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Esame di avvocato - Raccolta giurisprudenziale - Pagina 2

A cura del Dott. Franco ABRUZZO (www.altalex.com) 

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Sentenza 6160/2000 della IV sezione del Consiglio di Stato: la funzione del presidente della Commissione principale si sostanza nella più rilevante funzione di coordinamento dei lavori delle varie sottocommissioni senza essere necessariamente presente alle adunanze delle sottocommissioni. I commissari supplenti sostituiscono qualsiasi membro effettivo. Si riporta un ampio stralcio di questa sentenza:

“II.2. Possono essere esaminate congiuntamente le questioni attinenti alle effettive modalità di funzionamento delle sottocommissioni, con particolare riguardo alla sostituzione dei componenti effettivi con quelli supplenti, alla qualificazione dei membri delle sottocommissioni e all’unicità della funzione del presidente della commissione stessa.

“II.2.1. Occorre al riguardo osservare che ai sensi del quarto comma dell’art. 22 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 le commissioni sono nominate dal Ministro di grazia e giustizia e sono composte da cinque membri, di cui due titolati e due supplenti sono avvocati (iscritti da almeno otto anni ad un ordine del distretto di corte d’appello sede dell’esame); due titolari e due supplenti sono magistrati dello stesso distretto (con qualifica non inferiore a consigliere di corte d’appello) e un titolare ed un supplente sono professori ordinari o associati di materie giuridiche presso un’università della Repubblica ovvero presso un Istituto superiore.

Il successivo quinto comma stabilisce che i supplenti intervengono nella commissione in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.

Il sesto comma, infine, prevede che, quando i candidati all’esame di abilitazioni siano superiori a 250 unità, le commissioni esaminatrici possono essere integrate, con apposito decreto ministeriale, da un numero di membri supplenti aventi i medesimi requisiti stabiliti per i membri effettivi tale da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie.

II.2.2. Ad avviso del Collegio, dall’esame della predetta normativa si evince innanzitutto che il legislatore col comma 3 del predetto articolo 22 del citato R.D.L. n. 1578 del 1933 ha ritenuto di fissare i principi fondamentali in materia di composizione della commissione esaminatrice degli esami di abilitazione all’esercizio della professione forense, assicurando in essa la presenza di tutte le componenti professionali atte a garantire un adeguato giudizio di idoneità sui candidati.

Il successivo comma 5, con lo stabilire che i supplenti intervengono nella commissione in sostituzione di qualsiasi membro, ha codificato il principio della fungibilità di ogni membro effettivo della commissione con qualsiasi membro supplente (Cons. giust. Amm. Sicilia, 11 ottobre 1999 n. 473) che, peraltro, solo apparentemente è in contrasto col precedente comma 3.

Infatti è proprio l’alto profilo di professionalità insito in ogni componente della commissione, in ragione della sua qualifica professionale, ad assicurare l’adeguatezza della valutazione dell’idoneità dei candidati, indipendentemente dal fatto, irrilevante sotto ogni altro profilo, che il membro supplente non appartenga alla stessa categoria professionale del membro effettivo sostituito.

In altri termini la norma che ammette espressamente la fungibilità dei membri effettivo con uno qualsiasi dei membri supplenti si giustifica con l’essenza stessa dell’istituto della supplenza che è quello di assicurare l’effettiva dello svolgimento delle funzioni della Commissione, stante il rilevante interesse pubblico a che le sessioni di esami di abilitazioni si esauriscono celermente nel rispetto dei principi costituzionali fissati dall’art. 97.

Sotto tale profilo la doglianza dell’appellante, secondo cui nel caso di specie le sottocommissioni avrebbero concretamente operato con l’intervento dei membri supplenti senza rispettare la composizione numerica fissata dal 3° comma dell’art. 22 del R.D.L. n. 1578 del 1933 è priva di fondamento.

II.2.3. Anche il successivo comma sei del predetto articolo 22 ha un chiaro valore organizzatorio, finalizzato al perseguimento dell’interesse pubblico alla celerità ed alla continuità delle funzioni della commissione esaminatrice ed al rapido accertamento dell’idoneità dei candidato allo svolgimento della professione forense.

Infatti il legislatore ha ivi previsto la possibilità di integrare la Commissione nell’ipotesi in cui i candidati siano in numero superiore a 250 unità: tale integrazione avviene con la nomina di membri supplenti in numero tale da permettere, unico restando il presidente, la costituzione di sottocommissione con un numero di membri pari a quello delle commissioni originarie.

Si può facilmente osservare, innanzitutto, che è lo stesso legislatore a qualificare “supplenti” i membri che, chiamati ad integrare le commissioni esaminatrici, vanno a costituire le sottocommissioni; inoltre l’unicità della funzione del Presidente della commissione esaminatrice e dunque la sostanziale unicità della commissione, ancorché attraverso la relativa integrazione essa si articoli in una o più sottocommissioni, consente di affermare che non si può negare che i membri effettivi possano partecipare, iure proprio, se non impediti alla adunanze delle singole sottocommissione (seppure deve ammettersi che si tratti di una ipotesi del tutto residuale).

Proprio in considerazione della espressa qualificazione di “supplenti” dei membri delle sottocommissioni e della norma di cui al quinto comma dell’art. 22, deve ammettersi che legittimamente le adunanze delle sottocommissioni siano valide e legittime anche quando non siano rispettata la presenza dei membri secondo la ripartizione fra le singole professionalità prevista dal comma 3 e d’altra parte deve ammettersi che un membro effettivo, per il solo fatto di tale sua qualifica, possa in ogni momento validamente e legittimamente partecipare all’adunanza della sottocommissione.

L’unicità della funzione di Presidente della commissione, poi, diversamente da quanto opina la ricorrente, non si ricollega necessariamente alla presenza del presidente alle adunanze delle sottocommissione, perché in tal modo sarebbe effettivamente frustrata la stessa ratio della norma dell’articolo 6, rallentandosi - invece che snellendosi e accelerandosi - le funzioni della Commissione attraverso le sottocommissioni: al contrario l’unicità di tale figura si sostanza nella più rilevante funzione di coordinamento dei lavori delle varie sottocommissioni.

Alla luce di tali osservazioni le doglianze svolte dall’appellante sono state correttamente respinte dai giudici di primo grado, con osservazioni pertinenti ed esaurienti che non meritano i rilievi sollevati in appello” (www.giust.it; Il Sole 24 Ore del 9 dicembre 2000).

L’unicità della figura del presidente della Commissione “si sostanza nella più rilevante funzione di coordinamento dei lavori delle varie sottocommissioni” (sentenza 6160 della IV sezione del CdS) al fine di “salvaguardare la par condicio degli esaminandi attraverso la permanenza di un soggetto particolarmente qualificato nel contesto di tutte le sottocommissioni” (sentenza 1855/2000 della IV sezione del CdS). Un filo lega le due sentenze nel senso che, comunque, il presidente, anche se non presente alle adunanze delle sottocommissioni, svolge un ruolo che punta a garantire la par condicio tra i candidati.

