dichiarato fine di attuare la Costituzione, tanto più se si considera che
anche la discrezionalità tecnica deve essere esercitata in modo che gli
interessati e i giudici, dagli stessi eventualmente aditi, possano
comprendere in base a quali concreti elementi sono state operate le
valutazioni e le scelte (Tar
Lazio, Latina, 5 marzo 1999, n. 188; Riviste: Foro Amm., 1999, 1084; Rif.
ai codici COST art. 41; Rif. Legislativi L 7 agosto 1990 n. 241).
L'espressione della
valutazione con voto numerico può risultare sufficiente ad integrare la
motivazione (richiesta dalla legge) solo quando: 1) risultino fissati
criteri generali di valutazione sufficientemente specifici e concreti: 2)
sull'elaborato scritto oggetto di valutazione risultino apportati segni di
correzione e glosse, tali da rendere evidenti gli elementi fattuali che
hanno supportato il giudizio negativo espresso" (Tar
Puglia - Lecce, sez. 1, ord. 12.06.2000, n. 1314, in www.giust it, Rivista
Internet dì Diritto Pubblico, diretta dal prof. Giovanni Virga, con nota
di G. Saporito. In senso conforme, sulla necessità almeno dei segni di
correzione, Tar Lazio, sez. Latina, 05.03.1999, n. 188, cit.; Tar Sicilia,
sez. Catania, 31.07.1997, n.1615; contra, Tar Umbria, 14.03.1997, n. 115).
“Con specifico
riferimento all'esame di abilitazione all'esercizio della professione
forense, in caso di valutazione negativa di un candidato adottata
all'unanimità, non occorre riportare il voto assegnato da ciascun membro
della commissione (cfr. Cons.giust.amm. 11 ottobre 1999, n. 437);
parimenti, non appare necessario che la commissione lasci segni grafici o
glosse di commento a margine dell'elaborato corretto di ciascun candidato.
Le sottocommissioni
esaminatrici costituite per esigenze di semplificazione e di
velocizzazione del lavoro di correzione delle prove scritte, possono
essere presiedute anche dal vicepresidente senza che occorra, allo scopo,
una specifica motivazione in ordine agli impedimenti che hanno reso
necessaria la sostituzione, a mente dell'articolo 22, comma 6, Rdl 27
novembre 1933 n. 1578 (cfr. in termini CdS., Sez. IV, 16 maggio
2000, n. 2398; Cons.giust.amm. 11 ottobre 1999 n. 437).
E’ sottratto al
sindacato di legittimità del giudice amministrativo il controllo dei
tempi medi di correzione degli elaborati (cfr. CdS., Sez. VI, 27 maggio
1998, n. 829; Sez. IV, 9 aprile 1999, n. 538; Sez. IV, 23 gennaio 1984, n.
24)” (Consiglio di Stato,
ordinanza 20 settembre 2000 n. 4711, in www,giust.it n. 10/2000).
Va sollevata questione di
legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge n. 241/1990, il
quale prevede un obbligo di puntuale motivazione per tutti gli atti
amministrativi, nella parte in cui - secondo l’interpretazione datane
dal Consiglio di Stato (v. in part. il parere 9 novembre 1995, n. 120 reso
dall'Adunanza Generale) - non si applicherebbe alla valutazione delle
prove scritte previste per concorsi pubblici ed in particolare a quelle
previste per l'accesso alla professione di avvocato, essendo stato
ritenuto sufficiente che la valutazione delle dette prove sia espressa
solo con coefficienti numerici.
Tale interpretazione,
infatti, sembra contrastare:
a) con l’art. 3 Cost.
perché non appare ragionevole una disposizione normativa inserita nella
legge generale sul procedimento amministrativo che, mentre consacra il
generale principio dell’obbligo di motivazione, tra l’altro facendo
specifico riferimento a "lo svolgimento dei pubblici concorsi",
ne esclude l’applicazione a categorie di atti (nella specie i giudizi
sugli esami d’abilitazione) rispetto ai quali l’esigenza dei
destinatari di conoscere, attraverso un’idonea motivazione, le concrete
ragioni poste a fondamento della loro adozione non è diversa, né minore
di quella dei soggetti interessati agli altri atti amministrativi, se del
caso egualmente esprimenti valutazioni di natura tecnica, sicuramente
vincolati all’osservanza della norma;
b) con gli artt. 24 e 113
Cost., perché la non soggezione all’obbligo di motivazione dei giudizi
d’esame di cui si discute, traducendosi nell’impossibilità per il
singolo candidato bocciato di conoscere e controllare le ragioni poste a
base del giudizio negativo, interdice ogni concreta tutela nella già
assai limitata sede della giurisdizione di legittimità, in cui al giudice
amministrativo è consentito il solo riscontro dell’iter logico delle
valutazioni di merito compiute dalle commissioni esaminatrici; quando, al
contrario, anche tale limitato sindacato viene precluso di fronte al mero
dato numerico del voto, non illustrato, cioè spiegato da una almeno
sintetica, ma concreta, motivazione, la tutela così consentita
dall’ordinamento si riduce al solo riscontro di profili estrinseci e
formali, quali quelli inerenti al rispetto delle garanzie connesse alla
collegialità dell’organo giudicante ed alla sua composizione con una
cospicua riduzione del tasso di effettività dei giudizi nella sede
generale della legittimità;
c) con l’art. 97 Cost.
perché la sottrazione di una categoria di atti all’obbligo di
motivazione appare confliggente sia con il principio di imparzialità
(evidentemente meno garantito da un giudizio espresso in forma solo
numerica), sia con il principio di buon andamento dell’amministrazione,
che in un ordinamento modernamente democratico si traduce anche nella
piena trasparenza dell’azione amministrativa; né le esigenze di
snellezza e speditezza del procedimento, pure riconducibili al principio
di buon andamento ex art. 97 Cost. e che sono pianamente percepibili nel
già ricordato avviso dell’Adunanza generale, possono essere ritenute
prevalenti rispetto all’inderogabile necessità di assicurare il più
corretto rapporto tra cittadino e amministrazione pubblica, essendo invece
diversamente tutelabili attraverso un’applicazione del principio
dell'obbligo di motivazione ragionevole e proporzionato ai richiamati
obiettivi di trasparenza e di tutela (Tar
Lombardia - Milano, Sez. III - Ordinanza 7 febbraio 2000 n. 30 - Pres. ed
Est. Mariuzzo).
