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Note di commento alla riforma governativa sul danno alla persona

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Il concetto di danno alla salute è stato chiarito infinite volte dalla nota sentenza della Corte costituzionale 184/86,  dalla giurisprudenza e dalla più autorevole dottrina ma ancora una volta il Governo e gli autori del progetto, questa volta  riuniti ad un tavolo di concertazione, dimostrano di ignorare sia la giurisprudenza che la dottrina equiparando la lesione della salute e le conseguenze della stessa.

Il tentativo di riforma attuato dal Governo indubbiamente quindi rappresenta un ritorno al passato di oltre quindici anni, un passo indietro rispetto a venti anni di evoluzione della giurisprudenza della Corte di cassazione.

Si esclude del tutto dalla previsione legislativa ogni aspetto dinamico del danno, il  danno esistenziale ed il danno interrelazionale, non medicalmente accertabile, come se la salute, protetta dall’art. 32 della Costituzione, non fosse un bene giuridico facente parte della dinamica della vita, ma un bene statico, un bene da tutelare nella misura di una valutazione istantanea e senza proiezioni sul futuro. Viene ad essere conseguentemente esclusa ogni  possibilità di aggravamento e il danno futuro biologico o patrimoniale.

 Il nuovo concetto ideale giurisprudenziale e dottrinale del danno esistenziale quale necessità dell’illecito civile, qualificato come “somma di ripercussioni sulla esistenza umana  a carattere personale ed interpersonale di segno negativo non valutabili in termini medico legali e risarcibili ex art. 2043 c.c.”, come “ pregiudizio corrispondente alla modificazione peggiorativa della sfera personale del soggetto vista come insieme di attività attraverso le quali si realizza la propria individualità”, come  “danno all’esistenza non valutabile in termini medico legali”, come  “danno da liquidarsi con un importo in via equitativa ex art. 1226 e 2056 codice civile tenendo conto delle alterazioni negative che la lesione produce sulla vita quotidiana del danneggiato” non è assolutamente preso in considerazione ed è anzi contrastato con un vero e proprio tentativo autoritario  di annientamento come tutte le idee alla base di rivoluzioni tali da capovolgere equilibri di sistema consolidati. 

Il danno biologico per il Governo ed i suoi concertatori evidentemente non è il danno alla salute costituzionalmente tutelato, il danno che muta il modo di essere della persona, che incide sul diritto di godere la vita nella sua pienezza, che frappone un ostacolo alle attività realizzatrici della persona umana, che influisce negativamente sui rapporti giuridici che fanno capo al soggetto leso.

Il danno biologico per il Governo ed i suoi concertatori è “puro”,  esprime solo e soltanto il  concetto medico legale della lesione personale, della menomazione somato-psichica, quantificabile in relazione soltanto agli atti ordinari della vita, cosa diversa dalla violazione del diritto menzionato dall’art. 32 della Costituzione.

I coefficienti fissati per il calcolo del punto non corrispondono a quanto relazionato per la base di partenza adottata per l’istituzione della nuova tabella, ovvero quella allegata al  ddl 6994 che è la stessa proposta dal tavolo di concertazione. Si stabilisce infatti, contrariamente a quanto premesso, (un importo crescente in misura piu’ che proporzionale in relazione a ciascun punto di invalidità) un incremento fisso del valore monetario con crescita costante e lineare e non “più che proporzionale.