Considerato che, ai sensi dell'art. 22 comma 5, r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, da ultimo modificato con l'art. 1, l. 27 giugno 1988 n. 242, la commissione esaminatrice negli esami da avvocato non ha natura di collegio perfetto, e che, tuttavia, la partecipazione ai lavori della commissione costituisce preciso obbligo d'ufficio, ai sensi dell'art. 84, r.d. 31 agosto 1933 n. 1592, e dell'art. 1, l. 18 marzo 1958 n. 311, l'esaminando ha una mera chance di essere valutato da un collegio composto secondo i criteri ordinariamente contemplati dalla norma; la fungibilità dei membri dimissionari deve però avere carattere occasionale e contingente, e non strutturale: pertanto, la circostanza che nessuno dei professori universitari nominati membri della commissione ha partecipato alla preventiva formulazione dei criteri di valutazione di massima e, solo in minima parte, alle operazioni di correzione degli elaborati, rende illegittimo il singolo provvedimento di non ammissione agli orali e gli atti presupposti, nei limiti in cui questi ultimi hanno compromesso detta chance di ciascun interessato, di talché l'annullamento non coinvolge posizioni antitetiche di terzi (Tar Veneto, sez. I, 17 ottobre 1998, n. 1695; Parti in causa Rosato e altro c. Comm. esami avv. App. Venezia e altro; Riviste Foro Amm., 1999, 1555; Rif. Legislativi RD 31 agosto 1933 n. 1592, art. 84; RDL 27 novembre 1933 n. 1578, art. 22; L 18 marzo 1958 n. 311, art. 1; L 27 giugno 1988 n. 242, art. 1).

La commissione d’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, che ha natura di collegio perfetto con funzione decisoria e, quindi, con un proprio quorum essenziale ai fini del funzionamento, è illegittimamente composta non solo nel caso in cui alle sedute non vi sia il plenum dei componenti, ma anche se, pur essendo presenti tutti e cinque i suoi membri, manchi in blocco, a tutte o quasi tutte le sedute, il rappresentante di una delle tre categorie individuate (avvocati, magistrati, docenti universitari, ndr) dall’articolo 22 del Rd 1578/1933. È pertanto illegittimo l’operato della commissione ove risulti che essa si sia riunita senza che fosse mai presente la componente rappresentata dai professori universitari (Tar Basilicata, sentenza 83/2000, in www.giust.it-rivista internet di diritto pubblico).

La grande questione irrisolta: la motivazione del punteggio tra Tar, Consiglio di Stato e Corte costituzionale

La valutazione degli aspiranti procuratori leali, essendo finalizzata a verificare il possesso da parte dei candidati delle necessarie conoscenze di base di diritto sostanziale e processuale, desumibili dalla correttezza giuridica delle soluzioni date alle questioni oggetto delle prove scritte, non può essere sorretta da un mero punteggio numerico (idoneo, di per sé. ad esprimere soltanto un apprezzamento di valore del candidato esaminato, ma non ad esternare le rioni che ne hanno giustificato l'attribuzione), richiedendosi l'espressione di un giudizio, sia pure sintetico, ma idoneo a dare conto della negatività della valutazione, con riguardo alla gravità delle lacune dimostrate nella preparazione richiesta (Tar Marche, 12.02.1993, n. 66, in Giur. Merito, 1993, 408 ss., e in Giust. Civ., 1993, 1, 1140 ss).

E' illegittimo il giudizio di non ammissione di un candidato alla prova orale (nella specie, per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale) qualora - in disparte la considerazione che la particolare ed elevatissima qualificazione dell'esame impone complesse valutazioni, difficilmente sintetizzabili nel solo voto numerico - esso, peraltro espresso sulla base di astratti criteri di valutazione caratterizzati da genericità, appaia inidoneo ad esplicitare l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità predeterminati dalla commissione e, perciò, tale da non esprimere assolutamente le ragioni della valutazione (Tar Puglia, sez. I Lecce, 27 marzo 1996, n. 120; Parti in causa Messuti c. Min. giust.; Riviste Foro Amm., 1996, 3464, n. Colzi).

Il giudizio espresso da una commissione giudicatrice sulla prova scritta di un candidato agli esami per l'iscrizione nell'albo di procuratore legale è soggetto all'obbligo di motivazione ex art. 3 l. 7 agosto 1990 n. 241, che non può ritenersi soddisfatto con l'attribuzione di un semplice voto numerico (Tar. Lombardia, sez. III Milano, 29 giugno 1996, n. 890; Riviste: Foro Amm., 1997, 523; Rif. Legislativi L 7 agosto 1990 n. 241, art. 3).

L'art. 3 comma 1 l. 7 agosto 1990 n. 241, dopo aver prescritto l'obbligo di motivazione per ogni provvedimento amministrativo, ivi compreso quello attinente allo svolgimento di pubblici concorsi, collega la sufficienza della motivazione alle risultanze dell'istruttoria, di modo che sembra fare riferimento all'attività amministrativa più propriamente provvedimentale che non all'attività di giudizio conseguente a valutazione, quale generalmente si qualifica quella relativa al giudizio espresso con l'attribuzione di un punteggio sulla preparazione culturale o tecnica del candidato ad un concorso in seguito a prova scritta o orale (Cons. Stato. Sez. VI, 15 ottobre 1993, n. 727; Riviste: Riv. Amm. della Repubblica Italiana, 1994, 184, 782; Riv. Giur. Scuola, 1994, 355; Giust. Civ., 1994, I,1141, 2057, n. Adilandi. Moneta; Rif. Legislativi L 7 agosto 1990 n. 241, art. 3).

Il difetto di motivazione dell'atto amministrativo impedisce di comprendere in base a quali dati specifici sia stata operata la scelta della pubblica amministrazione, nonché di verificarne il percorso logico seguito nell'applicare i criteri generali nel caso concreto, così contestando di fatto una determinazione assolutamente discrezionale e non controllabile e violando non solo l'obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi, indicando, ai sensi dell'art. 3 legge 7 agosto 1990 n. 241, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che li hanno determinati in relazione alle risultanze dell'istruttoria, ma anche i principi di imparzialità e buon andamento, di cui all'art. 97 Cost. (Cons. Stato, Sez. IV, 4 settembre 1996 n. 1009; Riviste: Foro Amm., 1996, 2593).

I provvedimenti amministrativi, ed in particolare quelli che incidono negativamente sulle situazioni soggettive, debbono contenere una chiara e congrua indicazione dell'iter logico seguito per la loro adozione, allo scopo di far conoscere al terzo interessato il ragionamento seguito dando contezza dei motivi della scelta soluzione (Cons. Stato, Sez. IV, 29 gennaio 1998 n. 102; Riviste Cons. Stato, 1998, I, 38)

Anche in materia di esami di abilitazione alla professione di avvocato la non ammissione alle prove orali deve fondarsi su una motivazione che, ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, ponga il destinatario del provvedimento nella condizione di ricostruire l'iter logico seguito dalla commissione esaminatrice, la quale non può limitarsi alla mera indicazione dei voti numerici assegnati alle prove scritte che, nella fattispecie, risultano essere di alta difficoltà tecnica e comportanti la soluzione di complesse questioni giuridiche specie quando tali prove appaiono anche essere state oggetto di una sommaria lettura, dal momento che gli elaborati acquisiti a seguito di istruttoria non portano segni di correzione o annotazioni che possano quanto meno consentire l'individuazione di specifici argomenti sui quali la commissione abbia soffermato negativamente la sua attenzione (Tar. Lazio, Latina, 5 marzo 1999, n. 188; Parti in causa Pesce c. Min. giust.; Riviste Foro Amm., 1999, 1084; Rif. legislativi L 7 agosto 1990 n. 241, art. 3).