E’ manifestamente
inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal
Tar per la Lombardia, Sez. III, in relazione agli artt. 3, 24, 97 e 113
della Costituzione - dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
nella parte in cui - secondo l’interpretazione datane dal Consiglio di
Stato - non prevederebbe l’obbligo di motivazione per i giudizi
d’esame. La questione è palesemente inammissibile, perché essa non è
in realtà diretta a risolvere un dubbio di legittimità costituzionale,
ma si traduce piuttosto in un improprio tentativo di ottenere l’avallo
della Corte costituzionale a favore di una determinata interpretazione
della norma, attività, questa, rimessa al giudice di merito (Corte
Cost., ord. nn. 70 del 1998 e 436 del 1996), tanto più in presenza
di indirizzi giurisprudenziali non stabilizzati (Corte Cost., sent. n.
350 del 1997) (Corte
costituzionale - Ordinanza 3 novembre 2000 n. 466 - Pres. Mirabelli, Red.
Guizzi - (giudizi promossi con cinque ordinanze emesse il 25 novembre
1999, quindi il 27 gennaio 2000 con undici ordinanze, il 10 gennaio 2000
con quattro ordinanze, il 27 gennaio 2000 con sette ordinanze, il 10
gennaio 2000 con 13 ordinanze, il 27 gennaio 2000 con sei ordinanze, il 10
febbraio 2000 con sei ordinanze e il 9 marzo 2000 con sette ordinanze dal
TAR Lombardia, Sez. III, rispettivamente iscritte ai nn. dal 117 al 121,
dal 213 al 253, dal 417 al 421, al 449 e dal 502 al 508 del registro
ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn.
13, 21, 30 e 31, prima serie speciale, dell’anno 2000). (Il Sole 24 Ore,
4 novembre e 16 dicembre 2000)..
“Pur essendo indubbio
che nel vigente sistema non sussiste un obbligo per il giudice di merito
di conformarsi agli orientamenti della Corte di Cassazione (salvo che nel
giudizio di rinvio), è altrettanto vero che quando questi orientamenti
sono stabilmente consolidati nella giurisprudenza - al punto da acquisire
i connotati del “diritto vivente” - è ben possibile che la norma,
come interpretata dalla Corte di legittimità e dai giudici di merito,
venga sottoposta a scrutinio di costituzionalità, poiché la norma vive
ormai nell’ordinamento in modo così radicato che è difficilmente
ipotizzabile una modifica del sistema senza l’intervento del legislatore
o di questa Corte. In presenza di un diritto vivente non condiviso dal
giudice a quo perché ritenuto costituzionalmente illegittimo, questi ha
la facoltà di optare tra l’azione, sempre consentita, di una diversa
interpretazione, oppure - adeguandosi al diritto vivente - la proposizione
della questione a questa Corte; mentre è in assenza di un contrario
diritto vivente che il giudice rimettente ha il dovere di
seguire l’interpretazione ritenuta più adeguata ai principi
costituzionali (cfr., ex plurimis, sentenze n. 226/1994, n. 296/1995 e
n. 307/1996)”. (Corte
costituzionale, sentenza n. 350/1997)
Il caso in cui il giudice
può sostituire con la propria la valutazione della Commissione. La
misura del punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice di un
concorso a pubblici impieghi ad ogni singolo titolo presentato dai
candidati, costituisce un tipico giudizio tecnico-valutativo, non
censurabile in sede di legittimità, se non nei casi d'illogicità
manifesta, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento,
onde, fuori da tali ipotesi patologiche, il giudice adito non può mai
sostituire con la propria la valutazione resa da detta commissione (Cons.
Stato, Sez. V, 13 febbraio 1998, n. 163; Riviste Foro Amm., 1998, 419).
Sentenza 6160/2000
della IV sezione del Consiglio di Stato: “Sindacabile la discrezionalità,
che non è sinonimo di arbitrio”. La giurisprudenza richiamata nella
sentenza. Il Cds, dopo
l’ordinanza della Consulta sull’articolo 3 della legge 241/1990, ha,
con questa decisione, razionalizzato il suo pensiero sulla correzione
degli elaborati dei concorsi pubblici.Scrive il Cds:
“II.3. Circa le
doglianze svolte dall’appellante circa la negativa valutazione delle
prove scritte, il Collegio ritiene di dover osservare quanto segue.
E’ notorio che la
valutazione delle prove di esame da parte delle commissioni esaminatrici
di concorsi a pubblici impieghi è espressione dell’ampia discrezionalità
tecnica di cui esse dispongono nello stabilire l’idoneità tecnica e
culturale dei candidati.
Poiché discrezionalità
non è sinonimo di arbitrarietà, il relativo esercizio è stato ritenuto
sindacabile sotto il profilo dell’eccesso di potere (C.d.S., Sez. IV, 8
settembre 1997 n. 955), per illogicità manifesta, travisamento dei fatti
e palese disparità di trattamento (C.d.S., Sez. IV, 24 marzo 1997 n.
298): tuttavia nessuno di tali profili è stato rilevato in prime cure.
Invero l’appellante ha
lamentato che la valutazione contestata era affetta da una (presunta)
carenza di motivazione in quanto il voto numerico assegnato dalla
Commissione esaminatrice non era in grado di far capire l’iter logico -
giuridico seguito dalla commissione nella correzione degli elaborati per
addivenire ad una valutazione così negativa.
Così formulato il motivo
è stato giustamente respinto dai primi giudici.
