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Il concetto di
danno alla salute è stato chiarito infinite volte dalla nota sentenza
della Corte costituzionale 184/86, dalla
giurisprudenza e dalla più autorevole dottrina ma ancora una volta il
Governo e gli autori del progetto, questa volta
riuniti ad un tavolo di concertazione, dimostrano di ignorare sia
la giurisprudenza che la dottrina equiparando la lesione della salute e le
conseguenze della stessa.
Il tentativo
di riforma attuato dal Governo indubbiamente quindi rappresenta un ritorno
al passato di oltre quindici anni, un passo indietro rispetto a venti anni
di evoluzione della giurisprudenza della Corte di cassazione.
Si
esclude del tutto dalla previsione legislativa ogni aspetto dinamico del
danno, il danno
esistenziale ed il danno interrelazionale, non medicalmente accertabile,
come se la salute, protetta dall’art. 32 della Costituzione, non fosse
un bene giuridico facente parte della dinamica della vita, ma un bene
statico, un bene da tutelare nella misura di una valutazione istantanea e
senza proiezioni sul futuro. Viene ad essere conseguentemente esclusa ogni
possibilità di aggravamento e il danno futuro biologico o
patrimoniale.
Il
nuovo concetto ideale giurisprudenziale e dottrinale del danno
esistenziale quale necessità dell’illecito civile, qualificato come
“somma di ripercussioni sulla esistenza umana
a carattere personale ed interpersonale di segno negativo non
valutabili in termini medico legali e risarcibili ex art. 2043 c.c.”,
come “ pregiudizio corrispondente alla modificazione peggiorativa della
sfera personale del soggetto vista come insieme di attività attraverso le
quali si realizza la propria individualità”, come “danno all’esistenza non valutabile in termini medico
legali”, come “danno da
liquidarsi con un importo in via equitativa ex art. 1226 e 2056 codice
civile tenendo conto delle alterazioni negative che la lesione produce
sulla vita quotidiana del danneggiato” non è assolutamente preso in
considerazione ed è anzi contrastato con un vero e proprio tentativo
autoritario di annientamento
come tutte le idee alla base di rivoluzioni tali da capovolgere equilibri
di sistema consolidati.
Il
danno biologico per
il Governo ed i suoi concertatori evidentemente non è il danno alla
salute costituzionalmente tutelato, il danno che muta il modo di essere
della persona, che incide sul diritto di godere la vita nella sua
pienezza, che frappone un ostacolo alle attività realizzatrici della
persona umana, che influisce negativamente sui rapporti giuridici che
fanno capo al soggetto leso.
Il
danno biologico per il Governo ed i suoi concertatori è “puro”,
esprime solo e soltanto il concetto
medico legale della lesione personale, della menomazione somato-psichica,
quantificabile in relazione soltanto agli atti ordinari della vita, cosa
diversa dalla violazione del diritto menzionato dall’art. 32 della
Costituzione.
I
coefficienti fissati per il calcolo del punto non corrispondono a quanto
relazionato per la base di partenza adottata per l’istituzione della
nuova tabella, ovvero quella allegata al
ddl 6994 che è la stessa proposta dal tavolo di concertazione. Si
stabilisce infatti, contrariamente a quanto premesso, (un importo
crescente in misura piu’ che proporzionale in relazione a ciascun punto
di invalidità) un incremento fisso del valore monetario con crescita
costante e lineare e non “più che proporzionale.