L'orientamento seguito in tema di pubblici concorsi secondo cui l'obbligo della motivazione deve essere limitato all'attività provvedimentale in senso stretto, con esclusione dell'attività di giudizio conseguente a valutazione non può essere condiviso nell'ipotesi di esami di abilitazione all'esercizio di una libera professione i quali sono preordinati all'accertamento dell'idoneità degli interessati all'espletamento delle funzioni connesse al diritto garantito loro direttamente dall'art. 41, cost. e non all'individuazione dei soggetti da assumere attraverso la selezione tra i vari aspiranti, se così non fosse, si avrebbe, da una parte, che il provvedimento di esclusione dalle prove orali sarebbe adeguatamente motivato con l'indicazione del voto numerico assegnato alle prove scritte, dall'altra, che nessuna indicazione sarebbe necessaria circa le ragioni di fatto e le valutazioni giuridiche discrezionali in base alle quali è stato formulato il giudizio negativo in ordine alle prove, ciò in palese violazione delle garanzie che il legislatore ha inteso introdurre con la l. 7 agosto 1990 n. 241, al dichiarato fine di attuare la Costituzione, tanto più se si considera che anche la discrezionalità tecnica deve essere esercitata in modo che gli interessati e i giudici, dagli stessi eventualmente aditi, possano comprendere in base a quali concreti elementi sono state operate le valutazioni e le scelte (Tar Lazio, Latina, 5 marzo 1999, n. 188; Riviste: Foro Amm., 1999, 1084; Rif. ai codici COST art. 41; Rif. Legislativi L 7 agosto 1990 n. 241).

L'espressione della valutazione con voto numerico può risultare sufficiente ad integrare la motivazione (richiesta dalla legge) solo quando: 1) risultino fissati criteri generali di valutazione sufficientemente specifici e concreti: 2) sull'elaborato scritto oggetto di valutazione risultino apportati segni di correzione e glosse, tali da rendere evidenti gli elementi fattuali che hanno supportato il giudizio negativo espresso" (Tar Puglia - Lecce, sez. 1, ord. 12.06.2000, n. 1314, in www.giust it, Rivista Internet dì Diritto Pubblico, diretta dal prof. Giovanni Virga, con nota di G. Saporito. In senso conforme, sulla necessità almeno dei segni di correzione, Tar Lazio, sez. Latina, 05.03.1999, n. 188, cit.; Tar Sicilia, sez. Catania, 31.07.1997, n.1615; contra, Tar Umbria, 14.03.1997, n. 115).

“Con specifico riferimento all'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense, in caso di valutazione negativa di un candidato adottata all'unanimità, non occorre riportare il voto assegnato da ciascun membro della commissione (cfr. Cons.giust.amm. 11 ottobre 1999, n. 437); parimenti, non appare necessario che la commissione lasci segni grafici o glosse di commento a margine dell'elaborato corretto di ciascun candidato.

Le sottocommissioni esaminatrici costituite per esigenze di semplificazione e di velocizzazione del lavoro di correzione delle prove scritte, possono essere presiedute anche dal vicepresidente senza che occorra, allo scopo, una specifica motivazione in ordine agli impedimenti che hanno reso necessaria la sostituzione, a mente dell'articolo 22, comma 6, Rdl 27 novembre 1933 n. 1578 (cfr. in termini CdS., Sez. IV, 16 maggio 2000, n. 2398; Cons.giust.amm. 11 ottobre 1999 n. 437).

E’ sottratto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo il controllo dei tempi medi di correzione degli elaborati (cfr. CdS., Sez. VI, 27 maggio 1998, n. 829; Sez. IV, 9 aprile 1999, n. 538; Sez. IV, 23 gennaio 1984, n. 24)” (Consiglio di Stato, ordinanza 20 settembre 2000 n. 4711, in www,giust.it n. 10/2000).

Va sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge n. 241/1990, il quale prevede un obbligo di puntuale motivazione per tutti gli atti amministrativi, nella parte in cui - secondo l’interpretazione datane dal Consiglio di Stato (v. in part. il parere 9 novembre 1995, n. 120 reso dall'Adunanza Generale) - non si applicherebbe alla valutazione delle prove scritte previste per concorsi pubblici ed in particolare a quelle previste per l'accesso alla professione di avvocato, essendo stato ritenuto sufficiente che la valutazione delle dette prove sia espressa solo con coefficienti numerici.

Tale interpretazione, infatti, sembra contrastare:

a) con l’art. 3 Cost. perché non appare ragionevole una disposizione normativa inserita nella legge generale sul procedimento amministrativo che, mentre consacra il generale principio dell’obbligo di motivazione, tra l’altro facendo specifico riferimento a "lo svolgimento dei pubblici concorsi", ne esclude l’applicazione a categorie di atti (nella specie i giudizi sugli esami d’abilitazione) rispetto ai quali l’esigenza dei destinatari di conoscere, attraverso un’idonea motivazione, le concrete ragioni poste a fondamento della loro adozione non è diversa, né minore di quella dei soggetti interessati agli altri atti amministrativi, se del caso egualmente esprimenti valutazioni di natura tecnica, sicuramente vincolati all’osservanza della norma;

b) con gli artt. 24 e 113 Cost., perché la non soggezione all’obbligo di motivazione dei giudizi d’esame di cui si discute, traducendosi nell’impossibilità per il singolo candidato bocciato di conoscere e controllare le ragioni poste a base del giudizio negativo, interdice ogni concreta tutela nella già assai limitata sede della giurisdizione di legittimità, in cui al giudice amministrativo è consentito il solo riscontro dell’iter logico delle valutazioni di merito compiute dalle commissioni esaminatrici; quando, al contrario, anche tale limitato sindacato viene precluso di fronte al mero dato numerico del voto, non illustrato, cioè spiegato da una almeno sintetica, ma concreta, motivazione, la tutela così consentita dall’ordinamento si riduce al solo riscontro di profili estrinseci e formali, quali quelli inerenti al rispetto delle garanzie connesse alla collegialità dell’organo giudicante ed alla sua composizione con una cospicua riduzione del tasso di effettività dei giudizi nella sede generale della legittimità;

c) con l’art. 97 Cost. perché la sottrazione di una categoria di atti all’obbligo di motivazione appare confliggente sia con il principio di imparzialità (evidentemente meno garantito da un giudizio espresso in forma solo numerica), sia con il principio di buon andamento dell’amministrazione, che in un ordinamento modernamente democratico si traduce anche nella piena trasparenza dell’azione amministrativa; né le esigenze di snellezza e speditezza del procedimento, pure riconducibili al principio di buon andamento ex art. 97 Cost. e che sono pianamente percepibili nel già ricordato avviso dell’Adunanza generale, possono essere ritenute prevalenti rispetto all’inderogabile necessità di assicurare il più corretto rapporto tra cittadino e amministrazione pubblica, essendo invece diversamente tutelabili attraverso un’applicazione del principio dell'obbligo di motivazione ragionevole e proporzionato ai richiamati obiettivi di trasparenza e di tutela (Tar Lombardia - Milano, Sez. III - Ordinanza 7 febbraio 2000 n. 30 - Pres. ed Est. Mariuzzo).

E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tar per la Lombardia, Sez. III, in relazione agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione - dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nella parte in cui - secondo l’interpretazione datane dal Consiglio di Stato - non prevederebbe l’obbligo di motivazione per i giudizi d’esame. La questione è palesemente inammissibile, perché essa non è in realtà diretta a risolvere un dubbio di legittimità costituzionale, ma si traduce piuttosto in un improprio tentativo di ottenere l’avallo della Corte costituzionale a favore di una determinata interpretazione della norma, attività, questa, rimessa al giudice di merito (Corte Cost., ord. nn. 70 del 1998 e 436 del 1996), tanto più in presenza di indirizzi giurisprudenziali non stabilizzati (Corte Cost., sent. n. 350 del 1997) (Corte costituzionale - Ordinanza 3 novembre 2000 n. 466 - Pres. Mirabelli, Red. Guizzi - (giudizi promossi con cinque ordinanze emesse il 25 novembre 1999, quindi il 27 gennaio 2000 con undici ordinanze, il 10 gennaio 2000 con quattro ordinanze, il 27 gennaio 2000 con sette ordinanze, il 10 gennaio 2000 con 13 ordinanze, il 27 gennaio 2000 con sei ordinanze, il 10 febbraio 2000 con sei ordinanze e il 9 marzo 2000 con sette ordinanze dal TAR Lombardia, Sez. III, rispettivamente iscritte ai nn. dal 117 al 121, dal 213 al 253, dal 417 al 421, al 449 e dal 502 al 508 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 13, 21, 30 e 31, prima serie speciale, dell’anno 2000). (Il Sole 24 Ore, 4 novembre e 16 dicembre 2000)..

