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Atti mortis causa - Testamento pubblico

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Tizio, coniugato con Tizia e senza figli, intende disporre per testamento pubblico come segue:

-  lasciare a Tizia solo l’azienda per la produzione di scarpe sportive di cui è titolare;

-  lasciare a Caio, zio di uno dei testimoni e titolare anch’egli di un’impresa avente ad oggetto la produzione di scarpe sportive, la ditta relativa alla sua azienda;

- diseredare delle sue tre sorelle Prima, Seconda e Terza soltanto Prima e i suoi discendenti.

Il notaio Romolo Romani di Roma rediga il testamento pubblico tenendo presente che Tizio, a causa di un grave incidente stradale, non è in grado di sottoscrivere.

Nella parte teorica si tratti brevemente del legato di azienda e della diseredazione e si giustifichino le soluzioni adottate. 

 PARTE PRATICA

 Repertorio atti di ultima volontà n………….

TESTAMENTO PUBBLICO

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno…………il giorno………..del mese di…………… (tutto in lettere e per disteso), in………, via……….n………..(locus e locus loci).

Innanzi a me, dottor Romolo Romani, Notaio in Roma con studio in via………….n……, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, con l’assistenza dei testimoni signori:

-        AA (nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza, condizione);

-        BB (nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza, condizione),

è presente il signor

-        Tizio (nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza, condizione).

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il suo testamento in forma pubblica ed a tal fine mi dichiara, alla presenza dei testimoni, la sua volontà che viene ridotta in iscritto, a cura di me Notaio, come segue:

<<Lego a mia moglie Tizia, in conto di legittima, l’azienda per la produzione di scarpe sportive di mia titolarità corrente in…………via…………n…….., separatamente dalla ditta.

Dispongo che dei debiti inerenti all’esercizio della suddetta azienda, esistenti al momento dell’apertura della successione, rispondano i miei eredi in proporzione delle loro quote ereditarie.

Istituisco eredi, per il resto dei miei beni, le mie due sorelle Seconda e Terza.

Qualora queste ultime, o coloro che ad esse subentrassero per rappresentazione e fermo il diritto di accrescimento, non volessero o non potessero accettare l’eredità, dispongo che ad esse siano sostituiti i seguenti enti pubblici………. (denominazione, sede ed altri dati idonei all’identificazione).>>

Il testatore mi dichiara, alla presenza dei testimoni, di non poter sottoscrivere a causa di una frattura al braccio destro subìta nel corso di un grave incidente stradale.

Richiesto io Notaio, ho ricevuto il presente testamento di cui ho dato lettura, alla presenza dei testimoni, al testatore, che l’ha approvato.

Esso consta di n……. fogli scritti interamente da me Notaio; ne occupa n……. pagine e sin qui della……….

Il presente testamento viene sottoscritto dai testimoni e da me Notaio alle ore…….

Sottoscrizioni di:

AA (testimone)

BB (testimone)

Romolo Romani, Notaio

(impronta del sigillo)

 

PARTE TEORICA

La traccia proposta richiede innanzitutto un’analisi del legato di azienda ed, in particolare, dei problemi relativi alla trasferibilità dei contratti, dei crediti e dei debiti aziendali.

L’art. 2558 c.c., che disciplina la successione nei contratti nell’ambito delle cessioni di azienda inter vivos, è da ritenersi applicabile anche ai trasferimenti mortis causa e, dunque, al legato di azienda, per cui il legatario subentrerà nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda acquistata, che non abbiano carattere personale, se il testatore non ha disposto diversamente. Il terzo contraente potrà recedere dal contratto per giusta causa entro tre mesi, salva la responsabilità dell’alienante (responsabilità dell’erede, in questo caso).

Più difficile è individuare la disciplina da applicare ai crediti ed ai debiti aziendali, poiché gli artt. 2559 e 2560 c.c. regolano soltanto le conseguenze del trasferimento dell’azienda nei confronti dei terzi, mentre non dice nulla circa la sorte delle attività e passività ad essa attinenti nel rapporto fra alienante ed acquirente. In particolare, il problema si pone per i debiti aziendali, in quanto, secondo i principi generali del nostro ordinamento, in assenza di una norma espressa, non è possibile presumere il trasferimento automatico in capo ad un soggetto di situazioni giuridiche di svantaggio.