Per
l’analisi dei valori si riporta la tabella governativa comparata
ai valori della tabella del Tribunale di Milano, tabella con cui la
“babele dei risarcimenti” è stata già abbattuta, dato che secondo le
ultime rilevazioni la maggioranza degli uffici giudiziari, tra cui Asti,
Biella, Como, Ferrara, Firenze, Foggia, Genova, Gorizia, Imperia, Ivrea,
Latina, Lecco, La Spezia, Messina, Monza, Napoli, Novara, Parma, Pescara,
Pinerolo, Pavia, Potenza, Teramo, sez. lav. Torino, Trapani, Udine,
Varese, la ha adottata per la
valutazione del danno biologico al fine di non discriminare i cittadini da
regione a regione, da città a città. I dati sono tratti, oltre che
dall’esperienza, da AA.VV., Danno biologico: le nuove tabelle dei tribunali, Dossier Guida al
Diritto, n. 6, giugno 2000)
Tabella
di determinazione del valore del punto allegata
|
Percentuale
di invalidità
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Coefficiente
moltiplicatore e valore del punto (raffronto Milano)
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1
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1.0
1.200.000
1.700.000
|
|
2
|
1.1
1.320.000
1.806.000
|
|
3
|
1.2
1.440.000
1.913.000
|
|
4
|
1.3
1.560.000
2.019.000
|
|
5
|
1.5
1.800.000
2.125.000
|
|
6
|
1.7
2.040.000
2.338.000
|
|
7
|
1.9
2.280.000
2.550.000
|
|
8
|
2.1
2.520.000
2.763.000
|
|
9
|
2.3
2.760.000
2.975.000
|
Non
conta il valore umano. Se
il danno biologico non va inteso come pregiudizio derivante dalla
menomazione dell’integrità psicofisica in sé e per sé considerata,
incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione che non si
esaurisce nei soli “atti ordinari del vivere comune a tutti”, citati
dalla introduzione della guida orientativa per la valutazione del danno
biologico permanente della SIMLA Bargagna ed altri
- Giuffrè 1998, nello studio dei deficit funzionali e
delle possibilità riabilitative con o senza l'uso di protesi, i
criteri declamati dalla Corte di cassazione
a proposito della valutazione del “valore umano perduto”
attraverso la personalizzazione quantitativa e qualitativa dei parametri
in linea di principio uniformi per la generalità delle persone cui si fa
costantemente riferimento, evidentemente secondo il Governo non devono
continuare ad essere seguiti e presi in considerazione. Vedi Cassazione
Civile 5195/98, 8970/98, 12312/98, 101/99, 8769/98, 5134/98, 4236/97.
I
valori monetari non possono essere adattati al caso concreto. Si
vuole chiudere ogni apertura a qualsiasi correzione equitativa da parte
dei giudici di merito e trasformare i risarcimenti in indennizzi di valore
fisso e non variabile; i magistrati vengono considerati non come
“giudici” ma come titolari di arbitrio da eliminare. Per il Governo ed
i concertatori riuniti al tavolo i
giudici italiani devono essere “imbavagliati”,
dato che sono ritenuti la fonte e la causa della “babele dei
risarcimenti”. Ignorano i concertatori
che ormai la maggior parte dei giudici ha abbandonato criteri
locali soggettivi per scegliere la Tabella del Tribunale di Milano come
tabella unica ed indicativa nazionale, tale da poter essere indicata come
“Tin” in due distinti disegni di legge pendenti in Parlamento e da
poter essere ritenuta anche dalla categoria forense la piu’ apprezzabile
sotto il profilo scientifico e statistico di riferimento. Si annulla così
ogni criterio di adeguamento al caso concreto.
I
principi delle eccezioni di incostituzionalità sollevate dal Giudice
di pace di Roma, dal Tribunale di Firenze e dal Tribunale di Genova, già
mosse al decreto legge 70/2000, rimangono quindi validi e continuano ad
avere effetto deterrente per la proposizione di nuove eccezioni e
censure; non può non supporsi che l’incostituzionalità dei
provvedimenti legislativi in fieri, tali da causare benefici economici nel
periodo di vigenza fino alla pronuncia di incostituzionalità, sia già
stata presa in considerazione e valutata.
Si
differenzia la lesione da illecito civile dalla lesione derivante dalla
circolazione stradale e dei natanti; le prime forse avranno un valore
superiore sino all’approvazione di una tabella unica di riferimento, le
altre inferiore. Vengono quindi violati ed ignorati l’art. 32 ed anche
l’art. 3 della Costituzione per il principio di uguaglianza.
Nessun
monitoraggio nazionale per l’aggiornamento, si prevede una delega ed
una rivalutazione Istat.