“Pur essendo indubbio che nel vigente sistema non sussiste un obbligo per il giudice di merito di conformarsi agli orientamenti della Corte di Cassazione (salvo che nel giudizio di rinvio), è altrettanto vero che quando questi orientamenti sono stabilmente consolidati nella giurisprudenza - al punto da acquisire i connotati del “diritto vivente” - è ben possibile che la norma, come interpretata dalla Corte di legittimità e dai giudici di merito, venga sottoposta a scrutinio di costituzionalità, poiché la norma vive ormai nell’ordinamento in modo così radicato che è difficilmente ipotizzabile una modifica del sistema senza l’intervento del legislatore o di questa Corte. In presenza di un diritto vivente non condiviso dal giudice a quo perché ritenuto costituzionalmente illegittimo, questi ha la facoltà di optare tra l’azione, sempre consentita, di una diversa interpretazione, oppure - adeguandosi al diritto vivente - la proposizione della questione a questa Corte; mentre è in assenza di un contrario diritto vivente che il giudice rimettente ha il dovere di seguire l’interpretazione ritenuta più adeguata ai principi costituzionali (cfr., ex plurimis, sentenze n. 226/1994, n. 296/1995 e n. 307/1996)”. (Corte costituzionale, sentenza n. 350/1997)

Il caso in cui il giudice può sostituire con la propria la valutazione della Commissione. La misura del punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice di un concorso a pubblici impieghi ad ogni singolo titolo presentato dai candidati, costituisce un tipico giudizio tecnico-valutativo, non censurabile in sede di legittimità, se non nei casi d'illogicità manifesta, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento, onde, fuori da tali ipotesi patologiche, il giudice adito non può mai sostituire con la propria la valutazione resa da detta commissione (Cons. Stato, Sez. V, 13 febbraio 1998, n. 163; Riviste Foro Amm., 1998, 419).

Sentenza 6160/2000 della IV sezione del Consiglio di Stato: “Sindacabile la discrezionalità, che non è sinonimo di arbitrio”. La giurisprudenza richiamata nella sentenza. Il Cds, dopo l’ordinanza della Consulta sull’articolo 3 della legge 241/1990, ha, con questa decisione, razionalizzato il suo pensiero sulla correzione degli elaborati dei concorsi pubblici.Scrive il Cds:

“II.3. Circa le doglianze svolte dall’appellante circa la negativa valutazione delle prove scritte, il Collegio ritiene di dover osservare quanto segue.

E’ notorio che la valutazione delle prove di esame da parte delle commissioni esaminatrici di concorsi a pubblici impieghi è espressione dell’ampia discrezionalità tecnica di cui esse dispongono nello stabilire l’idoneità tecnica e culturale dei candidati.

Poiché discrezionalità non è sinonimo di arbitrarietà, il relativo esercizio è stato ritenuto sindacabile sotto il profilo dell’eccesso di potere (C.d.S., Sez. IV, 8 settembre 1997 n. 955), per illogicità manifesta, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento (C.d.S., Sez. IV, 24 marzo 1997 n. 298): tuttavia nessuno di tali profili è stato rilevato in prime cure.

Invero l’appellante ha lamentato che la valutazione contestata era affetta da una (presunta) carenza di motivazione in quanto il voto numerico assegnato dalla Commissione esaminatrice non era in grado di far capire l’iter logico - giuridico seguito dalla commissione nella correzione degli elaborati per addivenire ad una valutazione così negativa.

Così formulato il motivo è stato giustamente respinto dai primi giudici.

E’ stato ripetutamente affermato che anche dopo l’entrata in vigore della legge 7 agosto 1990 n. 241 l’onere di motivazione delle prove scritte di un concorso pubblico è sufficientemente adempiuto con la sola attribuzione del punteggio numerico, quest’ultima essendo una espressione sintetica, ma eloquente della valutazione compiuta dalla commissione: con la conseguenza che se, per un verso, non vi è alcun bisogno di integrare il punteggio numerico con una apposita motivazione (C.d.S., Sez. IV, 4 aprile 1998 n. 543), un obbligo di motivazione ad integrazione del punteggio si pone solo nel caso in cui vi sia un contrasto talmente rilevante fra i punteggi attribuiti dai componenti della commissione da configurare un’eventuale contraddittorietà intrinseca del giudizio complessivo (C.d.S., Sez. VI, 13 gennaio 1999 n. 14)” (www.giust.it; Il Sole 24 Ore del 16 dicembre 2000).

La misura del punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice di un concorso ad ogni singolo titolo costituisce tipica applicazione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo per illogicità manifesta, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento (Cons. Stato, Sez. IV, 24 marzo 1997, n. 298; Parti in causa Luberti c. Min. tesoro e altro; Riviste Foro Amm., 1997, 771; Cons. Stato, 1997, I, 352)

L'esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell'autorità amministrativa è sindacabile in sede giurisdizionale sotto il profilo dell'eccesso di potere, al pari della discrezionalità amministrativa (Cons. Stato, Sez. IV, 8 settembre 1997, n. 955; Parti in causa Santorsa c. Comm. contr. atti reg. Calabria; Riviste Cons. Stato, 1997, I, 1184).

La disparità di trattamento è sintomo di eccesso di potere solo quando vi sia una assoluta identità di situazioni oggettive, a fronte della quale appaiono irrazionali, senza che sia necessaria alcuna indagine di merito, le diverse conseguenze tratte dall'amministrazione (Cons. Stato, Sez. IV, 27 marzo 1995, n. 200; Riviste: Foro Amm., 1995, 590).

Anche dopo l'entrata in vigore della l. 7 agosto 1990 n. 241, l'onere di motivazione delle prove scritte ed orali di un concorso a posti di pubblico impiego è sufficientemente adempiuto con l'attribuzione di un punteggio numerico, non raffigurandosi quest'ultimo come una formula sintetica, ma eloquente, che esterna compiutamente la valutazione tecnica della commissione d'esame; pertanto, una più specifica motivazione è richiesta nel solo caso in cui vi sia contrasto talmente rilevante tra i punteggi attribuiti da componenti della commissione da configurare un'apparente contraddittorietà intrinseca del giudizio complessivo (Cons. Stato, Sez. VI, 13 gennaio 1999, n. 14; Parti in causa Min. univ. e ricerca scientifica c. C.L. e altro; Riviste Cons. Stato, 1999, I, 95; Lav. e Prev. oggi, 1999, 775; Rif. legislativi L 7 agosto 1990 n. 241).

