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La
parentela e la fecondazione artificiale
La
parentela è il vincolo che unisce le persone discendenti dallo stesso
stipite (art.74 c.c.) .
Questa
norma è stata un baluardo che ha regolato per svariati decenni i
rapporti tra soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare :
da questa si risale per determinare i diritti ed i doveri incombenti su
coloro che sono destinati a succedere al “de cuius” , si
individuano le ipotesi in cui un rapporto sessuale diviene penalmente
rilevante ( incesto, art.564) , serve ad individuare il sostituto
processuale della parte defunta (art.110 c.p.c) etc .
Questi
vincoli familiari nascono, fondamentalmente, a seguito di procreazione :
infatti il segmento principale della parentela nasce con lo “status”
di figlio naturale, che si
acquisisce al momento del parto nei confronti della madre, (art. 269
c.c.) e al momento del riconoscimento, o del concepimento se i genitori
sono uniti in matrimonio, nei confronti del padre (art.231- 250 c.c.) .
Questi
rapporti, che sono sempre stati caratterizzati dalla certezza una volta
che certi fossero i genitori del nasciturio, sono entrati in crisi con
la nascita della tecnica della inseminazione artificiale.
Con
questo sistema di procreazione è possibile fecondare una donna senza
che ci sia la congiunzione carnale, o attraverso il seme del marito
(omologa) o di un terzo donatore (eterologa) nel caso di impotenza
“generandi” dell’uomo, ovvero attraverso la donazione di ovociti,
la maternità surrogata o la locazione d’utero nel caso della donna.
Passando
ad analizzare in maniera specifica le tre fattispecie di procreazione
assistita della donna, abbiamo :
1) la donazione di ovociti.
Consiste nella gravidanza portata avanti dalla donna responsabile
dell’intera operazione, che è ricorsa al materiale genetico altrui
per avere un figlio proprio;
2) la maternità surrogata. Il
marito, previo consenso della moglie, procede alla fecondazione
artificiale di una terza donna, la quale una volta partorito il figlio,
lo consegna alla coppia committente (materiale genetico e gestazione a
carico di una terza);
3) la locazione d’utero.
L’embrione è formato dal materiale genetico della coppia ed è
impiantato nell’utero di una terza, che, a parto avvenuto, si impegna
a consegnarlo alla coppia (materiale genetico della donna e gestazione
di una terza).
Mentre
la prima tecnica non comporta particolari problemi per quanto riguarda
il rapporto di parentela tra figlio e madre partoriente, maggiori dubbi
nascono nelle altre due fattispecie, dal momento che si ha una scissione
tra momento volitivo, appartenente alla madre sociale, e di gestazione
appartenente alla madre uterina.
Prima
di passare ad analizzare le conclusioni a cui sono pervenute la dottrina
e la giurisprudenza italiana, è necessario accennare velocemente a due
pronunce della Corte Suprema americana, primo Giudice ad essere
coinvolto in queste nuove problematiche.
Nella
prima abbiamo un caso di maternità surrogata, risolto con una
dichiarazione di nullità del contratto di gestazione, contrario alle
norme sull’adozione ed all’ordine pubblico, e relativo
riconoscimento del rapporto di parentela con la madre genetica
;
nella
seconda, invece, abbiamo una locazione d’utero, ed essendo il nato
geneticamente figlio della coppia committente, è con questa che si
instaura il rapporto di parentela con relativo disconoscimento di
qualsiasi diritto a favore della madre uterina.
Gran
parte della dottrina italiana ritiene che il rapporto di parentela si
instauri con colei che abbia partorito il figlio a prescindere da chi
abbia fornito il materiale genetico, argomentando dalla convinzione
della maggiore rilevanza ed intensità del rapporto che si instaura tra
la madre ed il nascituro durante la gestazione, e trovando una
giustificazione giuridica sia nel principio costituzionale della
responsabilità sociale assunta dalla partoriente rispetto al nato sia
nell’art.269 c.c., secondo il quale prova della maternità è il
parto.
Per
quanto riguarda l’orientamento giurisprudenziale bisogna partire dal
primo caso di “madre su commissione”, deciso dal Tribunale di Monza,
in cui la madre partoriente si era rifiutata di dare il bambino alla
coppia “committente”, non ottemperando così al contratto stipulato,
il quale prevedeva anche la corresponsione di un corrispettivo regolarmente
dato: le difficoltà in cui è incorso l’organo giudicante sono dovute
al fatto che, oltre a mancare una espressa disciplina della fattispecie,
la riforma del diritto di famiglia del 1975 è basata sul presupposto
della nascita attraverso un rapporto sessuale tra uomo e donna.
Così
si è giunti ad una decisione attraverso un’analisi della
regolamentazione in uso nei Paesi Anglosassoni e un’interpretazione
delle norme italiane del codice civile, penale e della Costituzione.
Secondo
il ragionare dell’organo giudicante il combinato disposto degli artt.2
e 30 Cost. viene interpretato dalla Consulta nel senso che lo stesso
“assume a valore primario la promozione della personalità del
soggetto umano in formazione e la sua educazione nel luogo a ciò più
idoneo : da ravvisarsi in primo luogo nella famiglia d’origine e,
soltanto in caso di incapacità di questa, in una famiglia
sostitutiva.”