Per
la inabilità temporanea si
prevede una serie di
percentuali inferiori al 100% lasciate all’arbitrio totale del medico
legale per la determinazione e per la liquidazione in base alla
percentuale che assegnerà di “inabilità”.
Si
ribadisce il principio della svalutazione del danno morale: infatti
esso è rapportato al 25% (=1/4) del controvalore del danno biologico già
risolto, come se si trattasse esclusivamente di pecunia
doloris, a prescindere dalla effettiva incidenza sulla psiche, sulla
vita di relazione, sul fattore estetico e sull’equilibrio esistenziale.
Si
nega il principio della necessaria ed imprescindibile “personalizzazione”
del danno morale: anche
per il danno morale la Corte Suprema ha stabilito la necessità che il
risarcimento di tale pregiudizio tenga conto di tutte le circostanze del
caso concreto ribadendo ancora di recente che il ricorso al criterio di
determinazione della somma dovuta per il risarcimento del danno morale in
una frazione dell’importo riconosciuto a titolo di danno biologico può
considerarsi legittimo solo se
il giudice del merito ha effettivamente preso in considerazione ogni
aspetto del caso concreto e comunque la scelta di tale criterio avviene
"al di fuori di ogni
automatismo” (Cass., 19
gennaio 1999, n.475). Con l’applicazione dei rigidi parametri di
valutazione che si vogliono imporre ai danneggiati il giudice non potrà
prendere in considerazione ogni aspetto del caso concreto ed adeguare il
risarcimento del danno morale oltre il limite imposto del 25%.
Il Ministro
dell’Industria ed i suoi concertatori progettisti dimostrano di non
voler rispettare i principi di diritto comune europeo, da tempo condivisi dalla
dottrina e dalle Corti di merito -
delle linee guida dettate dal Consiglio
d’Europa nella risoluzione n.7-75, e di altre direttive comunitarie per
la quale il risarcimento del danno alla persona deve essere ispirato
all’ ”idée de la réparation intégrale” e deve sempre tenere conto
dell’incidenza e della durata delle lesioni nei singoli casi concreti,
nonché i principi costituzionali ben evidenziati nella sentenza
n.132/1985 della stessa Corte Costituzionale che ha affermato che “tra i
diritti inviolabili dell’uomo rientra anche il diritto al risarcimento
del danno alla persona”.
Il Governo, il
Ministro dell’Industria ed i suoi concertatori progettisti dimostrano di
non conoscere e di non voler rispettare e di voler violare i principi di
diritto comune europeo stabiliti nella Declaration
Universelle sur le Genome Humaine et les droits de l’Homme
approvata nel corso della Conferenza Generale dell’Unesco a
Parigi l’11 Novembre del 1997.
Il Governo, il
Ministro dell’Industria ed i suoi concertatori progettisti dimostrano di
non conoscere e di non voler rispettare e di voler violare i principi di
diritto comune europeo stabiliti nella Convenzione
per la protezione dei diritti dell’Uomo e della dignità dell’essere
umano rispetto alla utilizzazione della biologia e della medicina :
convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina
approvata al Consiglio d’Europa ed al Comitato dei ministri a
Strasburgo il 19 Novembre 1996. Proprio in tale convenzione si legge
l’affermazione: “l’interesse ed il bene dell’essere umano devono
prevalere sul solo interesse della società o della scienza”
Sorprende il totale
svilimento del ruolo del Ministero di Giustizia nel tema di diritto
umano e non solamente economico del danno alla persona. Infatti di fronte
al repentino e frenetico recente sviluppo legislativo sul tema del danno
alla persona da parte del Ministro dell’Industria che si è voluto porre
come indiscusso ed unico protagonista governativo dello scenario del
risarcimento nulla il
Ministero della Giustizia sembra aver
fatto a tutela del diritto umano all’integrale risarcimento del
danno, lasciando con inerzia la materia del danno alla persona al Ministro
dell’Industria ove il tema è stato ancorato
agli aspetti economici ed alle esigenze di profitto assicurativo
dimenticando che il rapporto contrattuale assicurativo coinvolge soltanto
due parti, l’assicurato e l’assicuratore e prescinde del tutto dalla
considerazione degli interessi del terzo,
del danneggiato.