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La correzione degli elaborati non può svolgersi in tempi molto ristretti

Una volta verificati, sulla base delle attestazioni contenute nei verbali dei lavori della commissione giudicatrice di un pubblico concorso, i tempi medi utilizzati per la correzione e valutazione dei singoli elaborati, qualora il tempo impiegato risulti talmente esiguo da far dubitare che sia stato materialmente impossibile l’adeguato assolvimento dei prescritti adempimenti e dell’espressione ponderata dei giudizi sulla valenza delle prove, l’operato dell’organo di esame va ritenuto illegittimo (Cons. Stato, sez. IV, decisione 7 marzo - 22 maggio 2000, n. 2915, in Guida dir., 1 luglio 2000 n. 24, con nota dì G. Manzi. E' superato così un precedente orientamento contrario, ancora affermato da Cons. Stato, sez. IV, 09.12.1997, n. 1348)

La correzione delle prove scritte di un concorso pubblico si fonda su di un apprezzamento squisitamente tecnico-discrezionale... L'apprezzamento del contenuto dell'elaborato implica la sua attenta lettura da condursi sulla base di due parametri l'uno oggettivo, dato dalla traccia della prova da svolgere, l'altro soggettivo, dato dalle conoscenze tecniche e professionali che si presume debba possedere il candidato. Sulla base di tali presupposti ogni singolo commissario in ragione della sua peculiare professionalità deve valutare criticamente la prova esprimendo il giudizio.

Evidentemente, quanto più approfondite sono le conoscenze tecnico-professionali che si presume debba possedere il candidato e quanto più specifiche e complesse sono le tracce predisposte per lo svolgimento delle prove scritte, tanto più attenta approfondita e rigorosa deve essere la lettura dell'elaborato alfine della correzione, trattandosi - com’è facilmente intuibile - non di una mera operazione meccanicistica di lettura di un testo ma di una operazione complessa di `comprensione' e di valutazione del testo elaborato dal candidato.

La delicatezza di una simile operazione, ad avviso del collegio, raggiunge il suo culmine proprio quando si tratta della correzione delle prove scritte di particolari concorsi pubblici quali quelli per l'accesso alle magistrature, alla professione forense, al notariato, in cui si devono valutare elaborati di candidati che si presume già in possesso di approfondite conoscenze, tecniche e professionali, in rapporto a tracce di lavoro specifiche ed altamente selettive, implicanti soluzioni di problematiche giuridiche non necessariamente certe ed univoche.

Sulla base di tali considerazioni, se effettivamente non può essere sindacato il merito della valutazione di idoneità o non idoneità espressa dalla commissione, altrettanto evidentemente l'esiguità del tempo medio impiegato per la correzione degli elaborati, in mancanza di altri elementi di valutazione, appare ragionevole sintomo di una lettura non particolarmente approfondita degli elaborati di esame (Cons. Stato, sez. IV, decisione 7 marzo - 22 maggio 2000, n. 2915, in Guida dir., 1 luglio 2000 n. 24, con nota dì G. Manzi. E' superato così un precedente orientamento contrario, ancora affermato da Cons. Stato, sez. IV, 09.12.1997, n. 1348)

Dagli atti si desume infatti (v. l'allegato verbale delle relative operazioni concorsuali) che la Commissione ha atteso alla correzione di ciascun elaborato in poco più di due minuti. Ritiene il Collegio che tale tempistica, avuto riguardo alle singole operazioni propedeutiche ed assolutamente necessarie ai fini della valutazione degli elaborati (apertura delle buste, lettura collegiale ed interpretazione calligafrica delle tracce, espressione del giudizio critico da parte di ciascun commissario etc.), sia da ritenere assolutamente incongrua ed incompatibile con la formulazione di un giudizio corretto particolarmente complesso, quale è quello cui deve attendere la Commissione d'esame nel valutare le capacità teorico-pratiche del candidato. In tal senso d'altronde è il recente orientamento del Consiglio di Stato (sez.IV sent. 7 marzo-22 maggio 2000, n. 2915) che in una fattispecie consimile ha ritenuto illegittimo l'operato dell'organo d'esame che ha proceduto alla correzione degli elaborati in un tempo medio di tre minuti per ciascuno. Per vero, la dedotta inconciliabilità di ordine temporale relativa alle operazioni di correzione si traduce in un indice esterno di irragionevolezza, sindacabile ab extra e di per sé viziante il giudizio conclusivo espresso dalla Commissione sugli elaborati del ricorrente (Tar Catanzaro, sezione I, 14 luglio 2000).

La “verificazione” dei tempi di correzione degli elaborati

La terza sezione del Tar Lombardia, con la sentenza 617/2000, ha annullato il giudizio di non ammissione alle prove orali (dell’esame di avvocato 1998-1999) di una candidata milanese i cui tre elaborati erano stati corretti ciascuno in due minuti e 30 secondi. Sulla commissione esaminatrice “discende l’obbligo di ripetere le operazioni di valutazione, rinnovando ora per allora il già espresso giudizio”. La decisione del tribunale è sorretta da una "verificazione" dei tempi di correzione ordinata dal presidente del Tar. Sono stati acquisiti, per la perizia, 60 compiti, che hanno richiesto, per la correzione, sei ore e 39 minuti, contro due ore e 25 minuti impiegati dalla commissione. Ponendo a raffronto i suddetti dati temporali emerge che la sola lettura di essi ha richiesto, invece, mediamente 6 minuti e 33 secondi per ciascun elaborato. La perizia è stata eseguita dal presidente dell’Ordine degli avvocati di Milano, Paolo Giuggioli, che si è avvalso della collaborazione di altri professionisti (Il Sole 24 Ore, 11 marzo 2000).

Rilevatane l'utilità ai fini del decidere, si ordina al presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati di procedere alla verifica dei tempi mediamente occorrenti per procedere all'integrale lettura degli elaborati di cui al verbale, di cui è causa, della commissione giudicatrice per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato (Tar Lombardia, sez. III Milano, 10 agosto 1999, n. 222; Parti in causa Pomares c. Comm. esami avvocato; Riviste Foro It., 2000, III, 92, n. Corpaci).

Le verificazioni consistono in meri accertamenti disposti al fine di completare la conoscenza dei fatti, laddove la consulenza tecnica o, in genere la perizia, si sostanzia non tanto in un accertamento, quanto in una valutazione tecnica di determinate situazioni, da utilizzare ai fini della decisione della controversia (Cons. Stato, Sez. VI, 27 maggio 1991, n. 321; Riviste Cons. Stato, 1991, I, 1015; Foro It., 1992, III, 114; Foro Amm., 1991, 1489).

Ammissione con riserva alla prova orale. Le prove orali assorbono quelle scritte (principio che emerge anche da alcune sentenze del Consiglio di Stato). Se è vero che per iscriversi all’Albo è necessario avere superato le prove scritte e le prove orali, bisogna pur ammettere che, in presenza del provvedimento cautelare, l’esito delle prove scritte per ora non esiste e che è accantonato momentaneamente dall’ordinanza del Tar, mentre si può ragionevolmente sostenere che le prove orali assorbano quelle scritte, perché i commissari per le prove orali hanno tenuto conto nel loro giudizio complessivo delle votazioni espresse per le prove scritte (articolo 17/bis, comma 3°, del Rd n 37/1934: “Le prove orali consistono.....nella discussione, dopo una succinta illustrazione delle prove scritte, di brevi questioni relative a cinque materie, scelte preventivamente dal candidato..”). Le materie trattate nelle prove scritte fanno almeno da sfondo, condizionando le prove orali. Va osservato parimenti che il sistema ordinistico degli esami assegna generalmente alle prove orali una funzione “assorbente” rispetto alle prove scritte. Ciò emerge dal “Regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni” (di dottore commercialista, attuario, medico-chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, dottore agronomo, dottore forestale, veterinario) approvato con DM 9 settembre 1957 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 2 novembre 1957). L’articolo 13 di questo DM dice che “sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano raggiunto i sei decimi di voto in ciascuna delle prove scritte, pratiche o grafiche. Le votazioni riportate in dette prove verranno valutate ai fini di quanto previsto dall’ultimo comma del successivo art. 14”. L’ultima comma dell’art. 14 (sulle prove orali) recita: “Al termine dei suoi lavori la commissione riassume i risultati degli esami ed assegna a ciascun candidato il voto complessivo, che è costituito dalla somma dei singoli voti riportati in ciascuna prova”.