Per
il tribunale di Monza, quindi, la Carta Costituzionale ha affermato
l’infungibilità dei doveri morali ed economici per i genitori cd.
“di sangue” ; il diritto del minore a crescere in questa
famiglia e solo nel caso di una loro mancanza o incapacità a ricercare
una famiglia “sostitutiva” ; il diritto di qualunque figlio ad
un solo “status filiationis” ; il diritto all’identificazione
dei genitori biologici ; l’assenza di un diritto alla
procreazione come aspetto particolare del più generico diritto della
persona.
Dall’analisi
delle norme civilistiche l’organo giudicante arriva a negare,
ugualmente, l’esistenza di un diritto a diventare genitori,
argomentando sia dalle norme in tema di adozione, che presuppongono la
nascita dell’adottato, sia dalla constatazione che con un contratto di
maternità si verrebbe a violare l’art.5 c.c. nel punto in cui si
permette alla madre uterina di disporre del proprio corpo per partorire
un figlio non suo, configurando così un’ipotesi di obbligazione
contraria all’ordine pubblico e al buon costume, se previsto un
corrispettivo per la prestazione.
Infine
ancora più rigorosa è la posizione dell’organo giudicante sotto il
profilo penalistico, giacchè l’attribuzione consapevole della
maternità ad un’altra donna determina l’ipotesi delittuosa prevista
dall’art. 567/2 c.p., mentre l’affidamento a terzi di un minore, in
via definitiva, determina la violazione delle norme sull’adozione, se
l’affidatario non è parente almeno entro il quarto grado del minore
stesso, integrando la fattispecie prevista dall’art. 71 l.n.184/1983.
Sulla
base di queste argomentazioni è stata respinta la domanda con cui la
coppia “committente” chiedeva il riconoscimento del rapporto di
parentela con il bambino, incentrandosi la motivazione della sentenza
sulla inammissibilità, da un punto di vista morale e sociale, della
commercializzazione di una funzione così elevata e delicata come la
maternità, arrivando così a sposare la tesi sostenuta dalla dottrina :
il rapporto di parentela si instaura con la madre uterina, mentre al
marito, padre biologico, è “concessa” come unica alternativa quella
di riconoscere il figlio della madre surrogata ex art.250 c.c.,
chiederne la legittimazione per provvedimento del giudice (art.284 c.c.)
e l’inserimento nella sua famiglia legittima (art.252/2 c.c.) ;
la madre sociale, di conseguenza, potrà chiedere solamente l’adozione
del minore ex art. 44 lett.b), l. n.184/83.
Una
recente dottrina contesta le conclusioni a cui sono pervenuti i
precedenti studiosi ed operatori del diritto, partendo da un rinnovato e
rinforzato riconoscimento della preminente tutela del minore.
Premesso
che alcuni arrivano addirittura a riconoscere come valido un contratto
gratuito di maternità surrogata, paragonato ad una donazione di organi
tra vivi in cui la liberalità è ravvisata nella volontà di procurare
una discendenza a chi ne è privo, l’orientamento più recente cerca
di risolvere il problema della individuazione della donna a cui deve
essere attribuita la maternità partendo dalla massima soddisfazione
dell’interesse del minore.
L’evoluzione
legislativa nel diritto di famiglia, e la conseguente interpretazione
giurisprudenziale, stanno sempre più riconoscendo maggiore importanza
alla volontà di rivestire il ruolo di genitori per garantire un
corretto sviluppo della personalità del minore.
L’opinione
secondo cui la legge attribuisce la maternità alla donna che ha
partorito è messa in discussione dagli studiosi del diritto, i quali
affermano che a questa soluzione si era giunti in un’epoca in cui era
inimmaginabile l’esistenza contemporanea di una madre sociale, una
genetica ed una uterina.
La
scelta dovrebbe essere fatta, come detto, tenendo conto dell’interesse
del minore e, quindi, la madre, per questa teorica, dovrebbe essere
quella genetica.
Vi
è anche chi, nonostante riconosca una tutela privilegiata alla madre
uterina, ammette la maternità di quella genetica qualora la prima non
voglia occuparsi del bambino, essendo più rispondente all’interesse
del minore l’inserimento nella famiglia della madre genetica piuttosto
che l’adozione da parte di estranei.
Infine
un’ultima teoria, avallata da una sentenza della Cassazione
(2315/1999), ritiene che abbia una prevalenza sulle altre la donna che
abbia espresso il proprio consenso alla fecondazione propria, o di una
terza, riconoscendo così un’autonoma rilevanza giuridica alla volontà
di procreare.