Le parti lese
inoltre non possono essere tutti intesi come rappresentati dalle
associazioni dei consumatori, rimangono infatti esclusi dalla
concertazione i non iscritti a tali associazioni; la legittimazione
all’assistenza dei danneggiati può spettare per legge ai soli
professionisti del settore che dispongono di idonea formazione giuridica
adeguata alla materia; accanto alle associazioni dei Consumatori dovevano
essere quindi assolutamente convocate le rappresentanze degli operatori
del settore.
Sconvolge e
desta timori e preoccupazioni l’atteggiamento del legislatore. Pendono
attualmente dinanzi alle Camere ben sei
proposte di legge variamente rivolte a disciplinare il risarcimento
del danno biologico e del danno morale derivanti da lesioni
dell’integrità psicofisica. Di questi, tre pendono dinanzi al Senato, e
tre dinanzi alla Camera dei deputati; due sono di iniziativa governativa,
e quattro di iniziativa parlamentare. Il più risalente è stato
presentato nel febbraio 1997, il più recente nel maggio 2000. Nessuno è
ancora giunto all’esame dell’aula: ad oggi, tre sono all’esame della
commissione giustizia in sede referente, gli altri tre non sono stati
ancora assegnati.
I sei
disegni/progetti di legge sono:
-
d.d.l. S. 4093 (“Nuova
disciplina in tema di danno alla persona”);
-
p.d.l. C. 6994 (“Misure
in tema di risarcimento del danno alla persona per le lesioni di lieve
entità e di attività assicurativa”);
-
d.d.l. S. 3981 (“Nuove norme in
materia di risarcimento del danno alla persona”);
-
d.d.l. S. 3084 (“Disposizioni
in materia di risarcimento del danno alla persona”);
-
p.d.l. C. 3303 (“Istituzione
di una tabella nazionale di riferimento per il risarcimento del danno alla
persona”);
-
p.d.l. C. 6817 (“Disposizioni
in materia di danno alla persona e di tutela risarcitoria”.
Nonostante la
pendenza di tutti questi disegni di legge in attesa di dibattito il
legislatore, con delega in bianco al Ministro dell’Industria (e non al
Ministro della Giustizia), di concerto con Ania,
Isvap ed alcune Associazioni
dei Consumatori appartenenti al CNCU, con norme ed
articoli che addirittura divergono in contrasto dal disegno di
legge S.4093 in materia proposto dallo stesso Consiglio dei Ministri,
ignora le proposte in materia presentate al Parlamento e tenta di
introdurre con un vero e proprio colpo di mano del tutto contrario allo
spirito democratico che caratterizza la nostra nazione,
con l’emendamento di un articolo di un collegato alla Legge
Finanziaria sulla “regolazione dei mercati” una riforma che riguarda
la tutela della salute e dell’integrità psicofisica della persona, una
questione sociale di primaria importanza,
una tutela enucleata addirittura nella Nuova Carta Europea dei
Diritti dell’Uomo che quindi viene palesemente, dati i principi cui le
norme si ispirano, già
violata e calpestata insieme alla Costituzione.
Nella
relazione del Progetto di legge Governativo S. 4093 infatti si legge il
contrario di quanto poi attuato successivamente dal Governo con il decreto
legge 70/2000 e con il ddl 6994 e l’inserimento nella legge Finanziaria,
addirittura un avvertenza sul rischio da evitare che poi il Governo non
evita: “ Il progetto di legge S. 4093 intende
disciplinare il danno alla persona, limitatamente alle voci di c.d.
"danno biologico" e di "danno morale", in termini
generali, qualunque sia, cioè, il fatto ingiusto che ha causato il danno.
