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PARTE
PRATICA
Repertorio
atti di ultima volontà n………….
TESTAMENTO
PUBBLICO
REPUBBLICA
ITALIANA
L’anno…………il
giorno………..del mese di…………… (tutto
in lettere e per disteso), in………, via……….n………..(locus
e locus loci).
Innanzi a me,
dottor Romolo Romani, Notaio in Roma con studio in
via………….n……, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili
Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, con l’assistenza dei
testimoni signori:
-
AA (nome e cognome, luogo
e data di nascita, domicilio o residenza, condizione);
-
BB (nome e cognome, luogo
e data di nascita, domicilio o residenza, condizione),
è
presente il signor
-
Tizio (nome e cognome,
luogo e data di nascita, domicilio o residenza, condizione).
Detto comparente,
della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di
ricevere il suo testamento in forma pubblica ed a tal fine mi dichiara,
alla presenza dei testimoni, la sua volontà che viene ridotta in
iscritto, a cura di me Notaio, come segue:
<<Lego a mia
moglie Tizia, in conto di legittima, l’azienda per la produzione di
scarpe sportive di mia titolarità corrente
in…………via…………n…….., separatamente dalla ditta.
Dispongo che dei
debiti inerenti all’esercizio della suddetta azienda, esistenti al
momento dell’apertura della successione, rispondano i miei eredi in
proporzione delle loro quote ereditarie.
Istituisco eredi,
per il resto dei miei beni, le mie due sorelle Seconda e Terza.
Qualora queste
ultime, o coloro che ad esse subentrassero per rappresentazione e fermo
il diritto di accrescimento, non volessero o non potessero accettare
l’eredità, dispongo che ad esse siano sostituiti i seguenti enti
pubblici………. (denominazione,
sede ed altri dati idonei all’identificazione).>>
Il testatore mi
dichiara, alla presenza dei testimoni, di non poter sottoscrivere a
causa di una frattura al braccio destro subìta nel corso di un grave
incidente stradale.
Richiesto io
Notaio, ho ricevuto il presente testamento di cui ho dato lettura, alla
presenza dei testimoni, al testatore, che l’ha approvato.
Esso consta di
n……. fogli scritti interamente da me Notaio; ne occupa n…….
pagine e sin qui della……….
Il presente
testamento viene sottoscritto dai testimoni e da me Notaio alle
ore…….
Sottoscrizioni
di:
AA (testimone)
BB (testimone)
Romolo Romani,
Notaio
(impronta
del sigillo)
PARTE
TEORICA
La
traccia proposta richiede innanzitutto un’analisi del legato di
azienda ed, in particolare, dei problemi relativi alla trasferibilità
dei contratti, dei crediti e dei debiti aziendali.
L’art.
2558 c.c., che disciplina la successione nei contratti nell’ambito
delle cessioni di azienda inter
vivos, è da ritenersi applicabile anche ai trasferimenti mortis
causa e, dunque, al legato di azienda, per cui il legatario
subentrerà nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda
acquistata, che non abbiano carattere personale, se il testatore non ha
disposto diversamente. Il terzo contraente potrà recedere dal contratto
per giusta causa entro tre mesi, salva la responsabilità
dell’alienante (responsabilità dell’erede, in questo caso).
Più
difficile è individuare la disciplina da applicare ai crediti ed ai
debiti aziendali, poiché gli artt. 2559 e 2560 c.c. regolano soltanto
le conseguenze del trasferimento dell’azienda nei confronti dei terzi,
mentre non dice nulla circa la sorte delle attività e passività ad
essa attinenti nel rapporto fra alienante ed acquirente. In particolare,
il problema si pone per i debiti aziendali, in quanto, secondo i
principi generali del nostro ordinamento, in assenza di una norma
espressa, non è possibile presumere il trasferimento automatico in capo
ad un soggetto di situazioni giuridiche di svantaggio.
In
proposito, buona parte della dottrina (MESSINEO),
avallata dalla giurisprudenza, sostiene che, in mancanza di diversa
disposizione del testatore, i debiti aziendali sono soggetti alla
disciplina successoria (art. 572 c.c.) se l’azienda è attribuita ad
uno degli eredi; se invece l’azienda è assegnata a titolo di legato,
la sorte dei debiti sarà disciplinata dalla normativa successoria in
concorso con l’art. 2560 c.c. in tema di cessione di azienda: pertanto
i debiti graveranno sui coeredi in proporzione delle loro quote ex art.
