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Ricorso di volontaria giurisdizione

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Tizio e Caia, genitori dei minori Sempronia e Mevia ed unici soci della "Alfa - s.a.s. di Tizio" con sede in Marino, con atto per notaio Romolo Romani di Roma, in data 10/02/1998 hanno costituito un fondo patrimoniale destinando ad esso l’appartamento dove risiedono di proprietà esclusiva di Tizio.

La Banca, venuta a conoscenza di ciò, ha invitato Tizio e Caia a far cessare detto fondo nel più breve tempo possibile precisando che, in difetto, avrebbe revocato il fido a suo tempo concesso a Tizio con l’immediato rientro di quanto dovuto.

Tizio e Caia incaricano il notaio Romolo Romani di Roma di provvedere alla cessazione del fondo.

In parte teorica: brevi cenni sul fondo patrimoniale e, in particolare, sulle cause di cessazione del medesimo.

PARTE PRATICA

Al Tribunale per i Minorenni di……… (luogo di residenza della famiglia ai sensi dell’art. 45 c.c.).

Il sottoscritto, dottor Romolo Romani, Notaio in Roma con studio in via……….., n……., iscritto nel collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma Velletri e Civitavecchia, incaricato della stipula dell’atto di cui appresso dai signori Tizio (nome e cognome) e Caia (nome e cognome), domiciliati in………….., via………., n……

espone quanto segue:

I signori Tizio e Caia, coniugati in data………., sono genitori delle due minori Sempronia e Mevia.

Con atto a mio rogito, in data 10 febbraio 1998, repertorio n……….., registrato a………. il………. al n……… e trascritto a……… il………… al n……… particolare, che in copia si produce in visione, detti coniugi hanno costituito un fondo patrimoniale destinando a far fronte ai bisogni della famiglia, ai sensi dell’art. 167 c.c., l’immobile destinato a casa di abitazione sito in…………… via………….., n….. e di proprietà esclusiva del signor Tizio.

E’ oggi intenzione dei coniugi di procedere allo scioglimento del suddetto fondo patrimoniale mediante apposita convenzione matrimoniale diretta a revocare il relativo negozio costitutivo.

Tale operazione, pur se non espressamente prevista dalla legge, si rende oggi opportuna nell’interesse della famiglia, poiché la Banca…………… di…….., che ha concesso in data………... un fido bancario alla società "Alfa - s.a.s. di Tizio" di cui i predetti coniugi sono gli unici soci, ha richiesto agli stessi di far cessare detto fondo patrimoniale, pena la revoca del fido.

Occorre precisare, in proposito, che Tizio e Caia necessitano del fido bancario in questione per far fronte alle esigenze della società di cui sono soci e per garantirne il funzionamento, viste le passività risultanti dal bilancio relativo all’ultimo esercizio sociale.

Pertanto, considerato che detta società costituisce l’unico mezzo di sostentamento per i coniugi e le loro figlie minori, è evidente che risponde maggiormente ai bisogni della famiglia la cessazione del fondo patrimoniale, con conseguente conservazione del fido bancario, piuttosto che la persistenza del fondo medesimo.

Poiché nella famiglia sono ricomprese due minori bisogna valutare se, nel caso in ispecie, sia necessaria l’autorizzazione giudiziale per la tutela degli interessi delle minori stesse. In tema di fondo patrimoniale, non sembra applicabile l’art. 320 c.c. il quale disciplina l’amministrazione dei beni appartenenti ai minori, dato che i beni oggetto del fondo non sono in realtà di proprietà delle figlie minori; ma l’interesse di queste ultime sussiste ed è considerato rilevante dal legislatore rispetto all’alienazione dei beni che fanno parte del fondo (art. 169 c.c.) ed alla cessazione del fondo stesso (art. 171 c.c.), in casi, dunque, in cui viene meno il vincolo di destinazione, gravante sui beni del fondo, a far fronte ai bisogni della famiglia e, quindi, anche dei figli minori.