Il legislatore ha rafforzato con il tempo la normativa che vuole la prova orale dell’esame di abilitazione a una professione come assorbente delle prove scritte o pratiche. La volontà del legislatore emerge da questi provvedimenti riferiti a quattro professioni:

il Dpr n. 980/1982, che disciplina gli esami di abilitazione all’esercizio della professione di biologo, all’articolo 4 stabilisce: “La prova orale consiste in un colloquio - della durata di non meno di trenta minuti - relativo ad argomenti teorico-biologici concernenti l’attività svolta durante il tirocinio professionale, nonché la discussione dell’elaborato scritto”;

il Dpr n. 981/1982, che disciplina gli esami di abilitazione all’esercizio della professione di geologo, all’articolo 3 stabilisce: “La prova orale, della durata di non meno di trenta minuti, consiste in un colloquio sulle stesse materie oggetto della prova pratica”;

il DM n. 240/1992 che disciplina gli esami di abilitazione all’esercizio della professione di psicologo all’articolo 4 stabilisce: “La prova orale consiste in un colloquio individuale riguardante l’elaborato scritto nonché argomenti teorico-pratici relativi all’attività svolta durante il tirocinio professionale”;

il DM n. 155/1998 che disciplina gli esami di abilitazione all’esercizio della professione di assistente sociale all’articolo 3 stabilisce: “La prova orale consiste in una discussione individuale riguardante l’elaborato scritto e argomenti teorico-pratici relativi all’attività svolta durante il tirocinio professionale nonché i relativi riferimenti istituzionali e legislativi”.

Esistono casi (ordinanze cautelari 23 luglio 1998) in cui il Tar Lombardia ha ammesso direttamente diversi candidati “a sostenere con riserva le prove orali di abilitazione” (senza obbligo per la Sottocommissione di procedere alla ricorrezione degli elaborati scritti giudicati insufficienti e ciò, si stima, dopo una delibazione sommaria di tutti gli elaborati sottoposti all’esame dello stesso Tribunale), rilevando in aggiunta che “l’impugnato giudizio negativo risulta privo di motivazione; che detta violazione pare rincarata dal fatto che la Sottocommissione ha corretto n. 78 elaborati in un’ora e 50 minuti”. Il giudice amministrativo, infatti, è pienamente legittimato a rendersi conto della valenza obiettiva degli elaborati e a trarne le dovute conseguenze (Consiglio di Stato, sez. V, 21 ottobre 1992 n. 1047; Tar Lecce, sez. II, 2 luglio 1993 n. 406; Tar Veneto, II sez., 5 novembre 1994 n. 836; Tar Sicilia-Catania, 23 novembre 1994 n. 2647). La Procura generale di Milano non tratta una tale casistica, ma dal ricorso, comunque, si evince che gli elaborati sono, in presenza di provvedimenti cautelari, sempre da “ricorreggere”. Ma sulla ricorrezione gravano i dubbi giuridici già esposti.

Il principio dell’assorbimento di una prova negativa in una positiva affiora da due sentenze del Consiglio di Stato e da una della III sezione del Tar Lombardia:

Il superamento degli esami di maturità assorbe il giudizio negativo di ammissione espresso dal consiglio di classe (sospeso in sede giurisdizionale con ammissione con riserva agli esami suddetti). (Cons. Stato, Sez. VI, 20 dicembre 1999, n. 2098; Parti in causa Liceo linguistico Nuova Europa Reggio Calabria c. Polimeni; Riviste: Foro Amm., 1999, 2590; Cons. Stato, 1999, I, 2181).

Il superamento degli esami di maturità assorbe il giudizio negativo di ammissione espresso dal Consiglio di classe e sospeso in sede giurisdizionale con l'ammissione con riserva del candidato agli esami suddetti (Cons. Stato, Sez. VI, 20 marzo 1996, n. 474; Parti in causa: Min. p.i. e altro c. Boncompagni; Riviste: Cons. Stato, 1996, I, 482).

Il giudizio positivo di maturità assorbe il giudizio negativo di ammissione all'esame (T.A.R. Lombardia, sez. III Milano, 17 novembre 1994, n. 769 Parti in causa: Buonfiglio c. Provved. studi Milano; Riviste: Riv. Giur. Scuola, 1996, 501).

Non si può non affermare che il giudizio negativo di ammissione all’esame di maturità espresso dal Consiglio di classe sia, in base alla normativa vigente, una decisione non secondaria. Eppure l’ammissione con riserva all’esame di maturità ha consentito (allo studente) la partecipazione all’esame stesso, esame conclusosi con esito positivo. Il superamento dell’esame, secondo Consiglio di Stato e Tar Lombardia, assorbe il giudizio negativo del consiglio di classe. In sostanza la prova sul campo ha dimostrato che il giudizio del consiglio di classe poteva considerarsi parziale. Può definirsi parallela la posizione dell’aspirante avvocato, che, bocciato alle prove scritte, supera le prove orali (una volta ammesso con riserva dal Tar). L’esito positivo delle prove orali, quindi, assorbe quello negativo delle prove scritte, in quanto dimostra che il candidato ha una preparazione complessiva almeno sufficiente. Le due situazioni descritte sono equivalenti, anzi la posizione del maturando è addirittura più fragile dopo l’attestazione negativa del consiglio di classe, che non lo ha ritenuto capace di affrontare l’esame di maturità, mentre l’aspirante avvocato ha conseguito una laurea in giurisprudenza e ha svolto un tirocinio di due anni controllato dal Consiglio dell’Ordine. Va osservato che sia il maturando sia l’aspirante avvocato hanno potuto affrontare l’esame di maturità e la prova orale dell’esame di avvocato in base a un provvedimento incidentale del Tar. Nel caso del maturando il Consiglio di Stato ha ritenuto superata la valutazione negativa del consiglio di classe sulla base di una ordinanza (provvisoria) del giudice amministrativo di primo grado. Il principio dell’uguaglianza (di trattamento) fa dire che all’aspirante avvocato non si può negare il provvedimento riservato dal Consiglio di Stato al maturando. Provvedimento che comporta la dichiarazione dell’assorbimento delle prove scritte (negative) nelle prove orali (positive).

Concludendo:

gli elaborati non possono essere ricorretti perché non verrebbe garantito l’anonimato dei candidati;

le ordinanze cautelari e le sentenze di merito nel momento in cui annullano sostituiscono i giudizi negativi dati dalle commissioni esaminatrici agli elaborati, soprattutto quando l’interessato/a ha allegato al suo ricorso copie di elaborati di altri candidati (ictu oculi) di eguale valore rispetto ai propri elaborati o quando il giudice amministrativo (III Sezione del Tar Lombardia, ordinanze 1706/2000 e 1721/2000, ndr, vedi sotto), come è successo in occasione del concorso notarile 2000, senza entrare nel merito dei giudizi espressi dalle commissioni esaminatrici, prende atto che le valutazioni delle commissioni esaminatrici sono irragionevoli e infarcite di errori di fatto in quanto fondate su presupposti palesemente erronei;

il giudice amministrativo, comunque, “è pienamente legittimato a rendersi conto della valenza obiettiva degli elaborati e a trarne le dovute conseguenze” (Consiglio di Stato, sezione V, 21 ottobre 1992 n. 1047);

le prove orali (una volta superate a seguito di ammissione con riserva) assorbono le prove scritte.