Va infatti evitato il rischio di circoscrivere la regolamentazione ad
ambiti settoriali, quale quello dell'infortunistica da circolazione di
autoveicoli, in modo da evitare vistose disparità di trattamento rispetto
ai danni aventi origine diversa e pur tuttavia ricompresi nel campo
generale della responsabilità aquiliana. La relazione porta poi
l’esempio negativo della legislazione spagnola in materia: “Ad
esempio, l'esperienza spagnola della Ley de Ordenaciòn Y Supervisiòndes
los Seguros Privados dell'8 novembre 1995, che regola il risarcimento dei
danni alla persona limitatamente al settore della circolazione stradale,
conferma in vero la bontà di una scelta non settoriale. La detta legge
spagnola ha infatti suscitato in dottrina critiche di incostituzionalità,
e gli stessi giudici di merito hanno investito il giudice costituzionale
di quel Paese di numerose questioni di ritenuta non aderenza della legge
ai principi costituzionali.”
Per
un giurista la riforma legislativa parziale ed incompleta partorita
“inaudita altera parte “dal tavolo di concertazione del ministero
dell’Industria non è una riforma
organica e si presta a
facili ed ovvie censure di concessioni corporative sia a favore delle
imprese di Assicurazioni, sia a favore delle Associazioni dei Consumatori
facenti parte del CNCU sedute al tavolo di concertazione.
Si consideri
infatti che al tavolo di concertazione si sta predisponendo una procedura
conciliativa su reclami e contenzioso, ovvero una procedura
sperimentale di conciliazione, su base volontaria, per gestire reclami e
contenziosi all’interno di soluzioni extragiudiziali per cui il
“consumatore” per attivare la procedura, invece di rivolgersi ad un
avvocato o al Giudice di Pace per la tutela dei suoi diritti, così come
previsto in via istituzionale, si
rivolge all’Associazione dei Consumatori conferendo il mandato per
cercare una soluzione consensuale al problema. Si è infatti previsto che
la conciliazione può essere realizzata in via informatica, presso la sede
dell’azienda, dell’associazione o presso una sede istituzionale
prevista; il risultato della conciliazione, positivo o negativo, sarà
depositato presso una struttura opportunamente prevista (Isvap e/o camera
di Commercio). A questo scopo saranno attivate iniziative di formazione
sulla disciplina contrattuale assicurativa e le relative strutture
necessarie. La procedura e la struttura saranno definite in un apposito
incontro tra Associazioni dei Consumatori, Ania, Isvap. Sorge
all’orizzonte una nuova figura di Giudice Conciliatore con designazione
“dall’interno di Ania, Isvap e Consumatori” da presentare al
cittadino in alternativa a figure professionali ed istituzionali.
La procedura
conciliativa così come concepita non
sembra assicurare e garantire il principio di legalità soprattutto
per la mancanza di necessità ed obbligatorietà della figura essenziale
dell’avvocato quale interprete e difensore dei diritti del cittadino
all'interno di una nuova concezione della giurisdizione intesa come
strumento di regolamentazione dei conflitti.
La
riforma che il Ministero dell’Industria ed il Governo
intende attuare rappresenta
una violazione dei
diritti umani per la limitazione del risarcimento che non è quindi
“integrale” ma parziale e limitato per legge e tradotto in indennizzo
data l’impossibilità di correzione ed applicazione di correttivi
equitativi e la imposizione
di tabelle determinate in via amministrativa.
L’intervento
legislativo è necessario nella materia del danno alla persona per
garantire la più volte richiamata uniformità di giudizio e necessità di
certezze ma occorre garantire in via legislativa il
giusto ed equo risarcimento ai danneggiati
La
prassi indecorosa del
malaffare che vede nella realtà la quasi maggioranza delle pratiche
di infortunistica stradale e quindi delle pretese risarcitorie di 72.000
sinistri con lesioni all’anno gestite da fittizi ed improvvisati
“studi di infortunistica stradale”, da “studi legali o di consulenza
legale” aperti in carrozzerie, in agenzie di assicurazioni,
in negozi piano strada e risolte
in via stragiudiziale quindi da faccendieri occasionali; la mancanza di
vigilanza e di controllo attraverso banche dati, la liquidazione
dell’ingiusto danno e non
del danno giusto, la consentita speculazione sulla vittima da sinistro
stradale, la mancanza di un’etica medico-legale di riferimento al dato
diagnostico obiettivo, la abitudine di “trattare” e definire il danno
alla persona solo facendo riferimento alla età, alla data di di nascita
del danneggiato ed il “numero di I.P.” assegnato dal medico fiduciario
di compagnia per l’invalidità permanente (considerata la circostanza
che il medico legale fiduciario del danneggiato svolge il suo operato con
“l’accompagno” ) come
se fosse un’automobile considerando la data
di immatricolazione trova ampia legittimità ed alimento nel progetto di
legge concertato.