E’ stato ripetutamente
affermato che anche dopo l’entrata in vigore della legge 7 agosto 1990
n. 241 l’onere di motivazione delle prove scritte di un concorso
pubblico è sufficientemente adempiuto con la sola attribuzione del
punteggio numerico, quest’ultima essendo una espressione sintetica, ma
eloquente della valutazione compiuta dalla commissione: con la conseguenza
che se, per un verso, non vi è alcun bisogno di integrare il punteggio
numerico con una apposita motivazione (C.d.S., Sez. IV, 4 aprile 1998 n.
543), un obbligo di motivazione ad integrazione del punteggio si pone
solo nel caso in cui vi sia un contrasto talmente rilevante fra i punteggi
attribuiti dai componenti della commissione da configurare un’eventuale
contraddittorietà intrinseca del giudizio complessivo (C.d.S.,
Sez. VI, 13 gennaio 1999 n. 14)” (www.giust.it;
Il Sole 24 Ore del 16 dicembre 2000).
La misura del punteggio
attribuito dalla commissione giudicatrice di un concorso ad ogni singolo
titolo costituisce tipica applicazione di discrezionalità tecnica,
sindacabile dal giudice amministrativo solo per illogicità manifesta,
travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento (Cons.
Stato, Sez. IV, 24 marzo 1997, n. 298; Parti in causa Luberti c. Min.
tesoro e altro; Riviste Foro Amm., 1997, 771; Cons. Stato, 1997, I, 352)
L'esercizio della
discrezionalità tecnica da parte dell'autorità amministrativa è
sindacabile in sede giurisdizionale sotto il profilo dell'eccesso di
potere, al pari della discrezionalità amministrativa
(Cons. Stato, Sez. IV, 8 settembre 1997, n. 955; Parti in causa Santorsa
c. Comm. contr. atti reg. Calabria; Riviste Cons. Stato, 1997, I, 1184).
La disparità di
trattamento è sintomo di eccesso di potere solo quando vi sia una
assoluta identità di situazioni oggettive, a fronte della quale appaiono
irrazionali, senza che sia necessaria alcuna indagine di merito, le
diverse conseguenze tratte dall'amministrazione (Cons.
Stato, Sez. IV, 27 marzo 1995, n. 200; Riviste: Foro Amm., 1995, 590).
Anche dopo l'entrata in
vigore della l. 7 agosto 1990 n. 241, l'onere di motivazione delle prove
scritte ed orali di un concorso a posti di pubblico impiego è
sufficientemente adempiuto con l'attribuzione di un punteggio numerico,
non raffigurandosi quest'ultimo come una formula sintetica, ma eloquente,
che esterna compiutamente la valutazione tecnica della commissione
d'esame; pertanto, una più specifica motivazione è richiesta nel solo
caso in cui vi sia contrasto talmente rilevante tra i punteggi attribuiti
da componenti della commissione da configurare un'apparente
contraddittorietà intrinseca del giudizio complessivo (Cons.
Stato, Sez. VI, 13 gennaio 1999, n. 14; Parti in causa Min. univ. e
ricerca scientifica c. C.L. e altro; Riviste Cons. Stato, 1999, I, 95;
Lav. e Prev. oggi, 1999, 775; Rif. legislativi L 7 agosto 1990 n. 241).
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La correzione degli elaborati non può svolgersi in tempi molto ristretti
Una volta verificati,
sulla base delle attestazioni contenute nei verbali dei lavori della
commissione giudicatrice di un pubblico concorso, i tempi medi utilizzati
per la correzione e valutazione dei singoli elaborati, qualora il tempo
impiegato risulti talmente esiguo da far dubitare che sia stato
materialmente impossibile l’adeguato assolvimento dei prescritti
adempimenti e dell’espressione ponderata dei giudizi sulla valenza delle
prove, l’operato dell’organo di esame va ritenuto illegittimo (Cons.
Stato, sez. IV, decisione 7 marzo - 22 maggio 2000, n. 2915, in Guida
dir., 1 luglio 2000 n. 24, con nota dì G. Manzi. E' superato così un
precedente orientamento contrario, ancora affermato da Cons. Stato, sez.
IV, 09.12.1997, n. 1348)
La correzione delle prove
scritte di un concorso pubblico si fonda su di un apprezzamento
squisitamente tecnico-discrezionale... L'apprezzamento del contenuto
dell'elaborato implica la sua attenta lettura da condursi sulla base di
due parametri l'uno oggettivo, dato dalla traccia della prova da svolgere,
l'altro soggettivo, dato dalle conoscenze tecniche e professionali che si
presume debba possedere il candidato. Sulla base di tali presupposti ogni
singolo commissario in ragione della sua peculiare professionalità deve
valutare criticamente la prova esprimendo il giudizio.
Evidentemente, quanto più
approfondite sono le conoscenze tecnico-professionali che si presume debba
possedere il candidato e quanto più specifiche e complesse sono le tracce
predisposte per lo svolgimento delle prove scritte, tanto più attenta
approfondita e rigorosa deve essere la lettura dell'elaborato alfine della
correzione, trattandosi - com’è facilmente intuibile - non di una mera
operazione meccanicistica di lettura di un testo ma di una operazione
complessa di `comprensione' e di valutazione del testo elaborato dal
candidato.
La delicatezza di una
simile operazione, ad avviso del collegio, raggiunge il suo culmine
proprio quando si tratta della correzione delle prove scritte di
particolari concorsi pubblici quali quelli per l'accesso alle
magistrature, alla professione forense, al notariato, in cui si devono
valutare elaborati di candidati che si presume già in possesso di
approfondite conoscenze, tecniche e professionali, in rapporto a tracce di
lavoro specifiche ed altamente selettive, implicanti soluzioni di
problematiche giuridiche non necessariamente certe ed univoche.