(Franco Abruzzo, Iscrizione all'Albo "con riserva". Le prove orali assorbono quelle scritte, in www.diritto.it; www.giust.it; www.altalex.com).

Concorso notarile: eccesso di potere per disparità di trattamento accompagnata da prova documentale a dimostrazione che la Commissione aveva valutato negativamente gli elaborati dell’appellante e positivamente gli elaborati di identico contenuto di altro candidato - Concorso notarile del maggio 2000 nella tempesta. I Tar, soprattutto quelli del Lazio e della Lombardia, hanno ammesso con riserva all’orale una sessantina di candidati bocciati allo scritto. All’interno delle ordinanze cautelari assumono rilevante peso alcune decisioni incidentali assunte dalla terza sezione del Tar Lombardia (presidente Francesco Mariuzzo, consigliere relatore Carlo Testori; ordinanze Luni n. 1706/2000 e Matri n. 1721/2000). Procediamo con alcuni esempi:

a) il candidato XY ha appreso, leggendo le motivazioni espresse dalla commissione esaminatrice, che un suo elaborato era stato giudicato insufficiente, perché non aveva trattato un determinato argomento giuridico e perché aveva sviluppato una soluzione errata per quanto riguarda un altro istituto giuridico. Il candidato ha esibito al tribunale il suo elaborato, dimostrando che l’argomento non trattato era stato, invece, argomentato per almeno tre cartelle e che altri candidati erano stati ammessi all’orale pur avendo sviluppato il secondo argomento con le stesse tesi da lui utilizzate. La disparità di trattamento è apparsa macroscopica tanto da violare pesantemente due articoli della Costituzione (3 e 97, come dire l’uguaglianza e l’imparzialità dell’amministrazione).

b) al candidato WZ, invece, la commissione esaminatrice ha contestato di avere trattato in maniera errata e confusa due argomenti giuridici. Il difensore del candidato ha prodotto estratti di opere giuridiche adottate nelle Università e alcune scritte da notai. E’ emerso così che la commissione aveva travisato i fatti e che i suoi giudizi erano viziati da macroscopiche illogicità. Le valutazioni erano incomprensibili, perché, in base ai manuali prodotti, lo svolgimento degli elaborati era da considerare corretto e completo.

Il Tar Lombardia, comunque, non è entrato nel merito dei giudizi espressi dalla commissione, ma si è limitato a prendere atto che la valutazione fosse irragionevole e presentasse errori di fatto in quanto fondata su presupposti palesemente erronei. Il giudice amministrativo, comunque, “è pienamente legittimato a rendersi conto della valenza obiettiva degli elaborati e a trarne le dovute conseguenze” (Consiglio di Stato, sez. V, 21 ottobre 1992 n. 1047).

Le due ordinanze del Tar Lombardia, questa è l’opinione di più giuristi, costituiscono un precedente sulla via di un maggior controllo dell’attività delle commissioni esaminatrici. Rimane il problema della ricorrezione degli elaborati da parte della commissione che in precedenza li ha giudicati negativamente. L’amministrazione (leggi Commissione di esami, ndr) dovrà, comunque, ricorreggere le prove scritte giudicate negativamente, perché l’iscrizione all’Albo presuppone il superamento anche della prova scritta e non solo di quella orale. Questa tesi si scontra frontalmente con due principi costituzionali: l’articolo 3 (uguaglianza di trattamento) e 97 (imparzialità dell’amministrazione). L’amministrazione, infatti, non è in grado oggi di garantire la par condicio ai candidati ammessi con riserva. I temi da ricorreggere, infatti, hanno ormai un nome e un cognome, mentre “la par condicio tra i candidati è tutelata, per quanto riguarda le prove scritte, dalla loro segretezza e, per quanto riguarda quelle orali, dalla loro pubblicità” (Cons. Stato, sez. V, 27 aprile 1990 n. 380). C’è chi, invece, sostiene, per i candidati ammessi con riserva, che la prova orale assorba quella scritta.

Un altro problema di non minore grandezza giuridica è correlato al principio stabilito da questa massima della Corte costituzionale (sentenza n. 131/1996) ribadita anche di recente: “Il giudice non giudichi due volte”. Massima estensibile, in base al principio dell’analogia. al campo amministrativo e quindi alle commissioni esaminatrici degli esami per notai, magistrati e avvocati. La stessa commissione, che ha bocciato, non ha la serenità tale da garantire un riesame equilibrato degli elaborati e non può ragionevolmente, smentendosi, correre il rischio di essere citata in giudizio per le conseguenze legate al danno ingiusto (sentenza n. 500/1999 delle sezioni unite civili della Cassazione) provocato con il primo giudizio negativo. I commissari peraltro hanno un obbligo di astenersi. La ricorrezione degli elaborati, quindi, presenta problemi giuridici non secondari. E’ dubbio almeno che l’operazione possa essere ripetuta, perché, come già scritto, cade il principio-cardine della segretezza e dell’anonimato della correzione, misura che l’ordinamento protegge sommamente. Su tali temi, i 60 aspiranti notai, ammessi con riserva all’orale, daranno battaglia, contando anche sulle aperture e sugli istituti del nuovo processo amministrativo (tra i quali quello che consente ai Tar di ordinare una perizia sugli elaborati svolta da professionisti estranei alle commissioni esaminatrici) (da”Il Sole 24 Ore”, 29 luglio 2000).

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I casi in cui il giudicato va esteso

Secondo il Ministro per la Funzione Pubblica (circolare 31 gennaio 1990 n. 45252/7.383), il giudicato va opportunamente esteso ogni qualvolta siano riscontrabili i seguenti presupposti:

“sussista un interesse pubblico nell’assicurare parità di trattamento tra soggetti che rivestono il medesimo status e che si trovino in posizioni giuridiche uguali a quelle dei ricorrenti che, attraverso un giudicato, hanno avuto riconosciuto un trattamento più favorevole di quello attribuito dall’amministrazione;

si sia formato un giudicato in senso tecnico e cioè che la decisione non sia ulteriormente suscettibile di impugnazione. Pertanto l’esecutorietà che assiste in via generale le decisioni dei tribunali amministrativi ex art. 33 della legge istitutiva dei TAR non costituisce sicuramente presupposto per il procedimento di estensione;

sia emerso un orientamento giurisprudenziale uniforme e consolidato. Quindi non saranno adottate determinazioni su richieste di estensione extra partes di decisioni suscettibili di gravame e che recepiscano principi ancora controversi”.

In senso analogo cfr. la circolare prot. n. 53930/8.93.12 in data 7 ottobre 1988 del Dipartimento per la Funzione Pubblica, Servizio IV “Relazioni Sindacali” presso la Presidenza del Consiglio.

L'obbligo di estensione del giudicato è configurabile a fronte di posizioni assolutamente omogenee, tra quelle dei beneficiari dell'accertamento giudiziale e quella degli altri teorici aventi diritto, e trova la sua ragion d'essere nell'esigenza di evitare all'amministrazione i costi di un prolungamento del contenzioso, dell'incertezza giuridica circa il proprio agire, nonché l'eventuale condanna alle spese processuali (Cons. Stato, Sez. V, 18 aprile 1996, n. 442; Riviste: Cons. Stato, 1996, I, 606).