Per l’analisi dei valori si riporta la tabella governativa comparata  ai valori della tabella del Tribunale di Milano, tabella con cui la “babele dei risarcimenti” è stata già abbattuta, dato che secondo le ultime rilevazioni la maggioranza degli uffici giudiziari, tra cui Asti, Biella, Como, Ferrara, Firenze, Foggia, Genova, Gorizia, Imperia, Ivrea, Latina, Lecco, La Spezia, Messina, Monza, Napoli, Novara, Parma, Pescara, Pinerolo, Pavia, Potenza, Teramo, sez. lav. Torino, Trapani, Udine, Varese, la ha  adottata per la valutazione del danno biologico al fine di non discriminare i cittadini da regione a regione, da città a città. I dati sono tratti, oltre che dall’esperienza, da AA.VV., Danno biologico: le nuove tabelle dei tribunali, Dossier Guida al Diritto, n. 6, giugno 2000)

Tabella di determinazione del valore del punto allegata

Percentuale di invalidità

Coefficiente moltiplicatore e valore del punto (raffronto Milano)

1

1.0   1.200.000                                                  1.700.000

2

1.1   1.320.000                                                  1.806.000   

3

1.2   1.440.000                                                  1.913.000 

4

1.3   1.560.000                                                  2.019.000

5

1.5   1.800.000                                                  2.125.000 

6

1.7   2.040.000                                                  2.338.000

7

1.9   2.280.000                                                  2.550.000 

8

2.1   2.520.000                                                  2.763.000

9

2.3   2.760.000                                                  2.975.000

Non conta il valore umano.  Se il danno biologico non va inteso come pregiudizio derivante dalla menomazione dell’integrità psicofisica in sé e per sé considerata, incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione che non si esaurisce nei soli “atti ordinari del vivere comune a tutti”, citati dalla introduzione della guida orientativa per la valutazione del danno biologico permanente della SIMLA Bargagna ed altri  - Giuffrè 1998, nello studio dei deficit funzionali e  delle possibilità riabilitative con o senza l'uso di protesi, i criteri declamati dalla Corte di cassazione  a proposito della valutazione del “valore umano perduto” attraverso la personalizzazione quantitativa e qualitativa dei parametri in linea di principio uniformi per la generalità delle persone cui si fa costantemente riferimento, evidentemente secondo il Governo non devono continuare ad essere seguiti e presi in considerazione. Vedi Cassazione Civile 5195/98, 8970/98, 12312/98, 101/99, 8769/98, 5134/98, 4236/97.   

I valori monetari non possono essere adattati al caso concreto. Si vuole chiudere ogni apertura a qualsiasi correzione equitativa da parte dei giudici di merito e trasformare i risarcimenti in indennizzi di valore fisso e non variabile; i magistrati vengono considerati non come “giudici” ma come titolari di arbitrio da eliminare. Per il Governo ed i concertatori riuniti al tavolo  i giudici italiani devono essere “imbavagliati”,  dato che sono ritenuti la fonte e la causa della “babele dei risarcimenti”.  Ignorano i concertatori  che ormai la maggior parte dei giudici ha abbandonato criteri locali soggettivi per scegliere la Tabella del Tribunale di Milano come tabella unica ed indicativa nazionale, tale da poter essere indicata come “Tin” in due distinti disegni di legge pendenti in Parlamento e da poter essere ritenuta anche dalla categoria forense la piu’ apprezzabile sotto il profilo scientifico e statistico di riferimento. Si annulla così ogni criterio di adeguamento al caso concreto.

I principi delle eccezioni di incostituzionalità sollevate dal Giudice di pace di Roma, dal Tribunale di Firenze e dal Tribunale di Genova, già mosse al decreto legge 70/2000, rimangono quindi validi e continuano ad  avere effetto deterrente per la proposizione di nuove eccezioni e censure; non può non supporsi che l’incostituzionalità dei provvedimenti legislativi in fieri, tali da causare benefici economici nel periodo di vigenza fino alla pronuncia di incostituzionalità, sia già stata presa in considerazione e valutata.

Si differenzia la lesione da illecito civile dalla lesione derivante dalla circolazione stradale e dei natanti; le prime forse avranno un valore superiore sino all’approvazione di una tabella unica di riferimento, le altre inferiore. Vengono quindi violati ed ignorati l’art. 32 ed anche l’art. 3 della Costituzione per il principio di uguaglianza.

Nessun monitoraggio nazionale per l’aggiornamento, si prevede una delega ed una rivalutazione Istat.