Sulla base di tali
considerazioni, se effettivamente non può essere sindacato il merito
della valutazione di idoneità o non idoneità espressa dalla commissione,
altrettanto evidentemente l'esiguità del tempo medio impiegato per la
correzione degli elaborati, in mancanza di altri elementi di valutazione,
appare ragionevole sintomo di una lettura non particolarmente approfondita
degli elaborati di esame (Cons.
Stato, sez. IV, decisione 7 marzo - 22 maggio 2000, n. 2915, in Guida
dir., 1 luglio 2000 n. 24, con nota dì G. Manzi. E' superato così un
precedente orientamento contrario, ancora affermato da Cons. Stato, sez.
IV, 09.12.1997, n. 1348)
Dagli atti si desume
infatti (v. l'allegato verbale delle relative operazioni concorsuali) che
la Commissione ha atteso alla correzione di ciascun elaborato in poco più
di due minuti. Ritiene il Collegio che tale tempistica, avuto riguardo
alle singole operazioni propedeutiche ed assolutamente necessarie ai fini
della valutazione degli elaborati (apertura delle buste, lettura
collegiale ed interpretazione calligafrica delle tracce, espressione del
giudizio critico da parte di ciascun commissario etc.), sia da ritenere
assolutamente incongrua ed incompatibile con la formulazione di un
giudizio corretto particolarmente complesso, quale è quello cui deve
attendere la Commissione d'esame nel valutare le capacità
teorico-pratiche del candidato. In tal senso d'altronde è il recente
orientamento del Consiglio di Stato (sez.IV sent. 7 marzo-22 maggio 2000,
n. 2915) che in una fattispecie consimile ha ritenuto illegittimo
l'operato dell'organo d'esame che ha proceduto alla correzione degli
elaborati in un tempo medio di tre minuti per ciascuno. Per vero, la
dedotta inconciliabilità di ordine temporale relativa alle operazioni di
correzione si traduce in un indice esterno di irragionevolezza,
sindacabile ab extra e di per sé viziante il giudizio conclusivo espresso
dalla Commissione sugli elaborati del ricorrente (Tar
Catanzaro, sezione I, 14 luglio 2000).
La “verificazione”
dei tempi di correzione degli elaborati
La terza sezione del Tar
Lombardia, con la sentenza 617/2000, ha annullato il giudizio di non
ammissione alle prove orali (dell’esame di avvocato 1998-1999) di una
candidata milanese i cui tre elaborati erano stati corretti ciascuno in
due minuti e 30 secondi. Sulla commissione esaminatrice “discende
l’obbligo di ripetere le operazioni di valutazione, rinnovando ora per
allora il già espresso giudizio”. La decisione del tribunale è
sorretta da una "verificazione" dei tempi di correzione ordinata
dal presidente del Tar. Sono stati acquisiti, per la perizia, 60 compiti,
che hanno richiesto, per la correzione, sei ore e 39 minuti, contro due
ore e 25 minuti impiegati dalla commissione. Ponendo a raffronto i
suddetti dati temporali emerge che la sola lettura di essi ha richiesto,
invece, mediamente 6 minuti e 33 secondi per ciascun elaborato. La perizia
è stata eseguita dal presidente dell’Ordine degli avvocati di Milano,
Paolo Giuggioli, che si è avvalso della collaborazione di altri
professionisti (Il Sole 24 Ore, 11
marzo 2000).
Rilevatane l'utilità ai
fini del decidere, si ordina al presidente del consiglio dell'ordine degli
avvocati di procedere alla verifica dei tempi mediamente occorrenti per
procedere all'integrale lettura degli elaborati di cui al verbale, di cui
è causa, della commissione giudicatrice per l'esame di abilitazione alla
professione di avvocato (Tar
Lombardia, sez. III Milano, 10 agosto 1999, n. 222; Parti in causa Pomares
c. Comm. esami avvocato; Riviste Foro It., 2000, III, 92, n. Corpaci).
Le verificazioni
consistono in meri accertamenti disposti al fine di completare la
conoscenza dei fatti, laddove la consulenza tecnica o, in genere la
perizia, si sostanzia non tanto in un accertamento, quanto in una
valutazione tecnica di determinate situazioni, da utilizzare ai fini della
decisione della controversia (Cons.
Stato, Sez. VI, 27 maggio 1991, n. 321; Riviste Cons. Stato, 1991, I,
1015; Foro It., 1992, III, 114; Foro Amm., 1991, 1489).
Ammissione con riserva
alla prova orale. Le prove orali assorbono quelle scritte (principio
che emerge anche da alcune sentenze del Consiglio di Stato). Se
è vero che per iscriversi all’Albo è necessario avere superato le
prove scritte e le prove orali, bisogna pur ammettere che, in presenza del
provvedimento cautelare, l’esito delle prove scritte per ora non esiste
e che è accantonato momentaneamente dall’ordinanza del Tar, mentre si
può ragionevolmente sostenere che le prove orali assorbano quelle
scritte, perché i commissari per le prove orali hanno tenuto conto nel
loro giudizio complessivo delle votazioni espresse per le prove scritte
(articolo 17/bis, comma 3°, del Rd n 37/1934: “Le prove orali
consistono.....nella discussione, dopo una succinta illustrazione delle
prove scritte, di brevi questioni relative a cinque materie, scelte
preventivamente dal candidato..”). Le materie trattate nelle prove
scritte fanno almeno da sfondo, condizionando le prove orali. Va osservato
parimenti che il sistema ordinistico degli esami assegna generalmente alle
prove orali una funzione “assorbente” rispetto alle prove scritte. Ciò
emerge dal “Regolamento sugli esami di Stato di abilitazione
all’esercizio delle professioni” (di dottore commercialista,
attuario, medico-chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto,
dottore agronomo, dottore forestale, veterinario) approvato con DM 9
settembre 1957 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 2 novembre 1957).