L'ampia discrezionalità di cui dispone l'amministrazione in sede di estensione del giudicato, cioè nel valutare la possibilità di applicare la concreta regola di diritto, individuata dal giudice in una controversia, a soggetti rimasti ad essa estranei, trova un limite nella costanza di un certo orientamento giurisprudenziale e nella presenza di un notevole contenzioso in atto, che potrebbero determinare inutili aggravi finanziari per la stessa amministrazione (Tar Puglia, sez. I Lecce, 21 maggio 1994, n. 290; Riviste: Trib. Amm. Reg., 1994, I, 2836).

L'esercizio del potere discrezionale di estendere il giudicato è censurabile solo sotto il profilo della disparità di trattamento e della manifesta ingiustizia, in relazione ai principi di buona amministrazione e di equità; presupposto della estensione è la configurabilità di posizioni del tutto corrispondenti a quelle definite nel giudicato. Di regola è preclusa la estensione del giudicato nei confronti di situazioni giuridiche ormai irreversibili, in quanto, in tal caso, si perverrebbe alla necessità di riprendere in esame una lunga serie di atti da anni pacificamente eseguiti (Cons. Giust. Amm. Sic., sez. Giurisdiz., 18 marzo 1998, n. 156; Riviste: Foro Amm., 1998, 1800).

Il Consiglio di Stato è dell’avviso che le sentenze amministrative, come affermazione oggettiva di verità, producano riflessi anche sui terzi estranei al giudizio: “Nel caso in cui, a conclusione di un separato giudizio, sia stata dichiarata l'illegittimità della composizione della commissione giudicatrice di un concorso, il giudicato trova applicazione anche nell'autonomo giudizio promosso da altro concorrente (che aveva denunciato lo stesso vizio), che era già in corso al momento del passaggio in giudicato della succitata decisione” (Cons. Stato, Sez. VI, 20 giugno 1997, n. 955; Riviste: Cons. Stato, 1997, I, 857).

L’istituto dell’estensione del giudicato è stato analizzato già da alcuni anni da parte della giurisprudenza amministrativa di primo e di secondo grado. Recentemente il Consiglio di Stato (sez. VI, decisione 14 febbraio 2000 n. 781) ha stabilito che “il provvedimento discrezionale di estensione ultra partes del giudicato, pur espressione di un potere non vincolato in senso stretto dalla forza formante del giudicato, è funzionalmente diretto ad evitare, in omaggio al principio di imparzialità, differenziazioni di trattamento tra soggetti versanti in identica situazione. La logica equitativa e la ratio riequilibratrice dimostrano l'illogicità della derivazione dall'atto di estensione di giudicato di un effetto disomogeneo rispetto allo jussus del giudice, sub specie di differenza, pur se favorevole, di trattamento dei soggetti esterni al giudicato rispetto ai beneficiari di quest'ultimo (cfr. in materia Cons. Giust. Amm. 18 marzo 1998, n. 156; sez. VI 29 settembre 1998, n. 1317; 27 ottobre 1998, n. 1388)”.

Vi sono i presupposti per poter affermare che l’estensione del giudicato (in presenza dei requisiti fissati dalla Funzione pubblica con circolare 31 gennaio 1990 n. 45252/7.383) è un vero e proprio dovere della Pubblica Amministrazione in quanto diretto ad evitare una serie di rilevanti pregiudizi (condanna alle spese, risarcimento danni, aggravamento del contenzioso e dell’azione amministrativa) in ottemperanza agli artt. 3 e 97 della Costituzione oltre che dell’articolo 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. “E”, secondo cui la P.A. “ha l’obbligo di conformarsi al giudicato dei tribunali”. Tale disposizione è stata elevata dalla Corte Costituzionale a “principio di ordine generale presente nel nostro ordinamento giuridico” (cfr. Corte Costituzionale 23 luglio 1997 n. 264 in Giur. Imposte, 1998, 470).

L’amministrazione nel corso del giudizio può modificare o rinnovare l’atto impugnato. L’amministrazione della Giustizia (il Ministero della Giustizia nel caso specifico, ndr) ha l’obbligo e il dovere di ripristinare la legalità anche per quanto riguarda un provvedimento sub judice, ossia già impugnato davanti al Tar. Una tale eventualità è già espressamente prevista dall’articolo 23, comma 7 (o ultimo comma), dell’articolo 23 della legge n. 1034/1971, il quale stabilisce che, in caso di eliminazione o modifica dell’atto impugnato nelle more del giudizio in senso conforme all’interesse del ricorrente, il ricorso giurisdizionale va dichiarato improcedibile per cessata materia del contendere. La giurisprudenza sul punto è univoca:

Nel giudizio amministrativo può farsi luogo alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere soltanto in presenza di un intervento dell'amministrazione che, provvedendo in modo conforme all'istanza del ricorrente (secondo il preciso disposto dell'art. 23 l. 6 dicembre 1971, n. 1034), abbia riconosciuto integralmente le pretese dell'interessato dedotte in giudizio con la conseguenza che quest'ultimo realizza, per via diversa dal giudizio, quell'interesse che si era proposto di realizzare attraverso la proposizione del rimedio giurisdizionale (Cons. Stato, Sez. VI, 19 dicembre 1986, n. 940; Riviste Cons. Stato, 1986, I, 1955; Rif. legislativi L 6 dicembre 1971 n. 1034, art. 23).

Nel giudizio amministrativo può darsi luogo alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere soltanto in presenza di un intervento dell'amministrazione che <provvedendo in modo conforme all'istanza del ricorrente> (secondo il preciso disposto dell'art. 23, ultimo comma, l. 6 dicembre 1971, n. 1034) abbia riconosciuto le pretese dedotte dall'interessato in giudizio (Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 1988, n. 1235; Riviste Cons. Stato, 1988, I, 1453; Rif. legislativi L 6 dicembre 1971 n. 1034, art. 23

Ai sensi dell'art. 23, ult. comma, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, la cessazione della materia del contendere è configurabile ove l'amministrazione rinnovi o riformi l'atto impugnato in conformità alla istanza del ricorrente (Cons. Stato, Sez. V, 19 novembre 1992, n. 1319; Riviste Foro Amm., 1992, 2601; Rif. legislativi L 6 dicembre 1971 n. 1034, art. 23).

Il Ministero della Giustizia può, cioè, rivedere il giudizio dato a un elaborato dell’esame di avvocato, soprattutto quando il candidato esibisce, a prova della disparità di trattamento, elaborati di altri candidati. Il riesame degli elaborati di un concorso o di un esame da parte della Pubblica Amministrazione è un atto dovuto, soprattutto quando gli eventuali errori di valutazione sono percepibili ictu oculi.

Le esigenze di effettività della tutela giurisdizionale e di imparzialità nell'istruttoria consentono alla Pubblica Amministrazione “Ministero della Giustizia”, - in base all’articolo 23 (VII comma) della legge 1034/1971 (in correlazione con gli articoli 3, 24 e 97 della Costituzione) -di espletare verificazioni di vario tipo per stabilire l’equipollenza tra gli elaborati di due o più candidati. “Le verificazioni consistono in meri accertamenti disposti al fine di completare la conoscenza dei fatti, laddove la consulenza tecnica o, in genere la perizia, si sostanzia non tanto in un accertamento, quanto in una valutazione tecnica di determinate situazioni, da utilizzare ai fini della decisione della controversia” (Cons. Stato, Sez. VI, 27 maggio 1991, n. 321; Riviste Cons. Stato, 1991, I, 1015; Foro It., 1992, III, 114; Foro Amm., 1991, 1489).

Milano, 15 gennaio 2001
Dott. Franco Abruzzo

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