Per la inabilità temporanea  si prevede  una serie di percentuali inferiori al 100% lasciate all’arbitrio totale del medico legale per la determinazione e per la liquidazione in base alla percentuale che assegnerà di “inabilità”.

Si ribadisce il principio della svalutazione del danno morale: infatti esso è rapportato al 25% (=1/4) del controvalore del danno biologico già risolto, come se si trattasse esclusivamente di pecunia doloris, a prescindere dalla effettiva incidenza sulla psiche, sulla vita di relazione, sul fattore estetico e sull’equilibrio esistenziale.

Si nega il principio della necessaria ed imprescindibile “personalizzazionedel  danno morale: anche per il danno morale la Corte Suprema ha stabilito la necessità che il risarcimento di tale pregiudizio tenga conto di tutte le circostanze del caso concreto ribadendo ancora di recente che il ricorso al criterio di determinazione della somma dovuta per il risarcimento del danno morale in una frazione dell’importo riconosciuto a titolo di danno biologico può considerarsi legittimo solo se il giudice del merito ha effettivamente preso in considerazione ogni aspetto del caso concreto e comunque la scelta di tale criterio avviene "al di fuori di ogni automatismo”  (Cass., 19 gennaio 1999, n.475). Con l’applicazione dei rigidi parametri di valutazione che si vogliono imporre ai danneggiati il giudice non potrà prendere in considerazione ogni aspetto del caso concreto ed adeguare il risarcimento del danno morale oltre il limite imposto del 25%.

Il Ministro dell’Industria ed i suoi concertatori progettisti dimostrano di non voler rispettare i principi di diritto comune europeo, da tempo condivisi dalla dottrina e dalle Corti di merito - delle linee guida dettate dal  Consiglio d’Europa nella risoluzione n.7-75, e di altre direttive comunitarie per la quale il risarcimento del danno alla persona deve essere ispirato all’ ”idée de la réparation intégrale” e deve sempre tenere conto dell’incidenza e della durata delle lesioni nei singoli casi concreti, nonché i principi costituzionali ben evidenziati nella sentenza n.132/1985 della stessa Corte Costituzionale che ha affermato che “tra i diritti inviolabili dell’uomo rientra anche il diritto al risarcimento del danno alla persona”.

Il Governo, il Ministro dell’Industria ed i suoi concertatori progettisti dimostrano di non conoscere e di non voler rispettare e di voler violare i principi di diritto comune europeo stabiliti nella Declaration Universelle sur le Genome Humaine et les droits de l’Homme  approvata nel corso della Conferenza Generale dell’Unesco a Parigi l’11 Novembre del 1997.

Il Governo, il Ministro dell’Industria ed i suoi concertatori progettisti dimostrano di non conoscere e di non voler rispettare e di voler violare i principi di diritto comune europeo stabiliti nella Convenzione per la protezione dei diritti dell’Uomo e della dignità dell’essere umano rispetto alla utilizzazione della biologia e della medicina : convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina  approvata al Consiglio d’Europa ed al Comitato dei ministri a Strasburgo il 19 Novembre 1996. Proprio in tale convenzione si legge l’affermazione: “l’interesse ed il bene dell’essere umano devono prevalere sul solo interesse della società o della scienza”

Sorprende il totale svilimento del ruolo del Ministero di Giustizia nel tema di diritto umano e non solamente economico del danno alla persona. Infatti di fronte al repentino e frenetico recente sviluppo legislativo sul tema del danno alla persona da parte del Ministro dell’Industria che si è voluto porre come indiscusso ed unico protagonista governativo dello scenario del risarcimento  nulla il Ministero della Giustizia sembra aver  fatto a tutela del diritto umano all’integrale risarcimento del danno, lasciando con inerzia la materia del danno alla persona al Ministro dell’Industria ove il tema è stato ancorato  agli aspetti economici ed alle esigenze di profitto assicurativo dimenticando che il rapporto contrattuale assicurativo coinvolge soltanto due parti, l’assicurato e l’assicuratore e prescinde del tutto dalla considerazione degli interessi del  terzo, del danneggiato.