L’articolo 13 di questo DM dice che “sono ammessi alle prove orali
i candidati che abbiano raggiunto i sei decimi di voto in ciascuna delle
prove scritte, pratiche o grafiche. Le votazioni riportate in dette prove
verranno valutate ai fini di quanto previsto dall’ultimo comma
del successivo art. 14”. L’ultima comma dell’art. 14 (sulle
prove orali) recita: “Al termine
dei suoi lavori la commissione riassume i risultati degli esami
ed assegna a ciascun candidato il voto complessivo, che è costituito
dalla somma dei singoli voti riportati in ciascuna prova”.
Il legislatore ha
rafforzato con il tempo la normativa che vuole la prova orale dell’esame
di abilitazione a una professione come assorbente delle prove
scritte o pratiche. La volontà del legislatore emerge da questi
provvedimenti riferiti a quattro professioni:
il Dpr n. 980/1982,
che disciplina gli esami di abilitazione all’esercizio della professione
di biologo, all’articolo 4 stabilisce: “La
prova orale consiste in un colloquio - della durata di non meno di trenta
minuti - relativo ad argomenti teorico-biologici concernenti l’attività
svolta durante il tirocinio professionale, nonché la discussione
dell’elaborato scritto”;
il Dpr n. 981/1982,
che disciplina gli esami di abilitazione all’esercizio della professione
di geologo, all’articolo 3 stabilisce: “La
prova orale, della durata di non meno di trenta minuti, consiste in un
colloquio sulle stesse materie oggetto della prova pratica”;
il DM n. 240/1992
che disciplina gli esami di abilitazione all’esercizio della professione
di psicologo all’articolo 4 stabilisce: “La
prova orale consiste in un colloquio individuale riguardante l’elaborato
scritto nonché argomenti teorico-pratici relativi all’attività svolta
durante il tirocinio professionale”;
il DM n. 155/1998
che disciplina gli esami di abilitazione all’esercizio della professione
di assistente sociale all’articolo 3 stabilisce: “La
prova orale consiste in una discussione individuale riguardante
l’elaborato scritto e argomenti teorico-pratici relativi all’attività
svolta durante il tirocinio professionale nonché i relativi riferimenti
istituzionali e legislativi”.
Esistono casi (ordinanze
cautelari 23 luglio 1998) in cui il Tar Lombardia ha ammesso direttamente
diversi candidati “a sostenere con riserva le prove orali di
abilitazione” (senza obbligo per la Sottocommissione di procedere
alla ricorrezione degli elaborati scritti giudicati insufficienti e ciò,
si stima, dopo una delibazione sommaria di tutti gli elaborati sottoposti
all’esame dello stesso Tribunale), rilevando in aggiunta che
“l’impugnato giudizio negativo risulta privo di motivazione; che detta
violazione pare rincarata dal fatto che la Sottocommissione ha corretto n.
78 elaborati in un’ora e 50 minuti”. Il giudice amministrativo,
infatti, è pienamente legittimato a rendersi conto della valenza
obiettiva degli elaborati e a trarne le dovute conseguenze (Consiglio
di Stato, sez. V, 21 ottobre 1992 n. 1047; Tar Lecce, sez. II, 2 luglio
1993 n. 406; Tar Veneto, II sez., 5 novembre 1994 n. 836; Tar
Sicilia-Catania, 23 novembre 1994 n. 2647). La Procura generale di
Milano non tratta una tale casistica, ma dal ricorso, comunque, si evince
che gli elaborati sono, in presenza di provvedimenti cautelari, sempre da
“ricorreggere”. Ma sulla ricorrezione gravano i dubbi giuridici già
esposti.
Il principio
dell’assorbimento di una prova negativa in una positiva affiora da due
sentenze del Consiglio di Stato e da una della III sezione del Tar
Lombardia:
Il superamento degli
esami di maturità assorbe il giudizio negativo di ammissione
espresso dal consiglio di classe (sospeso in sede giurisdizionale con
ammissione con riserva agli esami suddetti). (Cons.
Stato, Sez. VI, 20 dicembre 1999, n. 2098; Parti in causa Liceo
linguistico Nuova Europa Reggio Calabria c. Polimeni; Riviste: Foro
Amm., 1999, 2590; Cons. Stato, 1999, I, 2181).
Il superamento degli
esami di maturità assorbe il giudizio negativo di ammissione
espresso dal Consiglio di classe e sospeso in sede giurisdizionale con
l'ammissione con riserva del candidato agli esami suddetti (Cons.
Stato, Sez. VI, 20 marzo 1996, n. 474; Parti in causa: Min. p.i. e altro
c. Boncompagni; Riviste: Cons. Stato, 1996, I, 482).
Il giudizio positivo di
maturità assorbe il giudizio negativo di ammissione all'esame
(T.A.R. Lombardia, sez. III Milano, 17 novembre 1994, n. 769 Parti in
causa: Buonfiglio c. Provved. studi Milano; Riviste: Riv. Giur. Scuola,
1996, 501).
Non si può non affermare
che il giudizio negativo di ammissione all’esame di maturità espresso
dal Consiglio di classe sia, in base alla normativa vigente, una decisione
non secondaria. Eppure l’ammissione con riserva all’esame di maturità
ha consentito (allo studente) la partecipazione all’esame stesso, esame
conclusosi con esito positivo. Il superamento dell’esame, secondo
Consiglio di Stato e Tar Lombardia, assorbe il giudizio negativo del
consiglio di classe. In sostanza la prova sul campo ha dimostrato che il
giudizio del consiglio di classe poteva considerarsi parziale. Può
definirsi parallela la posizione dell’aspirante avvocato, che, bocciato
alle prove scritte, supera le prove orali (una volta ammesso con riserva
dal Tar). L’esito positivo delle prove orali, quindi, assorbe quello
negativo delle prove scritte, in quanto dimostra che il candidato ha una
preparazione complessiva almeno sufficiente. Le due situazioni descritte
sono equivalenti, anzi la posizione del maturando è addirittura più
fragile dopo l’attestazione negativa del consiglio di classe, che non lo
ha ritenuto capace di affrontare l’esame di maturità, mentre
l’aspirante avvocato ha conseguito una laurea in giurisprudenza e ha
svolto un tirocinio di due anni controllato dal Consiglio dell’Ordine.