Analizzando l’art. 171 c.c., che sembra adattarsi di più al caso in esame, si può rilevare che esso analizza ipotesi di cessazione derivanti non dallo scioglimento consensuale del fondo da parte dei coniugi, ma dal venir meno dello stesso vincolo coniugale, prevedendo altresì l’intervento del giudice per tutelare l’interesse dei minori coinvolti. Detta norma, tuttavia, pare essere la più idonea, anche nel caso qui esaminato, ad apprestare adeguata tutela agli interessi della famiglia e, dunque, delle figlie minori. E’ possibile, infatti, avvicinare i casi di cessazione presi in considerazione espressamente dall’art. 171 c.c., alla cessazione consensuale del fondo per volontà dei coniugi, dato che in entrambe le ipotesi si produce l’effetto di far venir meno il vincolo di destinazione sui beni costituiti in fondo patrimoniale, i quali tornano nella piena disponibilità di chi ne è proprietario; dunque, si può affermare l’applicabilità della norma citata anche allo scioglimento consensuale ed evitare, così, che lo scioglimento del fondo possa avvenire per il mero consenso dei coniugi senza salvaguardia degli interessi degli eventuali figli minori: ai sensi dell’art. 171 c.c. diviene, infatti, necessario l’intervento del giudice (Tribunale per i minorenni) che più di ogni altro organo sembra in grado di vagliare l’interesse delle minori.

Sulla base di tali considerazioni e ribadendo l’aedem ratio che porterebbe all’applicazione dell’art. 171 c.c. al caso in oggetto, si è ritenuto di dover sottoporre la presente questione a questo On. Tribunale affinché valuti se esso sia competente in proposito e, in caso di valutazione positiva, autorizzi l’operazione qui prospettata per lo scioglimento consensuale del fondo patrimoniale, sussistendone i presupposti. Non sembrano, infatti, adeguarsi al caso di specie i provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 del medesimo art. 171 c.c., evidentemente collegati alle ipotesi di cessazione del fondo per scioglimento del vincolo matrimoniale e, quindi, alla conseguente esigenza di tutelare i minori in questa circostanza. Nel caso in discussione, invece, il vincolo tra i coniugi rimane, mentre l’adozione dei provvedimenti previsti dalla norma citata potrebbero indurre la Banca…………… di……….. a revocare il fido concesso alla società dei signori Tizio e Caia, con conseguenze negative che, ovviamente, penalizzano anche le figlie minori.

Per tutto quanto esposto, il sottoscritto notaio Romolo Romani

chiede

che l’adito Tribunale per i Minorenni voglia così disporre:

  1. ritenere la propria competenza ai sensi dell’art. 171 c.c. in via analogica con la fattispecie qui prevista;
  2. consentire che i coniugi stipulino una convenzione matrimoniale di risoluzione per mutuo dissenso diretta a revocare il fondo patrimoniale costituito con l’atto di data 10 febbraio 1998, senza vincolare l’amministrazione dei beni del fondo, né attribuire alle figlie minori alcun diritto su tali beni ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 171 c.c.

Onde pervenire al più presto alla stipula dell’atto in oggetto, si chiede infine che l’On. Tribunale voglia concedere immediata efficacia all’emanando provvedimento.

Si allegano:

  • copia autentica dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale a rogito del Notaio Romolo Romani di Roma, in data 10 febbraio 1998, repertorio n……….;
  • copia del bilancio relativo all’esercizio dell’anno………….. della società "Alfa – s.a.s. di Tizio" con sede in Marino, via……….., n………, Registro delle Imprese n………..;
  • copia del contratto stipulato con la Banca…………….., di………. per la concessione del fido bancario.

Con ossequi.

Sottoscrizione di:

Romolo Romani, Notaio


PARTE TEORICA

Nella traccia proposta si pone innanzitutto il problema di verificare se sia possibile, per i coniugi, sciogliere consensualmente il fondo patrimoniale da essi stessi costituito. Il nostro codice civile, infatti, non annovera tale possibilità tra le ipotesi di cessazione del fondo elencate nell’art. 171 c.c., il quale prevede esclusivamente i casi di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio).

Per poter risolvere questo problema è necessario individuare quale sia la natura dell’atto costitutivo (inter vivos) di un fondo patrimoniale.

E’ opinione prevalente in dottrina ( CIAN – CASAROTTO, GABRIELLI – CUBEDDU) che il fondo patrimoniale non costituisca un regime patrimoniale vero e proprio, poiché esso non disciplina in maniera generale ed astratta gli acquisti fatti dai coniugi, ma soltanto impone un vincolo di destinazione su determinati beni; esso, inoltre, non è sufficiente da solo a regolare tutte le vicende patrimoniali della famiglia, ma ha bisogno di essere affiancato da un regime generale (comunione o separazione dei beni oppure altro regime atipico).