572 c.c., mentre il legatario ne risponderà soltanto se essi risultano
dai libri contabili obbligatori, con diritto di rivalersi sugli eredi.
A
tale interpretazione si contrappone chi, ritenendo l’azienda
un’entità economica il cui valore è dato dalla differenza tra
l’attivo ed il passivo (METITIERI),
esclude l’applicabilità dell’art. 2560 al trasferimento mortis causa e, dunque, sostiene che per i debiti aziendali, in
mancanza di diversa disposizione del testatore, risponde il legatario;
mentre se l’azienda è stata oggetto di divisione ereditaria, essi
vanno a gravare esclusivamente sul coerede assegnatario.
Vista
l’incertezza esistente in merito alla sorte dei debiti aziendali, è
meglio evitare, in sede redazionale, ogni dubbio al riguardo ed
inserire, dunque, nel testamento un’apposita disposizione. Nell’atto
qui redatto si è scelto di liberare il legatario dai debiti aziendali
disponendo che questi ultimi vadano a gravare sugli eredi in proporzione
delle loro quote ereditarie in conformità all’art. 572 c.c.
L’ulteriore
problema che si incontra nell’affrontare la traccia proposta è quello
della possibilità di trasferire mortis
causa la ditta separatamente dall’azienda.
Deve
essere analizzato, in proposito, l’art. 2565 c.c., il quale sancisce
espressamente al primo comma la non trasferibilità della ditta senza
l’azienda, ma che al comma 3 specifica che, nella successione
nell’azienda per causa di morte, la ditta si trasmette al successore
“salva diversa disposizione testamentaria”.
È
proprio quest’ultimo comma che ha fatto discutere la dottrina portando
alcuni autori (MESSINEO) ad
individuare in esso un’eccezione – per il caso del trasferimento mortis
causa – al principio espresso al primo comma, in quanto consente
al testatore di disporre della ditta separatamente dall’azienda.
A
tale interpretazione si è contrapposto chi (GIAMPICCOLO)
ha sostenuto che, esprimendo il primo comma della norma in esame un
principio generale non derogabile, il citato terzo comma vada inteso nel
senso che è in potere del testatore disporre dell’azienda
separatamente dalla ditta decidendo di trasferire solo la prima e non
anche la seconda: il testatore, cioè, potrebbe evitare l’automatico
trasferimento della ditta a chi acquista l’azienda per causa di morte
impedendone, così, l’uso da parte di chiunque, decretandone
l’estinzione. L’ultimo comma dell’art. 2565, quindi, è vero che
esprime un’eccezione ad un principio generale, ma questo principio non
è quello espresso nel comma 1, bensì quello contenuto nello stesso
terzo comma (“nella successione nell’azienda per causa di morte, la
ditta si trasmette al successore, salva
diversa disposizione testamentaria”).
Quest’ultima
ricostruzione sembra essere la più fedele al dettato della norma e,
dunque, la più prudente; nell’atto sopra redatto, pertanto, in merito
alla prima disposizione, ho ritenuto opportuno lasciare a titolo di
legato a Tizia l’azienda di Tizio con esclusione della ditta, che così
si estingue.
Poiché,
poi, nella traccia si specifica che è intenzione del testatore (Tizio)
lasciare alla moglie “la sola” azienda è presumibile che egli
intenda dar luogo ad un legato in sostituzione di legittima che, così
com’è disciplinato dal legislatore (art. 551 c.c.) consente al
testatore di lasciare al legittimario un determinato bene (o più beni
determinati) a soddisfacimento di tutti i suoi diritti. Questo tipo di
legato non lede gli interessi e i diritti del legittimario, la cui
posizione giuridica è tutelata dal nostro ordinamento attraverso la
riserva di una quota legittima dell’eredità ed il riconoscimento di
un azione (di riduzione) a garanzia della medesima: qualora, infatti, il
legittimario volesse conseguire comunque la propria quota di riserva,
potrebbe farlo rinunciando al legato e chiedendo la legittima.