Va osservato che sia il maturando sia l’aspirante avvocato hanno potuto
affrontare l’esame di maturità e la prova orale dell’esame di
avvocato in base a un provvedimento incidentale del Tar. Nel caso del
maturando il Consiglio di Stato ha ritenuto superata la valutazione
negativa del consiglio di classe sulla base di una ordinanza (provvisoria)
del giudice amministrativo di primo grado. Il principio dell’uguaglianza
(di trattamento) fa dire che all’aspirante avvocato non si può negare
il provvedimento riservato dal Consiglio di Stato al maturando.
Provvedimento che comporta la dichiarazione dell’assorbimento delle
prove scritte (negative) nelle prove orali (positive).
Concludendo:
gli elaborati non
possono essere ricorretti perché non verrebbe garantito l’anonimato
dei candidati;
le ordinanze cautelari
e le sentenze di merito nel momento in cui annullano sostituiscono i
giudizi negativi dati dalle commissioni esaminatrici agli elaborati,
soprattutto quando l’interessato/a ha allegato al suo ricorso copie di
elaborati di altri candidati (ictu oculi) di eguale valore
rispetto ai propri elaborati o quando il giudice amministrativo (III
Sezione del Tar Lombardia, ordinanze 1706/2000 e 1721/2000, ndr, vedi
sotto), come è successo in occasione del concorso notarile 2000,
senza entrare nel merito dei giudizi espressi dalle commissioni
esaminatrici, prende atto che le valutazioni delle commissioni
esaminatrici sono irragionevoli e infarcite di errori di fatto in quanto
fondate su presupposti palesemente erronei;
il giudice
amministrativo, comunque, “è pienamente legittimato a rendersi conto
della valenza obiettiva degli elaborati e a trarne le dovute
conseguenze” (Consiglio di Stato, sezione V, 21 ottobre 1992 n. 1047);
le prove orali (una
volta superate a seguito di ammissione con riserva) assorbono le prove
scritte.
(Franco Abruzzo, Iscrizione
all'Albo "con riserva". Le prove orali assorbono quelle scritte,
in www.diritto.it; www.giust.it; www.altalex.com).
Concorso notarile:
eccesso di potere per disparità di trattamento accompagnata da prova
documentale a dimostrazione che la Commissione aveva valutato
negativamente gli elaborati dell’appellante e positivamente gli
elaborati di identico contenuto di altro candidato - Concorso
notarile del maggio 2000 nella tempesta. I Tar, soprattutto quelli del
Lazio e della Lombardia, hanno ammesso con riserva all’orale una
sessantina di candidati bocciati allo scritto. All’interno delle
ordinanze cautelari assumono rilevante peso alcune decisioni incidentali
assunte dalla terza sezione del Tar Lombardia (presidente Francesco
Mariuzzo, consigliere relatore Carlo Testori; ordinanze Luni n. 1706/2000
e Matri n. 1721/2000). Procediamo con alcuni esempi:
a)
il candidato XY ha appreso, leggendo le motivazioni espresse dalla
commissione esaminatrice, che un suo elaborato era stato giudicato
insufficiente, perché non aveva trattato un determinato argomento
giuridico e perché aveva sviluppato una soluzione errata per quanto
riguarda un altro istituto giuridico. Il candidato ha esibito al tribunale
il suo elaborato, dimostrando che l’argomento non trattato era stato,
invece, argomentato per almeno tre cartelle e che altri candidati erano
stati ammessi all’orale pur avendo sviluppato il secondo argomento con
le stesse tesi da lui utilizzate. La disparità di trattamento è apparsa
macroscopica tanto da violare pesantemente due articoli della Costituzione
(3 e 97, come dire l’uguaglianza e l’imparzialità
dell’amministrazione).
b)
al candidato WZ, invece, la commissione esaminatrice ha contestato di
avere trattato in maniera errata e confusa due argomenti giuridici. Il
difensore del candidato ha prodotto estratti di opere giuridiche adottate
nelle Università e alcune scritte da notai. E’ emerso così che la
commissione aveva travisato i fatti e che i suoi giudizi erano viziati da
macroscopiche illogicità. Le valutazioni erano incomprensibili, perché,
in base ai manuali prodotti, lo svolgimento degli elaborati era da
considerare corretto e completo.
Il Tar Lombardia,
comunque, non è entrato nel merito dei giudizi espressi dalla
commissione, ma si è limitato a prendere atto che la valutazione fosse
irragionevole e presentasse errori di fatto in quanto fondata su
presupposti palesemente erronei. Il giudice amministrativo, comunque, “è
pienamente legittimato a rendersi conto della valenza obiettiva degli
elaborati e a trarne le dovute conseguenze” (Consiglio
di Stato, sez. V, 21 ottobre 1992 n. 1047).
Le due ordinanze del Tar
Lombardia, questa è l’opinione di più giuristi, costituiscono un
precedente sulla via di un maggior controllo dell’attività delle
commissioni esaminatrici. Rimane il problema della ricorrezione degli
elaborati da parte della commissione che in precedenza li ha giudicati
negativamente. L’amministrazione (leggi Commissione di esami, ndr) dovrà,
comunque, ricorreggere le prove scritte giudicate negativamente, perché
l’iscrizione all’Albo presuppone il superamento anche della prova
scritta e non solo di quella orale. Questa tesi si scontra frontalmente
con due principi costituzionali: l’articolo 3 (uguaglianza di
trattamento) e 97 (imparzialità dell’amministrazione).
L’amministrazione, infatti, non è in grado oggi di garantire la par
condicio ai candidati ammessi con riserva. I temi da ricorreggere,
infatti, hanno ormai un nome e un cognome, mentre “la par condicio
tra i candidati è tutelata, per quanto riguarda le prove scritte, dalla
loro segretezza e, per quanto riguarda quelle orali, dalla loro pubblicità”
(Cons. Stato, sez. V, 27 aprile 1990 n. 380). C’è chi, invece,
sostiene, per i candidati ammessi con riserva, che la prova orale assorba
quella scritta.