Le parti lese  inoltre non possono essere tutti intesi come rappresentati dalle associazioni dei consumatori, rimangono infatti esclusi dalla concertazione i non iscritti a tali associazioni; la legittimazione all’assistenza dei danneggiati può spettare per legge ai soli professionisti del settore che dispongono di idonea formazione giuridica adeguata alla materia; accanto alle associazioni dei Consumatori dovevano essere quindi assolutamente convocate le rappresentanze degli operatori del settore. 

Sconvolge e desta timori e preoccupazioni l’atteggiamento del legislatore. Pendono attualmente dinanzi alle Camere ben sei proposte di legge variamente rivolte a disciplinare il risarcimento del danno biologico e del danno morale derivanti da lesioni dell’integrità psicofisica. Di questi, tre pendono dinanzi al Senato, e tre dinanzi alla Camera dei deputati; due sono di iniziativa governativa, e quattro di iniziativa parlamentare. Il più risalente è stato presentato nel febbraio 1997, il più recente nel maggio 2000. Nessuno è ancora giunto all’esame dell’aula: ad oggi, tre sono all’esame della commissione giustizia in sede referente, gli altri tre non sono stati ancora assegnati.

I sei disegni/progetti di legge sono:

-          d.d.l. S. 4093 (“Nuova disciplina in tema di danno alla persona”);

-          p.d.l. C. 6994 (“Misure in tema di risarcimento del danno alla persona per le lesioni di lieve entità e di attività assicurativa”);

-          d.d.l. S. 3981 (“Nuove norme in materia di risarcimento del danno alla persona”);

-          d.d.l. S. 3084 (“Disposizioni in materia di risarcimento del danno alla persona”);

-          p.d.l. C. 3303 (“Istituzione di una tabella nazionale di riferimento per il risarcimento del danno alla persona”);

-          p.d.l. C. 6817 (“Disposizioni in materia di danno alla persona e di tutela risarcitoria”.

Nonostante la pendenza di tutti questi disegni di legge in attesa di dibattito il legislatore, con delega in bianco al Ministro dell’Industria (e non al Ministro della Giustizia),  di concerto con  Ania, Isvap ed alcune  Associazioni dei Consumatori appartenenti al CNCU, con norme ed  articoli che addirittura divergono in contrasto dal disegno di legge S.4093 in materia proposto dallo stesso Consiglio dei Ministri, ignora le proposte in materia presentate al Parlamento e tenta di introdurre con un vero e proprio colpo di mano del tutto contrario allo spirito democratico che caratterizza la nostra nazione,  con l’emendamento di un articolo di un collegato alla Legge Finanziaria sulla “regolazione dei mercati” una riforma che riguarda la tutela della salute e dell’integrità psicofisica della persona, una questione sociale di primaria importanza,  una tutela enucleata addirittura nella Nuova Carta Europea dei Diritti dell’Uomo che quindi viene palesemente, dati i principi cui le norme si ispirano,  già violata e calpestata insieme alla Costituzione.