A
questa conclusione si è giunti sia dopo un’analisi del testo di legge
approvato dalla Camera dei Deputati il 26 Maggio 1999, il quale ha
previsto che “i nati a seguito di fecondazione artificiale sono figli
legittimi o acquistano lo stato di figli riconosciuti dalla madre o
dalla coppia che ha espresso la ‘volontà’ di ricorrere alle
tecniche medesime”; sia dopo una decisione della Suprema Corte, nella
quale è stato riconosciuto determinante del rapporto di parentela tra
il nascituro e il marito della donna sottoposta a fecondazione
artificiale eterologa, il consenso irrevocabile di quest’ultimo.
In
quest’ultima ipotesi, quindi, il rapporto di parentela si verrebbe ad
instaurare tra il bambino e la linea della madre sociale o genetica, con
evidente contrasto con quello che afferma la dottrina tradizionale sulla
base delle disposizioni codicistiche.
Stessi
problemi si prospettano nel caso di inseminazione artificiale eterologa :
questa tecnica di procreazione è adoperata nel caso di impotenza
“generandi” del marito e consiste nella fecondazione della donna con
seme di un terzo donatore.
Il
punto controverso riguarda se il rapporto di parentela si instauri con
il donatore del seme o con il marito della madre, qualora abbia prestato
il consenso all’inseminazione.
Secondo
una prima opzione interpretativa è possibile riscontrare nel codice
norme che attribuiscono la paternità in base ad una derivazione
biologica (basti pensare all’art 235 c.c. regolante il disconoscimento
della paternità o all’art.263 c.c. sull’impugnazione del
riconoscimento per difetto di veridicità).
Anche
a livello costituzionale sembra ribadito questo orientamento nell’art
29 Cost., che qualifica la famiglia come società naturale e negli art.
2, 29, 30 Cost. dai quali è possibile desumere l’esistenza di uno
“status” conforme alla propria derivazione biologica.
Più
in particolare si sostiene che il rapporto di parentela si instauri con
il donatore del seme, il quale, se a conoscenza della destinazione del
proprio sperma, può esercitare l’azione di riconoscimento ex art. 250
c.c. ; se il marito della madre ha già riconosciuto il bambino, il
donatore può impugnare l’azione di riconoscimento per difetto di
veridicità.
Un’altra
dottrina sostiene che il donatore non avrebbe alcun rapporto di
parentela con il nascituro, poiché mancherebbe un’ulteriore
requisito, oltre a quello della derivazione biologica, consistente
nell’assunzione di una responsabilità morale e materiale nei
confronti del bambino.
Questo
elemento, non necessario nel caso di unione sessuale, è richiesto poichè
il donatore si limita solo a mettere a disposizione il proprio seme
senza interessarsi minimamente del suo eventuale utilizzo.
Il
bambino quindi, sempre per questo orientamento, sarà figlio del marito
della donna, qualora questo abbia prestato il suo consenso
all’inseminazione eterologa.
Un
altro indirizzo afferma, contrariamente, che questa soluzione contrasta
con il principio di corrispondenza tra lo “status” e la derivazione
genetica, menzionato peraltro nell’art.567/2 c.p. ;il marito
della madre potrebbe, al più, richiedere l’adozione del nato ex art.
44 lett. B) l. n184/83.
Infine
un’ultima teorica ritiene il consenso elemento determinante per la
nascita del vincolo di parentela tra il marito della madre ed il
nascituro, attraverso l’equiparazione del consenso al rapporto
sessuale con questa motivazione : con il consenso validamente
prestato si accentuerebbe il momento volitivo della fecondazione, cosa
che non sempre accade nella congiunzione carnale.
Infine
un ultimo problema, affrontato dalla giurisprudenza, riguarda la
possibilità per il marito consenziente alla inseminazione eterologa, di
poter esperire l’azione di disconoscimento a fecondazione avvenuta.
Con
una prima decisione la giurisprudenza di merito ha ritenuto che
l’azione di disconoscimento fosse indisponibile ed irrinunciabile,
essendo uno strumento a tutela dell’interesse di un soggetto a
divenire padre di un bambino geneticamente derivante da lui :da
questa affermazione ne deriva che il marito può revocare in ogni
momento il consenso prestato, con la conseguenza che il nascituro si
trova a dover perdere la figura del padre con tutti gli squilibri fisici
e psichici che ne possono derivare.
Questo
orientamento è stato stravolto da una pronuncia della Cassazione,
uniformatasi ad un indirizzo della Consulta in relazione
all’interpretazione dell’art 235 c.c., con la quale si afferma che
“suddetta norma, se permettesse l’azione di disconoscimento con
susseguente privazione per il nato della figura paterna, per mezzo di
una statuizione giudiziale resa su istanza del soggetto che abbia
determinato o concorso a determinare la nascita con il personale impegno
di svolgere il ruolo di padre, eluderebbe i cardini dell’assetto
costituzionale ed il principio di solidarietà cui gli stessi
rispondono”.
Da
ciò ne deriva l’irrevocabilità del consenso prestato ed il
riconoscimento del principio di responsabilità per la procreazione, che
porta a fondare il vincolo di parentela non dalla derivazione biologica,
ma dall’assunzione di responsabilità del marito e, di conseguenza, ad
escludere che sia ammissibile l’azione di disconoscimento promossa dal
padre.
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