Un altro problema di non
minore grandezza giuridica è correlato al principio stabilito da questa
massima della Corte costituzionale (sentenza n. 131/1996) ribadita anche
di recente: “Il giudice non giudichi due volte”. Massima
estensibile, in base al principio dell’analogia. al campo amministrativo
e quindi alle commissioni esaminatrici degli esami per notai, magistrati e
avvocati. La stessa commissione, che ha bocciato, non ha la serenità
tale da garantire un riesame equilibrato degli elaborati e non può
ragionevolmente, smentendosi, correre il rischio di essere citata in
giudizio per le conseguenze legate al danno ingiusto (sentenza n.
500/1999 delle sezioni unite civili della Cassazione) provocato con il
primo giudizio negativo. I commissari peraltro hanno un obbligo di
astenersi. La ricorrezione degli elaborati, quindi, presenta problemi
giuridici non secondari. E’ dubbio almeno che l’operazione possa
essere ripetuta, perché, come già scritto, cade il principio-cardine
della segretezza e dell’anonimato della correzione, misura che
l’ordinamento protegge sommamente. Su tali temi, i 60 aspiranti notai,
ammessi con riserva all’orale, daranno battaglia, contando anche sulle
aperture e sugli istituti del nuovo processo amministrativo (tra i quali
quello che consente ai Tar di ordinare una perizia sugli elaborati svolta
da professionisti estranei alle commissioni esaminatrici) (da”Il
Sole 24 Ore”, 29 luglio 2000).
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I casi in cui il
giudicato va esteso
Secondo il Ministro per
la Funzione Pubblica (circolare 31 gennaio 1990 n. 45252/7.383), il
giudicato va opportunamente esteso ogni qualvolta siano riscontrabili i
seguenti presupposti:
“sussista un
interesse pubblico nell’assicurare parità di trattamento tra soggetti
che rivestono il medesimo status e che si trovino in posizioni
giuridiche uguali a quelle dei ricorrenti che, attraverso un giudicato,
hanno avuto riconosciuto un trattamento più favorevole di quello
attribuito dall’amministrazione;
si sia formato un
giudicato in senso tecnico e cioè che la decisione non sia
ulteriormente suscettibile di impugnazione. Pertanto l’esecutorietà
che assiste in via generale le decisioni dei tribunali amministrativi ex
art. 33 della legge istitutiva dei TAR non costituisce sicuramente
presupposto per il procedimento di estensione;
sia emerso un
orientamento giurisprudenziale uniforme e consolidato. Quindi non
saranno adottate determinazioni su richieste di estensione extra partes
di decisioni suscettibili di gravame e che recepiscano principi ancora
controversi”.
In senso analogo cfr. la
circolare prot. n. 53930/8.93.12 in data 7 ottobre 1988 del Dipartimento
per la Funzione Pubblica, Servizio IV “Relazioni Sindacali” presso la
Presidenza del Consiglio.
L'obbligo di estensione
del giudicato è configurabile a fronte di posizioni assolutamente
omogenee, tra quelle dei beneficiari dell'accertamento giudiziale e quella
degli altri teorici aventi diritto, e trova la sua ragion d'essere
nell'esigenza di evitare all'amministrazione i costi di un
prolungamento del contenzioso, dell'incertezza giuridica circa il proprio
agire, nonché l'eventuale condanna alle spese processuali (Cons.
Stato, Sez. V, 18 aprile 1996, n. 442; Riviste: Cons. Stato, 1996, I,
606).
L'ampia discrezionalità
di cui dispone l'amministrazione in sede di estensione del giudicato, cioè
nel valutare la possibilità di applicare la concreta regola di diritto,
individuata dal giudice in una controversia, a soggetti rimasti ad essa
estranei, trova un limite nella costanza di un certo orientamento
giurisprudenziale e nella presenza di un notevole contenzioso in
atto, che potrebbero determinare inutili aggravi finanziari per
la stessa amministrazione (Tar
Puglia, sez. I Lecce, 21 maggio 1994, n. 290; Riviste: Trib. Amm. Reg.,
1994, I, 2836).
L'esercizio del potere
discrezionale di estendere il giudicato è censurabile solo sotto il
profilo della disparità di trattamento e della manifesta ingiustizia, in
relazione ai principi di buona amministrazione e di equità; presupposto
della estensione è la configurabilità di posizioni del tutto
corrispondenti a quelle definite nel giudicato. Di regola è preclusa la
estensione del giudicato nei confronti di situazioni giuridiche ormai
irreversibili, in quanto, in tal caso, si perverrebbe alla necessità di
riprendere in esame una lunga serie di atti da anni pacificamente eseguiti
(Cons. Giust. Amm. Sic., sez.
Giurisdiz., 18 marzo 1998, n. 156; Riviste: Foro Amm., 1998, 1800).
Il Consiglio di Stato è
dell’avviso che le sentenze amministrative, come affermazione oggettiva
di verità, producano riflessi anche sui terzi estranei al giudizio: “Nel
caso in cui, a conclusione di un separato giudizio, sia stata dichiarata
l'illegittimità della composizione della commissione giudicatrice di un
concorso, il giudicato trova applicazione anche nell'autonomo giudizio
promosso da altro concorrente (che aveva denunciato lo stesso vizio), che
era già in corso al momento del passaggio in giudicato della succitata
decisione” (Cons. Stato, Sez. VI, 20 giugno 1997, n. 955; Riviste:
Cons. Stato, 1997, I, 857).
L’istituto
dell’estensione del giudicato è stato analizzato già da alcuni anni da
parte della giurisprudenza amministrativa di primo e di secondo grado.