Si è, dunque, affermata la natura di convenzione matrimoniale del fondo patrimoniale: a favore di tale qualificazione è stato sottolineato il carattere "naturalmente" matrimoniale dell’istituto e la collocazione sistematica delle norme sul fondo patrimoniale. Anche la giurisprudenza si è espressa in questo senso; in particolare, la Corte di Cassazione ha espressamente affermato che il fondo patrimoniale è una convenzione matrimoniale e che ad esso va applicata la disciplina relativa.

A questo punto, analizzando la cessazione del fondo (art. 171 c.c.) ci si deve domandare se essa contenga un’elencazione tassativa o contempli solo alcune delle ipotesi di cessazione.

La dottrina che ha sostenuto la tassatività di detta elencazione ha preso le mosse da un’interpretazione letterale della norma. Ma non ha considerato che, se ha natura di convenzione matrimoniale, il fondo può essere sciolto per risoluzione consensuale ai sensi dell’art. 163 c.c.; inoltre i coniugi potrebbero sempre ottenere lo stesso scopo (in assenza di figli minori o derogando all’autorizzazione giudiziale ex art. 169 c.c.) alienando tutti i beni del fondo patrimoniale; infine, si è fatto notare che l’elencazione ex art. 171 non contempla l’ipotesi della dichiarazione di morte presunta che, come è pacifico, produce gli stessi effetti previsti dal citato articolo e depone quindi a favore della non esaustività di quest’ultimo.

Posto, dunque, che è possibile lo scioglimento consensuale del fondo patrimoniale bisogna chiedersi se a ciò non sia di impedimento la presenza di figli minori. In proposito la dottrina si è divisa ed accanto a coloro che hanno affermato l’inefficacia della convenzione di scioglimento prima del raggiungimento della maggiore età da parte dei figli, ci sono coloro che hanno adottato una soluzione più liberale, sottolineando, comunque, la necessità di valutare caso per caso quelli che sono i bisogni della famiglia e gli interessi da tutelare; non sempre, infatti, la persistenza del vincolo sui beni è per la famiglia (e per i minori) più vantaggiosa del suo scioglimento; un esempio è rappresentato proprio dal caso proposto nella traccia.

Il problema, in definitiva, è quello di stabilire idonee garanzie a favore dei minori, consentendo lo scioglimento convenzionale del fondo soltanto nelle ipotesi in cui ciò corrisponda all’interesse della famiglia e lo scioglimento sia il mezzo più idoneo per soddisfare quell’interesse. Tale valutazione, ovviamente, deve essere rimessa all’autorità giudiziaria ed, in particolare, si ritiene che sia competente, ex art. 171 c.c., il Tribunale per i Minorenni.

Si è esclusa, infatti, la competenza del Giudice Tutelare ex art. 320 c.c., poiché nel caso discusso non si parla di beni appartenenti ai minori; è da ritenersi altresì incompetente il Tribunale ordinario ex art. 169 c.c., il quale decide per gli atti dispositivi dei singoli beni ricompresi nel fondo.

L’art 171 c.c. è, invece, la norma che, occupandosi della cessazione del fondo, più si avvicina alla questione sopra prospettata e può essere, dunque, applicata in via analogica al caso in esame. Certo, non può aversi un’applicazione globale dell’articolo in questione, dato che non sembra in questo caso necessario l’intervento autorizzativo del Tribunale per i fini di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 171 c.c., in quanto lo scioglimento non deriva da dissoluzione della famiglia; detti commi, infatti, mirano a tutelare i minori nell’ipotesi che venga meno il vincolo matrimoniale tra i genitori. Nel caso proposto dalla traccia e qui analizzato, pertanto, il Tribunale dovrà limitarsi a valutare il caso concreto e verificare se lo scioglimento del fondo patrimoniale risponda agli interessi e ai bisogni della famiglia (ivi compresi i minori) più che il mantenimento dello stesso e, nel caso di valutazione positiva, si limiti ad autorizzare la convenzione di risoluzione richiesta.

Determinante in tal senso è il decreto 17 novembre 1997 del Tribunale per i Minorenni di Venezia che, valutando un’ipotesi analoga a quella della traccia qui esaminata, ha sostenuto la ricostruzione qui da ultimo illustrata sostenendo, appunto, l’ammissibilità di uno scioglimento convenzionale del fondo patrimoniale da parte dei coniugi costituenti e la necessità di una valutazione del giudice che verifichi la corrispondenza della concorde volontà dei genitori all’interesse dei figli minori.

A cura della Dottoressa Francesca Orlandi

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