In proposito, buona parte della dottrina (MESSINEO), avallata dalla giurisprudenza, sostiene che, in mancanza di diversa disposizione del testatore, i debiti aziendali sono soggetti alla disciplina successoria (art. 572 c.c.) se l’azienda è attribuita ad uno degli eredi; se invece l’azienda è assegnata a titolo di legato, la sorte dei debiti sarà disciplinata dalla normativa successoria in concorso con l’art. 2560 c.c. in tema di cessione di azienda: pertanto i debiti graveranno sui coeredi in proporzione delle loro quote ex art. 572 c.c., mentre il legatario ne risponderà soltanto se essi risultano dai libri contabili obbligatori, con diritto di rivalersi sugli eredi.

A tale interpretazione si contrappone chi, ritenendo l’azienda un’entità economica il cui valore è dato dalla differenza tra l’attivo ed il passivo (METITIERI), esclude l’applicabilità dell’art. 2560 al trasferimento mortis causa e, dunque, sostiene che per i debiti aziendali, in mancanza di diversa disposizione del testatore, risponde il legatario; mentre se l’azienda è stata oggetto di divisione ereditaria, essi vanno a gravare esclusivamente sul coerede assegnatario.

Vista l’incertezza esistente in merito alla sorte dei debiti aziendali, è meglio evitare, in sede redazionale, ogni dubbio al riguardo ed inserire, dunque, nel testamento un’apposita disposizione. Nell’atto qui redatto si è scelto di liberare il legatario dai debiti aziendali disponendo che questi ultimi vadano a gravare sugli eredi in proporzione delle loro quote ereditarie in conformità all’art. 572 c.c.

L’ulteriore problema che si incontra nell’affrontare la traccia proposta è quello della possibilità di trasferire mortis causa la ditta separatamente dall’azienda.

Deve essere analizzato, in proposito, l’art. 2565 c.c., il quale sancisce espressamente al primo comma la non trasferibilità della ditta senza l’azienda, ma che al comma 3 specifica che, nella successione nell’azienda per causa di morte, la ditta si trasmette al successore “salva diversa disposizione testamentaria”.

È proprio quest’ultimo comma che ha fatto discutere la dottrina portando alcuni autori (MESSINEO) ad individuare in esso un’eccezione – per il caso del trasferimento mortis causa – al principio espresso al primo comma, in quanto consente al testatore di disporre della ditta separatamente dall’azienda.

A tale interpretazione si è contrapposto chi (GIAMPICCOLO) ha sostenuto che, esprimendo il primo comma della norma in esame un principio generale non derogabile, il citato terzo comma vada inteso nel senso che è in potere del testatore disporre dell’azienda separatamente dalla ditta decidendo di trasferire solo la prima e non anche la seconda: il testatore, cioè, potrebbe evitare l’automatico trasferimento della ditta a chi acquista l’azienda per causa di morte impedendone, così, l’uso da parte di chiunque, decretandone l’estinzione. L’ultimo comma dell’art. 2565, quindi, è vero che esprime un’eccezione ad un principio generale, ma questo principio non è quello espresso nel comma 1, bensì quello contenuto nello stesso terzo comma (“nella successione nell’azienda per causa di morte, la ditta si trasmette al successore, salva diversa disposizione testamentaria”).

Quest’ultima ricostruzione sembra essere la più fedele al dettato della norma e, dunque, la più prudente; nell’atto sopra redatto, pertanto, in merito alla prima disposizione, ho ritenuto opportuno lasciare a titolo di legato a Tizia l’azienda di Tizio con esclusione della ditta, che così si estingue.

Poiché, poi, nella traccia si specifica che è intenzione del testatore (Tizio) lasciare alla moglie “la sola” azienda è presumibile che egli intenda dar luogo ad un legato in sostituzione di legittima che, così com’è disciplinato dal legislatore (art. 551 c.c.) consente al testatore di lasciare al legittimario un determinato bene (o più beni determinati) a soddisfacimento di tutti i suoi diritti. Questo tipo di legato non lede gli interessi e i diritti del legittimario, la cui posizione giuridica è tutelata dal nostro ordinamento attraverso la riserva di una quota legittima dell’eredità ed il riconoscimento di un azione (di riduzione) a garanzia della medesima: qualora, infatti, il legittimario volesse conseguire comunque la propria quota di riserva, potrebbe farlo rinunciando al legato e chiedendo la legittima.