Per
quanto concerne la seconda disposizione (legato di ditta a favore dello
zio di uno dei testimoni), si è già esclusa la possibilità di
trasferire la ditta separatamente dall’azienda; la parentela che lega
l’eventuale legatario ad uno dei testimoni dell’atto, invece, non
sembra escludere la ricevibilità della disposizione da parte del notaio
ai sensi degli artt. 597 e 599 c.c., i quali sanciscono la nullità
delle disposizioni fatte a favore dei testimoni direttamente o per
interposta persona, dovendosi considerare tale soltanto “il padre, la
madre, i discendenti e il coniuge della persona incapace”.
La
disposizione in esame non rientra neanche nell’ambito dell’art. 50
della legge notarile, in forza della quale i testimoni non devono essere
interessati all’atto. In proposito dottrina e giurisprudenza, infatti,
si sono espressi nel senso di considerare interesse rilevante ai fini
della norma soltanto quello che riguarda direttamente la persona del
testimone o il suo patrimonio: nel caso qui proposto ciò non si
verifica essendo il testimone il nipote del beneficiario del lascito.
La
terza disposizione, infine, pone il problema dell’ammissibilità della
diseredazione nel nostro ordinamento. Tale questione, ampiamente
dibattuta in dottrina, ha dato luogo alla formazione di diverse
soluzioni interpretative che, a loro volta, comportano differenti
soluzioni redazionali.
La
dottrina tradizionale ha negato la ricevibilità di tale disposizione
affermando che il testatore non può modificare discrezionalmente la
successione regolata dalla legge se non attraverso una disposizione
testamentaria positiva di contenuto attributivo (l’art. 457 c.c.
afferma che, per la parte non contemplata dal testamento, sui beni
ereditari si apre la successione legittima). Sulla base di tale teoria,
dunque, per realizzare l’effetto della diseredazione, sarà necessario
che nel testamento il de cuius
disponga della totalità dei suoi beni, senza menzionare l’erede che
intende escludere dalla successione, provvedendo, altresì, a prevedere
delle sostituzioni per il caso in cui i soggetti istituiti non vogliano
o non possano accettare l’eredità e chiudendo la serie delle
sostituzioni con enti pubblici (Comuni o enti di beneficenza)
individuati con certezza, in modo da evitare che l’eredità rimanga
vacante ed il successibile escluso sia di nuovo chiamato – ex lege – a succedere.
Altra
parte della dottrina, invece, ha interpretato la diseredazione come
disposizione a contenuto positivo implicito, in quanto esprimerebbe la
volontà del testatore ad istituire eredi tutti i successori legittimi,
tranne colui che si esclude. In questo caso, comunque, si specifica che
la volontà implicita del testatore non si presume, ma va provata e
nell’atto sarà necessario renderla esplicita.
Un
più recente orientamento dottrinario ha, infine, ammesso la validità
della diseredazione quale disposizione testamentaria a contenuto
negativo ed ha riconosciuto quindi la possibilità per il testatore di
escludere dalla propria successione un successibile (non legittimario),
argomentando dal fatto che è ritenuto valido e ricevibile il testamento
nel quale sia stato pretermesso un erede legittimo. La formula
redazionale sarebbe in questo caso, semplicemente: <<diseredo
Prima e i suoi discendenti>>.
Nell’atto
qui redatto si è preferita la prima soluzione, perché più prudente e,
pertanto, sono stati istituiti eredi, per l’universalità dei beni di
Tizio, le due sole sorelle Seconda e Terza (senza nominare Prima) e si
è previsto che nel caso in cui queste - o chi subentrasse loro per
rappresentazione, fatto salvo il diritto di accrescimento - non possano
o non vogliano accettare siano sostituite da enti pubblici determinati
nel testamento e già esistenti come persone giuridiche ai sensi
dell’art. 600 c.c.
Da
ultimo va affrontato il problema, di facile soluzione,
dell’impossibilità (temporanea) per il testatore di sottoscrivere;
l’art. 603, in proposito, prevede che di ciò si debba dare menzione
nell’atto, specificando la causa della menomazione, prima della
lettura del testamento fatta dal notaio al testatore. Ovviamente, in
questo caso, le sottoscrizioni in calce all’atto saranno soltanto
quelle dei testimoni e del Notaio rogante.
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