Si afferma il
principio che tutte le vittime, tutti i danneggiati
sono uguali e non hanno nulla di differente tra di loro per la
liquidazione del danno, della lesione subita ……non viene previsto
alcun elemento di differenziazione. Cio che vale non è piu’ il
“valore umano perduto” ma
l’età ed il grado di invalidità adottato dal medico legale.
L’avvocato,
è evidente , quale interprete e difensore dei diritti del cittadino non
è più essenziale ed il
magistrato dovrà soltanto svolgere un ruolo non più da giudicante ma da
calcolante.
Proposta
In diverse
occasioni pubbliche e congressuali ho affermato la volontà di procedere
ad una stagione di riforma nell’ambito della protezione giuridica
dell’essere umano che possa rappresentare un salto di qualità “di
sistema” nella direzione delle garanzie dei cittadini e della tutela dei
diritti inviolabili dell’uomo. Una
tale stagione potrà cominciare solo se vi sarà , in tale direzione , il
concorso di tutti i soggetti destinatari della riforma e operanti nel
settore della giustizia, ad incominciare da Magistrati ed Avvocati. Non è
soltanto necessario ma è indispensabile che per procedere in tale
difficile cammino si costruisca intorno alle proposte che sono state
portate e che verranno ulteriormente portate in Parlamento, il reale
consenso di quanti rappresentano le categorie direttamente interessate
dalla riforma, perché ne saranno i fruitori. Al termine di tale percorso
sarà poi ovviamente il Parlamento e solo esso nella sua altissima
prerogativa di legislatore a discutere ed a scrivere le norme.
In questa
prospettiva, per evitare che si faccia “un passo avanti per la
distruzione della dignità umana” propongo per la tutela dei diritti
umani, per lo sviluppo e
l’approfondimento della tutela risarcitoria la costituzione
di un tavolo permanente di studio e discussione senza formalità tra i più
autorevoli ed insigni giuristi e medici legali italiani e le
rappresentanze politiche ed istituzionali,
un tavolo aperto ai contributi ed agli studi personali
di tutti gli operatori del settore, di tutte le associazioni interessate, un
tavolo di raccordo nazionale che possa essere anche collegato a quello
chiuso sino ad oggi su sé stesso all’interno del Ministero
dell’Industria e finalizzato alla corretta giuridica informazione degli
uffici legislativi delle Camere per una integrale informazione e
conoscenza dei Parlamentari dei temi da trattare che riguardano i diritti
umani , un tavolo che possa ragionevolmente porsi l’obiettivo, alla
vigilia di una riforma strutturale, di guardare avanti ragionando su
quelle riforme di sistema senza le quali la discussione sulle necessità
di tutela del valore umano sarà destinata a riprodursi
a cadenze cicliche, ma non a risolversi.
Invito quindi
all’adesione ed alla partecipazione alla Conferenza Nazionale
sulla Riforma del Danno alla Persona indetta dalla F.I.D.H.
Federation Internationale des Droits de l’Homme - Lega Italiana - che si
svolgerà a Roma presso la Sala del Cenacolo di Vicolo Valdina – Camera
dei Deputati - il prossimo 4
dicembre 2000 anche semplicemente riscontrando la presente proposta.
Avv.
Gianmarco Cesari
Componente
Commissione Nazionale Giustizia F.I.D.H.
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