Per quanto concerne la seconda disposizione (legato di ditta a favore dello zio di uno dei testimoni), si è già esclusa la possibilità di trasferire la ditta separatamente dall’azienda; la parentela che lega l’eventuale legatario ad uno dei testimoni dell’atto, invece, non sembra escludere la ricevibilità della disposizione da parte del notaio ai sensi degli artt. 597 e 599 c.c., i quali sanciscono la nullità delle disposizioni fatte a favore dei testimoni direttamente o per interposta persona, dovendosi considerare tale soltanto “il padre, la madre, i discendenti e il coniuge della persona incapace”.

La disposizione in esame non rientra neanche nell’ambito dell’art. 50 della legge notarile, in forza della quale i testimoni non devono essere interessati all’atto. In proposito dottrina e giurisprudenza, infatti, si sono espressi nel senso di considerare interesse rilevante ai fini della norma soltanto quello che riguarda direttamente la persona del testimone o il suo patrimonio: nel caso qui proposto ciò non si verifica essendo il testimone il nipote del beneficiario del lascito.

La terza disposizione, infine, pone il problema dell’ammissibilità della diseredazione nel nostro ordinamento. Tale questione, ampiamente dibattuta in dottrina, ha dato luogo alla formazione di diverse soluzioni interpretative che, a loro volta, comportano differenti soluzioni redazionali.

La dottrina tradizionale ha negato la ricevibilità di tale disposizione affermando che il testatore non può modificare discrezionalmente la successione regolata dalla legge se non attraverso una disposizione testamentaria positiva di contenuto attributivo (l’art. 457 c.c. afferma che, per la parte non contemplata dal testamento, sui beni ereditari si apre la successione legittima). Sulla base di tale teoria, dunque, per realizzare l’effetto della diseredazione, sarà necessario che nel testamento il de cuius disponga della totalità dei suoi beni, senza menzionare l’erede che intende escludere dalla successione, provvedendo, altresì, a prevedere delle sostituzioni per il caso in cui i soggetti istituiti non vogliano o non possano accettare l’eredità e chiudendo la serie delle sostituzioni con enti pubblici (Comuni o enti di beneficenza) individuati con certezza, in modo da evitare che l’eredità rimanga vacante ed il successibile escluso sia di nuovo chiamato – ex lege – a succedere.

Altra parte della dottrina, invece, ha interpretato la diseredazione come disposizione a contenuto positivo implicito, in quanto esprimerebbe la volontà del testatore ad istituire eredi tutti i successori legittimi, tranne colui che si esclude. In questo caso, comunque, si specifica che la volontà implicita del testatore non si presume, ma va provata e nell’atto sarà necessario renderla esplicita.

Un più recente orientamento dottrinario ha, infine, ammesso la validità della diseredazione quale disposizione testamentaria a contenuto negativo ed ha riconosciuto quindi la possibilità per il testatore di escludere dalla propria successione un successibile (non legittimario), argomentando dal fatto che è ritenuto valido e ricevibile il testamento nel quale sia stato pretermesso un erede legittimo. La formula redazionale sarebbe in questo caso, semplicemente: <<diseredo Prima e i suoi discendenti>>.

Nell’atto qui redatto si è preferita la prima soluzione, perché più prudente e, pertanto, sono stati istituiti eredi, per l’universalità dei beni di Tizio, le due sole sorelle Seconda e Terza (senza nominare Prima) e si è previsto che nel caso in cui queste - o chi subentrasse loro per rappresentazione, fatto salvo il diritto di accrescimento - non possano o non vogliano accettare siano sostituite da enti pubblici determinati nel testamento e già esistenti come persone giuridiche ai sensi dell’art. 600 c.c.

Da ultimo va affrontato il problema, di facile soluzione, dell’impossibilità (temporanea) per il testatore di sottoscrivere; l’art. 603, in proposito, prevede che di ciò si debba dare menzione nell’atto, specificando la causa della menomazione, prima della lettura del testamento fatta dal notaio al testatore. Ovviamente, in questo caso, le sottoscrizioni in calce all’atto saranno soltanto quelle dei testimoni e del Notaio rogante.

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