Nella relazione del Progetto di legge Governativo S. 4093 infatti si legge il contrario di quanto poi attuato successivamente dal Governo con il decreto legge 70/2000 e con il ddl 6994 e l’inserimento nella legge Finanziaria, addirittura un avvertenza sul rischio da evitare che poi il Governo non evita: “ Il progetto di legge S. 4093 intende  disciplinare il danno alla persona, limitatamente alle voci di c.d. "danno biologico" e di "danno morale", in termini generali, qualunque sia, cioè, il fatto ingiusto che ha causato il danno. Va infatti evitato il rischio di circoscrivere la regolamentazione ad ambiti settoriali, quale quello dell'infortunistica da circolazione di autoveicoli, in modo da evitare vistose disparità di trattamento rispetto ai danni aventi origine diversa e pur tuttavia ricompresi nel campo generale della responsabilità aquiliana. La relazione porta poi l’esempio negativo della legislazione spagnola in materia: “Ad esempio, l'esperienza spagnola della Ley de Ordenaciòn Y Supervisiòndes los Seguros Privados dell'8 novembre 1995, che regola il risarcimento dei danni alla persona limitatamente al settore della circolazione stradale, conferma in vero la bontà di una scelta non settoriale. La detta legge spagnola ha infatti suscitato in dottrina critiche di incostituzionalità, e gli stessi giudici di merito hanno investito il giudice costituzionale di quel Paese di numerose questioni di ritenuta non aderenza della legge ai principi costituzionali.”

 Per un giurista la riforma legislativa parziale ed incompleta partorita “inaudita altera parte “dal tavolo di concertazione del ministero dell’Industria non è una riforma organica e  si presta a facili ed ovvie censure di concessioni corporative sia a favore delle imprese di Assicurazioni, sia a favore delle Associazioni dei Consumatori facenti parte del CNCU sedute al tavolo di concertazione.

Si consideri infatti che al tavolo di concertazione si sta predisponendo una procedura conciliativa su reclami e contenzioso, ovvero una procedura sperimentale di conciliazione, su base volontaria, per gestire reclami e contenziosi all’interno di soluzioni extragiudiziali per cui il “consumatore” per attivare la procedura, invece di rivolgersi ad un avvocato o al Giudice di Pace per la tutela dei suoi diritti, così come previsto in via istituzionale,  si rivolge all’Associazione dei Consumatori conferendo il mandato per cercare una soluzione consensuale al problema. Si è infatti previsto che la conciliazione può essere realizzata in via informatica, presso la sede dell’azienda, dell’associazione o presso una sede istituzionale prevista; il risultato della conciliazione, positivo o negativo, sarà depositato presso una struttura opportunamente prevista (Isvap e/o camera di Commercio). A questo scopo saranno attivate iniziative di formazione sulla disciplina contrattuale assicurativa e le relative strutture necessarie. La procedura e la struttura saranno definite in un apposito incontro tra Associazioni dei Consumatori, Ania, Isvap. Sorge all’orizzonte una nuova figura di Giudice Conciliatore con designazione “dall’interno di Ania, Isvap e Consumatori” da presentare al cittadino in alternativa a figure professionali ed istituzionali.

La procedura conciliativa così come concepita non sembra assicurare e garantire il principio di legalità soprattutto per la mancanza di necessità ed obbligatorietà della figura essenziale dell’avvocato quale interprete e difensore dei diritti del cittadino all'interno di una nuova concezione della giurisdizione intesa come strumento di regolamentazione dei conflitti.

 La riforma che il Ministero dell’Industria ed il Governo  intende attuare rappresenta  una  violazione dei diritti umani per la limitazione del risarcimento che non è quindi “integrale” ma parziale e limitato per legge e tradotto in indennizzo data l’impossibilità di correzione ed applicazione di correttivi equitativi e la  imposizione di tabelle determinate in via amministrativa.

L’intervento legislativo è necessario nella materia del danno alla persona per garantire la più volte richiamata uniformità di giudizio e necessità di certezze ma occorre garantire in via legislativa il  giusto ed equo risarcimento ai danneggiati  