Recentemente il Consiglio di Stato (sez. VI, decisione 14 febbraio 2000
n. 781) ha stabilito che “il
provvedimento discrezionale di estensione ultra partes del giudicato, pur
espressione di un potere non vincolato in senso stretto dalla forza
formante del giudicato, è funzionalmente diretto ad evitare, in omaggio
al principio di imparzialità, differenziazioni di trattamento tra
soggetti versanti in identica situazione. La logica equitativa e la ratio
riequilibratrice dimostrano l'illogicità della derivazione dall'atto di
estensione di giudicato di un effetto disomogeneo rispetto allo jussus del
giudice, sub specie di differenza, pur se favorevole, di trattamento dei
soggetti esterni al giudicato rispetto ai beneficiari di quest'ultimo
(cfr. in materia Cons. Giust. Amm. 18 marzo 1998, n. 156; sez. VI 29
settembre 1998, n. 1317; 27 ottobre 1998, n. 1388)”.
Vi sono i presupposti per
poter affermare che l’estensione del giudicato (in presenza dei
requisiti fissati dalla Funzione pubblica con circolare 31 gennaio 1990 n.
45252/7.383) è un vero e proprio dovere della Pubblica
Amministrazione in quanto diretto ad evitare una serie di rilevanti
pregiudizi (condanna alle spese, risarcimento danni, aggravamento del
contenzioso e dell’azione amministrativa) in ottemperanza agli artt. 3 e
97 della Costituzione oltre che dell’articolo 4 della legge 20 marzo
1865 n. 2248, all. “E”, secondo cui la P.A. “ha l’obbligo di
conformarsi al giudicato dei tribunali”. Tale disposizione è stata
elevata dalla Corte Costituzionale a “principio di ordine generale
presente nel nostro ordinamento giuridico” (cfr. Corte
Costituzionale 23 luglio 1997 n. 264 in Giur. Imposte, 1998, 470).
L’amministrazione nel
corso del giudizio può modificare o rinnovare l’atto impugnato.
L’amministrazione della Giustizia (il Ministero della Giustizia nel
caso specifico, ndr) ha l’obbligo e il dovere di ripristinare la
legalità anche per quanto riguarda un provvedimento sub judice,
ossia già impugnato davanti al Tar. Una tale eventualità è già
espressamente prevista dall’articolo 23, comma 7 (o ultimo comma),
dell’articolo 23 della legge n. 1034/1971, il quale stabilisce che, in
caso di eliminazione o modifica dell’atto impugnato nelle more del
giudizio in senso conforme all’interesse del ricorrente, il ricorso
giurisdizionale va dichiarato improcedibile per cessata materia del
contendere. La giurisprudenza sul punto è univoca:
Nel giudizio
amministrativo può farsi luogo alla dichiarazione di cessazione della
materia del contendere soltanto in presenza di un intervento
dell'amministrazione che, provvedendo in modo conforme all'istanza del
ricorrente (secondo il preciso disposto dell'art. 23 l. 6 dicembre 1971,
n. 1034), abbia riconosciuto integralmente le pretese dell'interessato
dedotte in giudizio con la conseguenza che quest'ultimo realizza, per via
diversa dal giudizio, quell'interesse che si era proposto di realizzare
attraverso la proposizione del rimedio giurisdizionale
(Cons. Stato, Sez. VI, 19 dicembre 1986, n. 940; Riviste Cons. Stato,
1986, I, 1955; Rif. legislativi L 6 dicembre 1971 n. 1034, art. 23).
Nel giudizio
amministrativo può darsi luogo alla dichiarazione di cessazione della
materia del contendere soltanto in presenza di un intervento
dell'amministrazione che <provvedendo in modo conforme all'istanza del
ricorrente> (secondo il preciso disposto dell'art. 23, ultimo comma, l.
6 dicembre 1971, n. 1034) abbia riconosciuto le pretese dedotte
dall'interessato in giudizio
(Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 1988, n. 1235; Riviste Cons. Stato,
1988, I, 1453; Rif. legislativi L 6 dicembre 1971 n. 1034, art. 23
Ai sensi dell'art. 23,
ult. comma, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, la cessazione della materia del
contendere è configurabile ove l'amministrazione rinnovi o riformi l'atto
impugnato in conformità alla istanza del ricorrente
(Cons. Stato, Sez. V, 19 novembre 1992, n. 1319; Riviste Foro Amm., 1992,
2601; Rif. legislativi L 6 dicembre 1971 n. 1034, art. 23).
Il Ministero della
Giustizia può, cioè, rivedere il giudizio dato a un elaborato
dell’esame di avvocato, soprattutto quando il candidato esibisce, a
prova della disparità di trattamento, elaborati di altri candidati. Il
riesame degli elaborati di un concorso o di un esame da parte della
Pubblica Amministrazione è un atto dovuto, soprattutto quando gli
eventuali errori di valutazione sono percepibili ictu
oculi.
Le esigenze di effettività
della tutela giurisdizionale e di imparzialità nell'istruttoria
consentono alla Pubblica Amministrazione “Ministero della Giustizia”,
- in base all’articolo 23 (VII comma) della legge 1034/1971 (in
correlazione con gli articoli 3, 24 e 97 della Costituzione) -di espletare
verificazioni di vario tipo per stabilire l’equipollenza tra gli
elaborati di due o più candidati. “Le verificazioni consistono in
meri accertamenti disposti al fine di completare la conoscenza dei fatti,
laddove la consulenza tecnica o, in genere la perizia, si sostanzia non
tanto in un accertamento, quanto in una valutazione tecnica di determinate
situazioni, da utilizzare ai fini della decisione della controversia”
(Cons. Stato, Sez. VI, 27 maggio 1991, n. 321; Riviste Cons. Stato, 1991,
I, 1015; Foro It., 1992, III, 114; Foro Amm., 1991, 1489).
Milano, 15 gennaio 2001
Dott. Franco Abruzzo
Iscrizione
al Consiglio dell'Ordine
Primo
anno di pratica
Secondo
anno di pratica
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