La prassi indecorosa del malaffare che vede nella realtà la quasi maggioranza delle pratiche di infortunistica stradale e quindi delle pretese risarcitorie di 72.000 sinistri con lesioni all’anno gestite da fittizi ed improvvisati “studi di infortunistica stradale”, da “studi legali o di consulenza legale” aperti in carrozzerie, in agenzie di assicurazioni,  in negozi piano strada e  risolte in via stragiudiziale quindi da faccendieri occasionali; la mancanza di vigilanza e di controllo attraverso banche dati, la liquidazione dell’ingiusto  danno e non del danno giusto, la consentita speculazione sulla vittima da sinistro stradale, la mancanza di un’etica medico-legale di riferimento al dato diagnostico obiettivo, la abitudine di “trattare” e definire il danno  alla persona  solo facendo riferimento alla età, alla data di di nascita del danneggiato ed il “numero di I.P.” assegnato dal medico fiduciario di compagnia per l’invalidità permanente (considerata la circostanza che il medico legale fiduciario del danneggiato svolge il suo operato con “l’accompagno” )  come se fosse un’automobile considerando la  data di immatricolazione trova ampia legittimità ed alimento nel progetto di legge concertato.

Si afferma il principio che tutte le vittime, tutti i danneggiati  sono uguali e non hanno nulla di differente tra di loro per la liquidazione del danno, della lesione subita ……non viene previsto alcun elemento di differenziazione. Cio che vale non è piu’ il “valore umano perduto”  ma l’età ed il grado di invalidità adottato dal medico legale.

L’avvocato, è evidente , quale interprete e difensore dei diritti del cittadino non è più essenziale  ed il magistrato dovrà soltanto svolgere un ruolo non più da giudicante ma da calcolante. 

Proposta  

In diverse occasioni pubbliche e congressuali ho affermato la volontà di procedere ad una stagione di riforma nell’ambito della protezione giuridica dell’essere umano che possa rappresentare un salto di qualità “di sistema” nella direzione delle garanzie dei cittadini e della tutela dei diritti inviolabili dell’uomo.  Una tale stagione potrà cominciare solo se vi sarà , in tale direzione , il concorso di tutti i soggetti destinatari della riforma e operanti nel settore della giustizia, ad incominciare da Magistrati ed Avvocati. Non è soltanto necessario ma è indispensabile che per procedere in tale difficile cammino si costruisca intorno alle proposte che sono state portate e che verranno ulteriormente portate in Parlamento, il reale consenso di quanti rappresentano le categorie direttamente interessate dalla riforma, perché ne saranno i fruitori. Al termine di tale percorso sarà poi ovviamente il Parlamento e solo esso nella sua altissima prerogativa di legislatore a discutere ed a scrivere le norme.

In questa prospettiva, per evitare che si faccia “un passo avanti per la distruzione della dignità umana” propongo per la tutela dei diritti umani,  per lo sviluppo e l’approfondimento della tutela risarcitoria  la  costituzione di un tavolo permanente di studio e discussione senza formalità tra i più autorevoli ed insigni giuristi e medici legali italiani e le rappresentanze politiche ed istituzionali,  un tavolo aperto ai contributi ed agli studi  personali di tutti gli operatori del settore, di tutte le associazioni interessate,  un tavolo di raccordo nazionale che possa essere anche collegato a quello chiuso sino ad oggi su sé stesso all’interno del Ministero dell’Industria e finalizzato alla corretta giuridica informazione degli uffici legislativi delle Camere per una integrale informazione e conoscenza dei Parlamentari dei temi da trattare che riguardano i diritti umani , un tavolo che possa ragionevolmente porsi l’obiettivo, alla vigilia di una riforma strutturale, di guardare avanti ragionando su quelle riforme di sistema senza le quali la discussione sulle necessità di tutela del valore umano sarà destinata a riprodursi  a cadenze cicliche, ma non a risolversi.

Invito quindi all’adesione ed alla partecipazione alla Conferenza Nazionale  sulla Riforma del Danno alla Persona indetta dalla F.I.D.H. Federation Internationale des Droits de l’Homme - Lega Italiana - che si svolgerà a Roma presso la Sala del Cenacolo di Vicolo Valdina – Camera dei Deputati  - il prossimo 4 dicembre 2000 anche semplicemente riscontrando la presente proposta.

Avv. Gianmarco Cesari

Componente Commissione Nazionale Giustizia F.I.D.H.

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